Language of document : ECLI:EU:C:2011:668

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

18 ottobre 2011 (*)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni – Nozione di “materia civile e commerciale” – Riconoscimento ed esecuzione di una decisione che infligge un’ammenda – Direttiva 2004/48/CE – Diritti di proprietà intellettuale – Lesione di tali diritti – Misure, procedure e mezzi di ricorso – Condanna – Procedura di exequatur – Spese giudiziarie relative a tale procedura»

Nel procedimento C‑406/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) con decisione 16 ottobre 2009, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre 2009, nella causa

Realchemie Nederland BV

contro

Bayer CropScience AG,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Schiemann, E. Juhász, D. Šváby, dalla sig.ra M. Berger (relatore) e dal sig. E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Realchemie Nederland BV, dall’avv. J.A.M. Janssen, advocaat, e dall’avv. T. Diekmann, Rechtsanwalt;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels, in qualità di agente;

–        per il governo tedesco, dal sig. J. Möller e dalla sig.ra S. Unzeitig, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud-Joët e dal sig. R. Troosters, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 aprile 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), e dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).

2        Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Realchemie Nederland BV (in prosieguo: la «Realchemie») e la Bayer CropScience AG (in prosieguo: la «Bayer»), in merito all’esecuzione nei Paesi Bassi di sei decisioni del Landgericht Düsseldorf (Germania) con cui tale giudice, adito con un ricorso depositato dalla Bayer e fondato sull’accusa di contraffazione di brevetto, ha vietato alla Realchemie d’importare, detenere e commercializzare determinati pesticidi in Germania.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

 Il regolamento n. 44/2001

3        Il sesto e il settimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 enunciano quanto segue:

«(6)      Per la realizzazione dell’obiettivo della libera circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale, è necessario ed opportuno che le norme riguardanti la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile.

(7)      Si deve includere nel campo d’applicazione del presente regolamento la parte essenziale della materia civile e commerciale, esclusi alcuni settori ben definiti».

4        Il sedicesimo e diciassettesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 così recitano:

«(16) La reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni.

(17)      La reciproca fiducia implica altresì che il procedimento inteso a rendere esecutiva, in un determinato Stato membro, una decisione emessa in un altro Stato membro si svolga in modo efficace e rapido. A tal fine la dichiarazione di esecutività di una decisione dovrebbe essere rilasciata in modo pressoché automatico, a seguito di un controllo meramente formale dei documenti prodotti e senza che il giudice possa rilevare d’ufficio i motivi di diniego dell’esecuzione indicati nel presente regolamento».

5        Il diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 dispone quanto segue:

«È opportuno garantire la continuità tra la [Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32; in prosieguo: la “Convenzione di Bruxelles”)] e il presente regolamento e a tal fine occorre prevedere adeguate disposizioni transitorie. La stessa continuità deve caratterizzare altresì l’interpretazione delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di giustizia delle Comunità europee e il protocollo del 1971 [relativo a tale lavoro di interpretazione della Corte, nella versione riveduta e modificata (GU 1998, C 27, pag. 28)] dovrebbe continuare ad applicarsi ugualmente ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento».

6        L’art. 1, nn. 1 e 2, di detto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

2.      Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a)      lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;

b)      i fallimenti, i concordati e la procedure affini;

c)      la sicurezza sociale;

d)      l’arbitrato».

7        Secondo l’art. 32 di detto regolamento, «[a]i sensi [di tale] regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

8        L’art. 34 del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Le decisioni non sono riconosciute:

(...)

2)      se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

(…)».

9        L’art. 43 di tale regolamento così recita:

«1.      Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa all’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.

2.      Il ricorso è proposto dinanzi al giudice di cui all’allegato III.

3.      Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

4.      Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti al giudice investito del ricorso in un procedimento riguardante un’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 26, paragrafi da 2 a 4 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

5.      Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di due mesi a decorrere dalla data della notificazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza».

 La direttiva 2004/48

10      Il terzo ‘considerando’ della direttiva 2004/48 afferma, in particolare, che, «in assenza di misure efficaci che assicurino il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, l’innovazione e la creazione sono scoraggiate e gli investimenti si contraggono. È dunque necessario assicurare che il diritto sostanziale in materia di proprietà intellettuale, oggi ampiamente parte dell’acquis comunitario, sia effettivamente applicato nella Comunità».

11      I ‘considerando’ da ottavo a undicesimo della direttiva 2004/48 sono formulati nei seguenti termini:

«(8) Le disparità tra gli ordinamenti dei singoli Stati membri in materia di strumenti per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale pregiudicano il corretto funzionamento del mercato interno e rendono impossibile assicurare che i diritti di proprietà intellettuale beneficino di un livello di tutela omogeneo su tutto il territorio della Comunità. Questa situazione non favorisce la libera circolazione nel mercato interno, né crea un contesto favorevole ad una sana concorrenza tra le imprese.

(9)      Le attuali disparità portano anche ad un indebolimento del diritto sostanziale della proprietà intellettuale e a una frammentazione del mercato interno in questo settore. (…) Il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia rappresenta dunque una condizione essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno.

(10)      L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare queste legislazioni al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(11)      La presente direttiva non si propone di stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle pronunce in materia civile e commerciale, né di occuparsi della legge applicabile. Alcuni strumenti comunitari disciplinano queste materie in generale e, in linea di principio, si applicano anche alla proprietà intellettuale».

12      L’art. 1 della direttiva 2004/48 dispone che essa «concerne le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale».

13      L’art. 2, n. 1, del capo I della direttiva 2004/48, rubricato «Campo d’applicazione», stabilisce quanto segue:

«Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato».

14      L’art. 3, intitolato «Obbligo generale» e contenuto al capo II, sezione 1, di detta direttiva, così recita:

«1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.      Le misure, le procedure e i mezzi [di] ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

15      L’art. 14 della direttiva 2004/48, intitolato «Spese giudiziarie», così dispone:

«Gli Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».

 Le normative nazionali

 La normativa tedesca

16      Gli artt. 890 e 891 del Codice di procedura civile tedesco (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO») sono formulati nei seguenti termini:

«Articolo 890

Esecuzione forzata dell’obbligo di non fare e di tollerare

1.      Se il debitore contravviene ad un obbligo di non fare o di tollerare un atto, egli deve essere condannato dal giudice di primo grado, su istanza del creditore, o al pagamento di un’ammenda e – nel caso in cui questa non possa essere riscossa, ad una sanzione detentiva – o ad una sanzione detentiva fino a sei mesi. La singola ammenda non deve superare l’ammontare di EUR 250 000, la sanzione detentiva non deve superare in totale due anni.

2.      La condanna deve essere preceduta da un’intimazione che, su istanza, è pronunciata dal giudice di primo grado, se non è contenuta nella sentenza che statuisce l’obbligo.

3.      Il debitore, su istanza del creditore, può anche essere condannato, per un tempo determinato, a prestare una garanzia per il danno causato da ulteriori contravvenzioni.

Articolo 891

Procedimento, audizione del debitore, decisione sulle spese

Le decisioni che devono essere pronunciate a norma degli artt. 887‑890 sono prese con ordinanza. Il debitore sarà previamente sentito (…)».

 La normativa olandese

17      Dal fascicolo di causa emerge che il Regno dei Paesi Bassi ha recepito nel proprio ordinamento l’art. 14 della direttiva 2004/48 attraverso l’art. 1019h del codice di procedura civile olandese (Wetboek van burgerlijke rechtsvordering). Secondo quanto esposto dal giudice del rinvio, questa disposizione consente, nelle cause rientranti nell’ambito della suddetta direttiva, una condanna alle spese più pesante rispetto alle condanne ordinarie.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

18      Il Landgericht Düsseldorf, adito con un ricorso depositato dalla Bayer e fondato sull’accusa di contraffazione di brevetto, ha vietato in via cautelare alla Realchemie, con ordinanza 19 dicembre 2005 (in prosieguo: l’«ordinanza di base»), di importare, detenere ed immettere in commercio in Germania taluni pesticidi. Tale divieto è stato disposto a pena di ammenda. Il Landgericht Düsseldorf ha inoltre ingiunto alla Realchemie di denunciare le transazioni commerciali aventi ad oggetto siffatti pesticidi e di consegnare le sue scorte in deposito giudiziario. In tale ordinanza di base, il Landgericht Düsseldorf ha inoltre addebitato le spese processuali alla Realchemie.

19      Sul fondamento della condanna alle spese contenuta nell’ordinanza di base, il Landgericht Düsseldorf, con ordinanza di liquidazione delle spese 29 agosto 2006, ha liquidato le spese in un importo pari a EUR 7 829,60.

20      Con ordinanza 17 agosto 2006, ex art. 890 della ZPO, tale giudice ha inoltre inflitto alla Realchemie un’ammenda («Ordnungsgeld») di EUR 20 000, da versare alla cassa del Landgericht Düsseldorf per violazione del divieto stabilito con l’ordinanza di base (in prosieguo: l’«ordinanza che infligge l’ammenda»), e ha condannato la Realchemie al pagamento delle spese del procedimento sfociato in tale ammenda.

21      Sul fondamento della condanna alle spese contenuta nell’ordinanza che infligge l’ammenda, il Landgericht Düsseldorf, con ordinanza di liquidazione delle spese 19 settembre 2006, ha liquidato le spese in un importo pari a EUR 898,60.

22      Inoltre, con ordinanza 6 ottobre 2006, il Landgericht Düsseldorf ha irrogato alla Realchemie una penalità («Zwangsgeld», art. 888 della ZPO) pari a EUR 15 000 (in prosieguo: l’«ordinanza che irroga la penalità») allo scopo di indurla a comunicare le operazioni commerciali aventi ad oggetto i pesticidi controversi, ed ha condannato la Realchemie anche alle spese connesse a questo procedimento diretto ad irrogare la penalità.

23      Sul fondamento della condanna alle spese contenuta nell’ordinanza che irroga la penalità, il Landgericht Düsseldorf, con ordinanza di liquidazione delle spese 11 novembre 2006, ha liquidato le spese in un importo pari a EUR 852,40, maggiorato degli interessi.

24      Tutte le sei decisioni emesse dal Landgericht Düsseldorf sono state notificate alla Realchemie qualche giorno dopo essere state emanate.

25      Con ricorso 6 aprile 2007, la Bayer ha adito il giudice dei provvedimenti urgenti del Rechtbank ’s‑Hertogenbosch (Paesi Bassi) per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione nei Paesi Bassi delle sei decisioni adottate dal Landgericht Düsseldorf.

26      Con ordinanza 10 aprile 2007, il giudice dei provvedimenti urgenti del Rechtbank ’s‑Hertogenbosch ha accolto la domanda della Bayer intesa a far dichiarare esecutive nei Paesi Bassi, ai sensi del regolamento n. 44/2001, le sei decisioni del Landgericht Düsseldorf.

27      Il 14 giugno 2007 la Realchemie ha investito il Rechtbank ’s‑Hertogenbosch del ricorso di cui all’art. 43 del regolamento n. 44/2001 contro l’ordinanza 10 aprile 2007, chiedendo l’annullamento della stessa e il rigetto della domanda di autorizzazione della Bayer.

28      Essa ha addotto il motivo di diniego stabilito dall’art. 34, initio e punto 2, del regolamento n. 44/2001, affermando in sostanza che l’ordinanza di base, l’ordinanza che infligge l’ammenda e l’ordinanza che irroga la penalità non possono essere riconosciute ed eseguite in un altro Stato membro, poiché sono state emesse senza convocazione della Realchemie e senza trattazione orale, e che neppure le tre ordinanze di liquidazione delle spese possono essere riconosciute ed eseguite, in quanto fanno parte integrante delle tre ordinanze summenzionate.

29      Con ordinanza 26 febbraio 2008, il Rechtbank ’s‑Hertogenbosch ha respinto tale ricorso in quanto infondato ed ha confermato l’ordinanza 10 aprile 2007. Esso ha ritenuto che le ordinanze emesse dal Landgericht Düsseldorf, seppur pronunciate sulla base di istanze unilaterali, costituiscano decisioni nell’accezione dell’art. 32 del regolamento n. 44/2001 e possano pertanto essere eseguite nei Paesi Bassi.

30      Quanto all’argomento della Realchemie secondo cui la Bayer non sarebbe legittimata a chiedere l’esecuzione dell’ordinanza che infligge l’ammenda, il Rechtbank ’s‑Hertogenbosch ha ritenuto che la circostanza che tale ordinanza obblighi la Realchemie a versare un’ammenda di EUR 20 000 alla cassa del Landgericht Düsseldorf non incida in alcun modo sul fatto che la Bayer ha diritto e interesse all’effettivo versamento da parte della Realchemie a detta cassa di tale ammenda, la quale costituisce uno sprone a rispettare l’ordinanza di base, e che la Bayer possa pertanto, a tal fine, perseguire l’esecuzione di detta ordinanza nei Paesi Bassi.

31      Il Rechtbank ’s‑Hertogenbosch ha condannato la Realchemie alle spese del ricorso.

32      Tale giudice ha liquidato le suddette spese secondo il regime ordinario, e non in applicazione dell’art. 1019h del Codice di procedura civile olandese, come aveva invece richiesto la Bayer.

33      La Realchemie ha impugnato per cassazione l’ordinanza del Rechtbank ’s‑Hertogenbosch 26 febbraio 2008. La Bayer ha chiesto il rigetto di tale impugnazione e ha proposto un’impugnazione incidentale.

34      In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)       Se la nozione di “materia civile e commerciale” di cui all’art. 1 [del regolamento n. 44/2001] debba essere interpretata nel senso che [siffatto regolamento] si applica anche al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione che comporta una condanna al pagamento di un’ammenda in forza dell’art. 890 [della ZPO].

2)      Se l’art. 14 della direttiva [2004/48] debba essere interpretato nel senso che esso si applica anche ad una procedura di exequatur vertente su:

a)      una decisione emessa in un altro Stato membro su una violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

b)      una decisione emessa in un altro Stato membro con cui viene imposta una penalità o irrogata un’ammenda per il mancato rispetto di un divieto di violazione di un diritto di proprietà intellettuale;

c)      decisioni sulle spese processuali, emesse in un altro Stato membro, che danno attuazione alle decisioni sub a) e b)».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

35      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se un’ordinanza di condanna al pagamento di un’ammenda in forza di una disposizione nazionale come l’art. 890 della ZPO rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001 come definito dal suo art. 1.

36      Lo Hoge Raad der Nederlanden spiega che i dubbi che esso nutre al riguardo risultano da vari elementi. Innanzi tutto, secondo tale giudice, si tratta di un’ammenda per violazione di un provvedimento giudiziale inibitorio, inflitta dal giudice su istanza di una parte privata, e che tuttavia non va a profitto della Bayer, bensì dello Stato tedesco. Tale ammenda, inoltre, non sarebbe riscossa dalla parte privata o a suo nome, bensì d’ufficio. Infine, anche l’effettiva riscossione avverrebbe ad opera delle autorità giudiziarie tedesche.

37      Alla luce di questi elementi, il governo dei Paesi Bassi ritiene che la decisione del giudice tedesco che condanna la Realchemie a pagare l’ammenda esuli, per sua stessa natura, dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, giacché essa presenta carattere di diritto pubblico. Il governo tedesco e la Commissione europea ritengono invece che tale decisione sia pienamente sussumibile nell’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, poiché la controversia nella causa principale cui essa è riconducibile rientra nella materia civile e commerciale così come definita da questo regolamento.

38      In via preliminare, giova ricordare che, poiché il regolamento n. 44/2001 ha ormai sostituito la Convenzione di Bruxelles nei rapporti tra gli Stati membri, fatta eccezione per il Regno di Danimarca, l’interpretazione fornita dalla Corte in riferimento a tale Convenzione vale anche per detto regolamento, qualora le sue disposizioni e quelle della Convenzione di Bruxelles possano essere qualificate come equivalenti (v., in particolare, sentenza 10 settembre 2009, causa C‑292/08, German Graphics Graphische Maschinen, Racc. pag. I‑8421, punto 27 e la giurisprudenza citata). Inoltre, dal diciannovesimo ‘considerando’ del regolamento n. 44/2001 si evince che deve essere garantita una continuità nell’interpretazione della Convenzione di Bruxelles e di detto regolamento.

39      A questo proposito è d’uopo constatare che l’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001, come quello della Convenzione di Bruxelles, si limita alla nozione di «materia civile e commerciale». Tale ambito è sostanzialmente determinato in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l’oggetto della lite (v., in particolare, in questo senso, sentenza 28 aprile 2009, causa C‑420/07, Apostolides, Racc. pag. I‑3571, punti 42, 45 e 46 nonché la giurisprudenza citata).

40      Più in particolare, quanto ai provvedimenti provvisori, la Corte considera che la loro appartenenza al campo d’applicazione della Convenzione di Bruxelles è determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1979, causa 143/78, de Cavel, Racc. pag. 1055, punto 8, e 17 novembre 1998, causa C‑391/95, Van Uden, Racc. pag. I‑7091, punto 33).

41      Nella fattispecie, sebbene a norma dell’art. 890 della ZPO l’ammenda oggetto della causa principale rivesta carattere punitivo, e la motivazione dell’ordinanza con cui essa è stata irrogata faccia esplicitamente riferimento al suo carattere penale, resta il fatto che la causa in esame è incentrata su una controversia tra due persone private, vertente sull’autorizzazione dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di sei decisioni emesse dal Landgericht Düsseldorf, con cui quest’ultimo, investito di un ricorso depositato dalla Bayer e fondato sull’accusa di contraffazione di brevetto, ha vietato alla Realchemie d’importare, detenere e commercializzare determinati pesticidi in Germania. L’azione in tal modo intentata è finalizzata a tutelare diritti privati e non postula una manifestazione di prerogative dei pubblici poteri di una delle parti della controversia. In altri termini, il rapporto giuridico che intercorre tra la Bayer e la Realchemie deve essere qualificato alla stregua di un «rapporto giuridico di diritto privato» e pertanto rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi del regolamento n. 44/2001.

42      Dalla decisione di rinvio risulta invero che l’ammenda ex art. 890 della ZPO inflitta alla Realchemie con l’ordinanza del Landgericht Düsseldorf, in caso di esecuzione, deve essere versata non già ad una parte privata, bensì allo Stato tedesco, che l’ammenda è riscossa non dalla parte privata o a suo nome, bensì d’ufficio, e che la riscossione effettiva avverrà ad opera delle autorità giudiziarie tedesche. Nondimeno, tali specifici aspetti del procedimento di esecuzione tedesco non possono essere considerati decisivi nella determinazione della natura del diritto ad ottenere l’esecuzione. Tale natura dipende infatti da quella del diritto soggettivo per la cui violazione è stata disposta l’esecuzione, ossia, nella fattispecie, il diritto della Bayer a sfruttare in modo esclusivo l’invenzione tutelata dal suo brevetto, che rientra incontestabilmente nella materia civile e commerciale ai sensi dell’art. 1 del regolamento n. 44/2001.

43      Infine, relativamente alla questione, sollevata dal governo dei Paesi Bassi, diretta a chiarire quali siano le norme processuali che il giudice nazionale dovrà applicare per dare esecuzione alle decisioni controverse nella causa principale, si deve rilevare che il giudice del rinvio non ha sollevato questioni su questo punto. Pertanto, non occorre statuire in proposito.

44      Alla luce di quanto precede, occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che la nozione di «materia civile e commerciale», che figura all’art. 1 del regolamento n. 44/2001, deve essere interpretata nel senso che tale regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale che comporta una condanna al pagamento di un’ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale.

 Sulla seconda questione

45      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se le spese connesse ad una procedura di exequatur avviata nei Paesi Bassi, nel corso della quale si chiedono il riconoscimento e l’esecuzione di sei decisioni emesse in Germania nell’ambito di una causa diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrino nella sfera di applicazione dell’art. 14 della direttiva 2004/48, il quale obbliga gli Stati membri ad assicurare che le spese giudiziarie sopportate dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente.

46      Occorre ricordare che, ai sensi del suo art. 1, la direttiva 2004/48 concerne tutte le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Inoltre, l’art. 2, n. 1, di tale direttiva dispone che tali misure, procedure e mezzi di ricorso si applicano, conformemente all’art. 3 di detta direttiva, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto, tra l’altro, dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Pertanto, in linea di principio, l’ambito di applicazione della direttiva 2004/48 è idoneo ad abbracciare una procedura di exequatur.

47      Si deve inoltre rilevare che, secondo il decimo e l’undicesimo ‘considerando’ della direttiva 2004/48, essa persegue l’obiettivo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, e non di stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle pronunce in materia civile e commerciale, né di occuparsi della legge applicabile. Inoltre, come evidenziato nella seconda frase di tale undicesimo ‘considerando’, vi sono taluni strumenti comunitari che disciplinano queste materie in generale e, in linea di principio, si applicano anche alla proprietà intellettuale.

48      Quanto all’art. 14 della direttiva 2004/48, esso mira a rafforzare il livello di tutela della proprietà intellettuale, evitando che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti.

49      Pertanto, interpretare questa disposizione nel senso che essa si applica anche ad una procedura di exequatur e alle decisioni sulle spese ad esso connesse è conforme sia all’obiettivo generale della direttiva 2004/48, ossia il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale, sia all’obiettivo specifico di tale disposizione, ossia evitare che una parte lesa sia dissuasa dall’avviare un procedimento giurisdizionale per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale. In conformità a detti obiettivi, l’autore della lesione ai diritti di proprietà intellettuale deve di norma sopportare interamente le conseguenze finanziarie della sua condotta.

50      Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che le spese connesse ad una procedura di exequatur avviata in uno Stato membro, nel corso della quale si chiedano il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro nell’ambito di una causa diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 14 della direttiva 2004/48.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «materia civile e commerciale», che figura all’art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretata nel senso che tale regolamento si applica al riconoscimento e all’esecuzione di una decisione giurisdizionale che comporta una condanna al pagamento di un’ammenda allo scopo di far rispettare una decisione giurisdizionale emessa in materia civile e commerciale.

2)      Le spese connesse ad una procedura di exequatur avviata in uno Stato membro, nel corso della quale si chiedano il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro nell’ambito di una causa diretta a far rispettare un diritto di proprietà intellettuale, rientrano nella sfera di applicazione dell’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.