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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 22 luglio 2020 – SIA MONO / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-326/20)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente in primo grado e in appello: SIA MONO

Resistente e ricorrente in appello: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE 1 , debba essere interpretato nel senso che i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari sono esenti da detta imposta a condizione che sia previsto di effettuare il pagamento di tali prodotti tramite mezzi diversi dai contanti, che il pagamento abbia di fatto avuto luogo e che il pagamento al fornitore sia stato effettuato dagli effettivi destinatari di detti prodotti.

Se l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono fissare condizioni e limiti che, nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, subordinano l’esenzione dall’accisa per i prodotti sottoposti a detta imposta al requisito secondo cui l’acquirente di tali prodotti li abbia effettivamente pagati tramite mezzi diversi dai contanti.

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1 GU 2009, L 9, pag. 12.