Language of document : ECLI:EU:F:2007:89

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

24 maggio 2007

Cause riunite F‑27/06 e F‑75/06

Alessandro Lofaro

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzionari – Agente temporaneo – Proroga del periodo di prova – Licenziamento alla fine del periodo di prova – Atti che arrecano pregiudizio – Termine per la presentazione del reclamo – Irricevibilità»

Oggetto: Ricorsi, proposti ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con i quali il sig. Lofaro chiede, in primo luogo, l’annullamento della decisione 6 giugno 2005 dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione con cui era stato prorogato il periodo di prova da lui effettuato in qualità di agente temporaneo, in secondo luogo, l’annullamento della decisione della stessa autorità 28 settembre 2005 con cui era stato licenziato, in terzo luogo, l’annullamento dei suoi rapporti di fine periodo di prova e, in quarto luogo, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni.

Decisione: I ricorsi sono irricevibili. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Data di presentazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

2.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2)

3.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Decisione di proroga del periodo di prova di un agente temporaneo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      L’art. 90, n. 2, dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che il reclamo è «presentato» non quando è inviato all’istituzione, ma quando perviene a quest’ultima. Il principio della certezza del diritto impone di accogliere questa interpretazione, la sola a permettere all’amministrazione di conoscere il dies a quo del termine entro il quale essa deve notificare la sua decisione motivata in risposta al reclamo. Certo, il fatto che un’amministrazione apponga un timbro di registrazione su un documento ad essa inviato non le consente di attribuire una data certa alla presentazione di tale documento. Tuttavia, esso costituisce nondimeno un mezzo, rientrante nella buona gestione amministrativa, tale da far presumere, sino a prova contraria, che il detto documento le è pervenuto alla data indicata.

(v. punti 37-39)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punti 8 e 13)

Tribunale di primo grado: 25 settembre 1991, causa T‑54/90, Lacroix/Commissione (Racc. pag. II‑749, punti 28 e 29)

Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑33, punti 28 e 29)

2.      Un funzionario non può legittimamente far valere un errore scusabile tale da giustificare il carattere tardivo del suo reclamo per il fatto che l’amministrazione aveva indicato, nella sua risposta ad un reclamo anteriore, che la data di presentazione di tale reclamo era la data apposta dal funzionario su quest’ultimo e non la data in cui era pervenuto all’amministrazione. Infatti una semplice inesattezza sulla data, figurante del resto su un documento distinto dalla decisione oggetto del nuovo reclamo, non può essere considerata tale da ingenerare, per quanto riguarda la data in cui il reclamo dev’essere considerato presentato ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, una comprensibile confusione in un singolo in buona fede e che faccia prova di tutta la diligenza che si richieda in una persona normalmente accorta.

Non sono neppure tali da creare una siffatta confusione fonte di errore scusabile le circostanze, supponendole provate, che, da un lato, la normativa interna della maggior parte degli Stati membri considererebbe la data pertinente da prendere in considerazione per valutare se un reclamo amministrativo è stato presentato entro i termini la data del suo invio e non la data di ricevimento da parte dell’autorità amministrativa, che, dall’altro, la Commissione prenderebbe in considerazione la data di invio per quanto riguarda le procedure diverse dal reclamo di cui all’art. 90, n. 2, dello Statuto, o, infine, che, nel caso in cui la data di cui tener conto per la presentazione di un reclamo o di un ricorso sia quella del ricevimento, la Commissione ne informerebbe espressamente le persone interessate.

(v. punti 47-49)

3.      Sono irricevibili conclusioni dirette all’annullamento, da una parte, della decisione di prorogare il periodo di prova di un agente temporaneo e, dall’altra, dei rapporti di fine periodo di prova sui quali l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione si è basata per prendere la decisione di licenziarlo. Infatti, se la decisione di licenziamento, in quanto fissa definitivamente la posizione dell’amministrazione e, così facendo, incide direttamente e immediatamente sugli interessi del dipendente, costituisce un atto arrecante pregiudizio a quest’ultimo, diverso è il caso dei rapporti di fine periodo di prova e della decisione di prorogare il periodo di prova che sono semplicemente atti preparatori di essa.

Una siffatta conclusione non ha la conseguenza di privare il ricorrente di un rimedio giurisdizionale effettivo. Infatti, in caso di licenziamento di un agente in esito ad un periodo di prova, questi dispone della facoltà di proporre un ricorso contro tale decisione e di far valere l’irregolarità degli atti anteriori ad essa strettamente connessi.

(v. punti 59-61, 68 e 70)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 8 marzo 2005, causa T‑275/02, D/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑211, punto 45)