Language of document : ECLI:EU:F:2011:163

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

28 settembre 2011

Causa F‑26/10

AZ

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Promozione – Esercizio di promozione 2009 – Capacità di lavorare in una terza lingua – Esistenza di un procedimento disciplinare – Esclusione dall’esercizio di promozione»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo art. 106 bis, con il quale AZ chiede l’annullamento della decisione della Commissione che lo esclude dall’esercizio di promozione 2009.

Decisione:      Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà tutte le spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Principi – Diritti della difesa

3.      Funzionari – Promozione – Presupposti – Dimostrazione della capacità di lavorare in una terza lingua

(Statuto dei funzionari, art. 45, n. 2)

4.      Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Motivi di ricorso – Illegittimità di una decisione dell’amministrazione non impugnata entro i termini – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      Nel sistema dei rimedi giuridici previsto dagli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari, e tenuto conto del carattere evolutivo della procedura precontenziosa istituita dai detti articoli, l’amministrazione può dover integrare o modificare, in occasione del rigetto di un reclamo, la motivazione sul fondamento della quale essa aveva adottato l’atto contestato.

(v. punto 38)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 9 dicembre 2009, causa T‑377/08 P, Commissione/Birkhoff (punti 55‑60)

2.      Il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa non è deducibile contro ogni atto che arreca pregiudizio, vale a dire ogni atto che produca effetti giuridici vincolanti tali da pregiudicare direttamente e individualmente gli interessi di un funzionario modificando, in maniera significativa, la sua situazione giuridica. Al riguardo, imporre all’amministrazione di sentire ciascun dipendente preliminarmente all’adozione di ogni atto che gli arrechi pregiudizio comporterebbe per quest’ultima un onere irragionevole.

Infatti, la circostanza che una decisione, sotto il profilo procedurale, costituisca un atto che arreca pregiudizio non consente di dedurre automaticamente, senza considerare la natura del procedimento avviato contro il funzionario interessato, che l’autorità che ha il potere di nomina abbia l’obbligo di sentire utilmente l’interessato prima dell’adozione di una siffatta decisione.

È chiaro quindi che il motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa può essere utilmente fatto valere solo ove, da una parte, la decisione impugnata sia adottata in esito ad un procedimento avviato contro l’interessato e, dall’altra, sia accertata la gravità delle conseguenze che tale decisione può comportare sulla situazione di tale persona.

(v. punti 49-51)

Riferimento:

Corte: 29 aprile 2004, causa C‑111/02 P, Parlamento/Reynolds (punto 57)

3.      La condizione attinente alla dimostrazione della capacità di lavorare in una terza lingua è una condizione oggettiva che il funzionario deve necessariamente soddisfare per essere promosso. Di conseguenza, la circostanza che quest’ultimo non sia stato in grado, contro la sua volontà, di superare la prova di lingua, non può, da sola, avere come conseguenza che non gli venga applicata la condizione attinente alla dimostrazione della capacità di lavorare in una terza lingua.

(v. punto 68)

4.      Un funzionario che abbia omesso di presentare entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari un ricorso di annullamento contro un preteso atto a lui pregiudizievole non può, mediante una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto, sanare tale omissione e procurarsi così nuovi termini di ricorso.

(v. punto 85)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 29 febbraio 1996, T‑547/93, Lopes/Corte di giustizia (punto 174)