Language of document : ECLI:EU:F:2010:148

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

23 novembre 2010


Causa F-50/08


Gábor Bartha

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Concorso generale — Mancata iscrizione nell’elenco di riserva — Rappresentanza equilibrata tra donne e uomini in seno alle commissioni giudicatrici»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bartha chiede, in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/56/06 con cui è stato informato del suo insuccesso nelle prove del detto concorso, e, dall’altro, la condanna della Commissione a risarcire il danno che egli asserisce di aver subito a seguito di tale decisione.

Decisione: La decisione del 23 gennaio 2008, con la quale la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/56/06 ha respinto la domanda del ricorrente diretta al riesame della decisione di detta commissione giudicatrice recante rigetto della candidatura di quest’ultimo, è annullata. Per resto, il ricorso è respinto. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1.      Funzionari — Ricorso — Atto lesivo — Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 2)

2.      Funzionari — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Concordanza tra reclamo e ricorso

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Funzionari — Concorso — Commissione giudicatrice — Composizione

(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3, quinto comma)

4.      Funzionari — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale

1.      Quando un candidato che non sia stato iscritto in un elenco di riserva compilato in esito ad un concorso solleciti il riesame della decisione adottata dalla commissione giudicatrice, l’atto che gli arreca pregiudizio è costituito dalla decisione adottata da quest’ultima dopo il riesame della situazione del candidato.

(v. punto 22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 2006, causa T‑173/05, Heus/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑329 e II‑A‑2‑1695, punto 19)

2.      La regola di concordanza tra reclamo e ricorso può intervenire soltanto qualora il ricorso contenzioso modifichi l’oggetto del reclamo o la relativa causa, quest’ultima nozione di «causa» dovendosi interpretare in senso lato. Secondo tale interpretazione e per quanto riguarda le domande di annullamento, con l’espressione «causa della controversia» è opportuno intendere la contestazione da parte del ricorrente della legittimità interna dell’atto impugnato o, in alternativa, la contestazione della sua legittimità esterna. Conseguentemente, e fatti salvi le eccezioni di illegittimità e i motivi di ordine pubblico, la modifica della causa della controversia e, pertanto, l’irricevibilità per il mancato rispetto della regola di concordanza si verificherebbero se il ricorrente, limitandosi nel suo reclamo a censurare la validità formale dell’atto che gli arreca pregiudizio, compresi gli aspetti procedurali, facesse valere motivi di merito nel proprio ricorso o, viceversa, se il ricorrente, dopo aver unicamente contestato nel proprio reclamo la legittimità nel merito dell’atto che gli arreca pregiudizio, presentasse un ricorso che contiene motivi relativi alla validità formale di quest’ultimo.

(v. punto 34)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 1° luglio 2010, causa F‑45/07, Mandt/Parlamento, punti 119 e 120

3.      Si può ritenere che una commissione giudicatrice composta, al momento della pubblicazione dell’elenco dei suoi membri, di oltre quattro membri titolari rispetti i requisiti di cui all’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto soltanto se tra tali membri titolari figurano almeno due membri di ciascun sesso.

Tuttavia, il requisito in base al quale devono essere presi in considerazione soltanto i membri titolari della commissione giudicatrice nella fase della pubblicazione dell’elenco dei relativi membri può essere attenuato nel caso particolare in cui, nonostante la costituzione di una commissione giudicatrice non sia conforme, in questa fase, alla norma posta dall’art. 3, quinto comma, dell’allegato III dello Statuto, la composizione della commissione stessa sia nondimeno conforme a tale norma durante lo svolgimento effettivo delle prove. Invero, in una simile circostanza, risulta pienamente raggiunto l’obiettivo perseguito da tale disposizione, ossia fare in modo che le prestazioni dei candidati di un concorso siano valutate da una commissione giudicatrice in cui sia garantita una rappresentanza equilibrata tra uomini e donne.

(v. punti 43 e 44)

4.      La responsabilità dell’amministrazione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni per quanto riguarda l’illegittimità del comportamento ascritto alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il pregiudizio asserito. Queste tre condizioni sono cumulative. La mancanza di una di esse è sufficiente per respingere domande risarcitorie.

Riguardo al nesso di causalità, occorre in linea di principio che il ricorrente fornisca la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione e il danno lamentato.

Tuttavia, il grado di certezza del nesso di causalità richiesto dalla giurisprudenza è raggiunto quando l’illecito commesso da un’istituzione dell’Unione ha, in maniera certa, privato una persona non necessariamente di un’assunzione, cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere assunto come funzionario o agente, cagionando all’interessato, come conseguenza, un danno materiale consistente nella perdita di reddito.

(v. punti 53-55)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1994, causa C‑136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I‑1981, punto 42), e 21 febbraio 2008, causa C‑348/06 P, Commissione/Girardot (Racc. pag. I‑833, punto 52)

Tribunale di primo grado: 28 settembre 1999, causa T‑140/07, Hautem/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑171 e II‑897, punto 85), e 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315, punto 150)

Tribunale della funzione pubblica: 22 ottobre 2008, causa F-46/07, Tzirani/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑323 e II‑A‑1‑1773, punto 218)