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Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 20 settembre 2019, causa T-47/18, UZ / Parlamento

(Causa C-894/19 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: V. Montebello-Demogeot, I. Lázaro Betancor, agenti)

Altra parte nel procedimento: UZ

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata;

di conseguenza, respingere il ricorso di primo grado;

decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese relative al presente procedimento;

condannare UZ alle spese relative al procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione, il Parlamento sostiene che il Tribunale ha errato nel concludere che le indagini svolte fossero viziate da un difetto di imparzialità oggettiva. La previa e limitata conoscenza dei fatti da parte di uno degli agenti inquirenti non era idonea a giustificare un dubbio legittimo sulla sua imparzialità oggettiva poiché tale dubbio era neutralizzabile mediante l’intervento di più agenti inquirenti per la stessa indagine. Tale elemento essenziale non è stato neppure preso in considerazioni dai giudici di merito. Infine, il Tribunale non ha esaminato né motivato in che modo l’asserito difetto di imparzialità oggettiva, in tale contesto, avrebbe potuto condurre a un risultato diverso, come richiesto dalla giurisprudenza.

Il secondo motivo verte su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione nella conclusione con sui si constata una violazione del principio della parità delle armi durante i lavori della commissione di disciplina. Il Parlamento afferma che i giudici di merito non hanno adeguatamente considerato gli elementi di fatto dichiarando erroneamente che l’AIPN è stata rappresentata da due persone mentre la ricorrente beneficiava di diritti equivalenti essendo accompagnata dal suo avvocato. Il Parlamento ritiene che il Tribunale si sia indebitamente discostato dalla sua giurisprudenza relativa all’applicazione del principio della parità delle armi in materia amministrativa e ha trascurato di esaminare se, in assenza di tale presunta irregolarità, la procedura avesse potuto sfociare in un risultato diverso.

Col suo terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su uno snaturamento dei fatti e su un difetto di motivazione nella conclusione con cui si riconosce una violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata, il Parlamento afferma che la ricorrente è stata adeguatamente sentita, da un lato, oralmente, sulla base di una delega dell’AIPN e, dall’altro, mediante la trasmissione delle sue osservazioni scritte a seguito dell’audizione. Poiché la delega è prevista dalla regolamentazione interna e interviene soltanto qualora l’AIPN delegante sia impossibilitata ad agire essa stessa per ragioni di servizio, il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel considerare che l’articolo 22 dell’allegato IX allo Statuto non fosse stato rispettato. Inoltre, il Parlamento deduce un errore nella qualificazione della retrocessione dal grado AD 13 al grado AD 12 come una sanzione grave in quanto comporterebbe la perdita di una posizione di quadro direttivo. Infine, il Parlamento afferma che i giudici di merito non hanno esaminato se, qualora la ricorrente fosse stata sentita direttamente dall’AIPN, essa avrebbe potuto fornire elementi diversi da quelli agli atti ed entro quali limiti la decisione dell’AIPN avrebbe potuto effettivamente essere diversa.

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