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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 17 marzo 2015 – AX / BCE

(Causa F-73/13)1

(Funzione pubblica – Personale della BCE – Procedimento disciplinare –Sanzione disciplinare – Licenziamento – Diritti della difesa – Accesso al fascicolo disciplinare – Accesso alle informazioni e ai documenti relativi ad altri servizi – Termine ragionevole – Legittimità della composizione del comitato disciplinare- Ruolo consultivo del comitato disciplinare – Aggravamento della sanzione rispetto a quella raccomandata–Obbligo di motivazione – Gestione di un servizio – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità della sanzione – Circostanze attenuanti - Circostanze aggravanti- Eccezione di illegittimità)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: AX (rappresentante: L.Levi, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: M. López Torres ed E. Carlini, agenti e B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di licenziare il ricorrente in seguito ad un procedimento disciplinare esperito per colpa grave e il risarcimento del danno morale asseritamente subito

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

AX sopporta le proprie spese ed è condannato alle spese sostenute dalla Banca centrale europea.

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1 GU C 274 del 21/09/2013, pag. 33