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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 3 luglio 2019 – WS / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-505/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: WS

Resistente: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 54 della CAAS 1 , nel combinato disposto con l’articolo 50 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso osti anche al mero avvio di un procedimento penale per il medesimo fatto in tutti gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (Acquis di Schengen ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Consiglio 1999/435/CE, del 20 maggio 1999, GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 13; in prosieguo: la «CAAS»), nel caso in cui il procuratore della repubblica tedesco abbia archiviato un procedimento penale precedentemente promosso, dopo che l’imputato abbia assolto taluni obblighi e, in particolare, abbia provveduto al versamento di una determinata somma fissata dal procuratore della repubblica medesimo.

Se l’articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (nel testo consolidato del 7 giugno 2016, GU C 202, pag. 1, 47; in prosieguo: il «TFUE»), osti a che gli Stati membri diano esecuzione a richieste di arresto presentate da Stati terzi nell’ambito di un’organizzazione internazionale quale l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) qualora la persona interessata dalla richiesta di arresto sia un cittadino dell’Unione e lo Stato membro di cui sia cittadino abbia comunicato all’organizzazione [Or. 3] internazionale e, quindi, anche agli Stati membri, i propri dubbi in merito alla compatibilità della richiesta di arresto con il principio del ne bis in idem.

Se l’articolo 21, paragrafo 1, del TFUE, osti anche al mero avvio di un procedimento penale e all’arresto provvisorio negli Stati membri di cui l’interessato non possieda la cittadinanza, qualora ciò sia in contrasto con il principio del ne bis in idem.

Se l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) e l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680 2 , nel combinato disposto con l’articolo 54 della CAAS e con l’articolo 50 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri siano obbligati ad emanare norme dirette a garantire che, nel caso di una procedura di estinzione dell’azione penale in uno Stato contraente, sia escluso, in tutti gli Stati contraenti della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22 settembre 2000, pag. 13), di dar seguito a segnalazioni «Red Notice» dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol), che potrebbero condurre ad un nuovo procedimento penale.

Se un’organizzazione internazionale quale l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) possieda un livello adeguato di protezione dei dati, in assenza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell’articolo 36 della direttiva (UE) 2016/680 ovvero garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 37 della direttiva (UE) 2016/680.

Se gli Stati membri possano continuare a trattare dati registrati da Stati terzi presso l’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) in una circolare di segnalazione («Red Notice»), soltanto a condizione che lo Stato terzo, con la circolare di segnalazione, diffonda una richiesta di arresto ed estradizione e faccia richiesta di arresto, che non sia in contrasto con il diritto dell’Unione, in particolare con il principio del ne bis in idem.

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1 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag.19).

2 Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).