Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 – Airhelp Limited / Laudamotion GmbH

(Causa C-263/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Airhelp Limited

Resistente: Laudamotion GmbH

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 1 debbano essere interpretati nel senso che il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria qualora l’orario di partenza venga anticipato dalle 14:40 alle 8:25 dello stesso giorno.

Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iii), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l’esame volto a stabilire se il passeggero sia stato informato della cancellazione deve essere effettuato esclusivamente in base a tale disposizione e osta all’applicazione della normativa nazionale sull’accesso alle dichiarazioni, la quale risulta dalla trasposizione della direttiva 2000/31/CE 2 e prevede una finzione di accesso.

3)    Se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iii), del regolamento n. 261/2004 e l’articolo 11 della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di prenotazione del volo da parte del passeggero mediante una piattaforma di prenotazione, qualora il passeggero abbia comunicato il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica, ma detta piattaforma abbia trasmesso al vettore aereo il numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica generati automaticamente dalla stessa piattaforma, la notifica della comunicazione inerente all’anticipazione del volo all’indirizzo di posta elettronica generato automaticamente deve essere considerata come informazione oppure come accesso alla comunicazione inerente all’anticipazione, anche nel caso in cui la piattaforma di prenotazione non inoltri al passeggero la comunicazione del vettore aereo oppure la inoltri in ritardo.

____________

1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

2 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (“Direttiva sul commercio elettronico”) (GU 2000, L 178, pag. 1).