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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2020 – «Viva Telekom Bulgaria» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia

(Causa C-257/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: «Viva Telekom Bulgaria» EOOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» - Sofia

Questioni pregiudiziali

Se il principio di proporzionalità di cui agli articoli 5, paragrafo 4, e 12, lettera b), del Trattato sull’Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all’articolo 16, paragrafo 2, punto 3, dello ZKPO [Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (legge relativa all’imposta sulle società)].

Se i pagamenti di interessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE 1 costituiscano una distribuzione di utili a cui si applica l’articolo 5 della direttiva 2011/96/CE 2 .

Se a pagamenti relativi a un prestito senza interessi che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE, con scadenza a 60 anni dalla conclusione del contratto, si applichi la disposizione di cui all’articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 3, e all'articolo 5 della direttiva 2011/96/CE.

Se gli articoli 49 e 63, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 3, e l’articolo 5 della direttiva 2011/96/CE e l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE ostino a una normativa nazionale, come quella di cui agli articoli 195, paragrafo 1, 200, paragrafo 2, dello ZKPO e all’articolo 200a, paragrafi 1 e 5, punto 4, dello ZKPO (abrogato), nelle rispettive versioni in vigore dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2015, e all’articolo 195, paragrafi 1, 6, punto 3, e 11, punto 4, dello ZKPO, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015, nonché a una prassi fiscale secondo cui gli interessi non corrisposti su un prestito senza interessi, concesso alla società controllata residente dalla società controllante avente sede in un altro Stato membro, con scadenza a 60 anni dal 22 novembre 2013, sono soggetti a ritenuta alla fonte.

Se gli articoli 3, paragrafo 1, lettere da h) a j), 5, paragrafo 1, lettere a) e b), 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali 3 , ostino a una normativa nazionale come quella di cui agli articoli 16, paragrafi 1 e 2, punto 3, e 195, paragrafo 1, dello ZKPO, sulla tassazione alla fonte di redditi costituiti da interessi fittizi derivanti da un prestito senza interessi concesso a una società residente da una società di un altro Stato membro che è unico azionista del capitale della società mutuataria.

Se la trasposizione della direttiva 2003/49/CE negli articoli 200, paragrafo 2, e 200a, paragrafi 1 e 5, punto 4, dello ZKPO, effettuata nel 2011 - prima della scadenza del periodo transitorio previsto nell’allegato VI, sezione «Fiscalità», punto 3, degli Atti e del Protocollo relativi al trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all’Unione europea - fissando un’aliquota del 10% in luogo dell’aliquota massima del 5% prevista negli Atti e nel Protocollo relativi al trattato di adesione, violi i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

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1     Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU 2003, L 157, pag. 49).

2     Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8).

3     GU 2008, L 46, pag. 11.