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Ricorso proposto l’8 aprile 2020 – Commissione europea / Regno di Danimarca

(Causa C-159/20)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, I. Naglis e U. Nielsen, agenti)

Convenuto: Regno di Danimarca

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Danimarca è venuta meno agli obblighi a essa incombenti ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 1 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, avendo omesso di prevenire o far cessare l’utilizzo del nome Feta, da parte delle aziende lattiero-casearie danesi, per un formaggio che non è conforme al disciplinare di produzione di cui al regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione 2 ;

dichiarare che, consentendo alle aziende lattiero-casearie danesi di produrre e vendere imitazioni della Feta, la Danimarca ha violato l’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea (TUE) in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012;

condannare il Regno di Danimarca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sostiene che le autorità danesi sono venute meno agli obblighi loro incombenti ai sensi del regolamento sui regimi di qualità consentendo alle imprese danesi l’uso illecito del nome «Feta» per un formaggio prodotto in Danimarca.

In particolare, essa afferma che il nome «Feta» è usato in Danimarca in violazione del regolamento sui regimi di qualità e che, di conseguenza, tale Stato membro deve adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare tale pratica. Poiché la Danimarca rifiuta di conformarsi alla legislazione summenzionata, la Commissione conclude che essa è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento sui regimi di qualità e ha commesso quindi una violazione del diritto dell’Unione.

Consentendo alle aziende lattiero-casearie danesi di produrre e vendere imitazioni della «Feta», la Danimarca viola inoltre l’articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, e con l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012, pregiudicando il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea per quanto riguarda ciò che segue: garantire una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e attributi che presentano un valore aggiunto, aiutare i produttori di prodotti legati a una zona geografica ad assicurare un giusto rendimento per le qualità dei loro prodotti e assicurare la protezione dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale nel territorio dell’Unione.

La Commissione considera inoltre che, avendo omesso di prevenire o far cessare la violazione dei diritti insiti nella registrazione della denominazione di origine protetta (DOP) «Feta», che avviene quando le aziende lattiero-casearie danesi esportano formaggio contraffatto dall’Unione europea in paesi terzi, la Danimarca pregiudica la posizione dell’Unione nei negoziati internazionali diretti a garantire la protezione dei regimi di qualità dell’Unione, e viola il principio di cooperazione in buona fede sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

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1 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012 L 343, pag. 1).

2 Regolamento (CE) n. 1829/2002 della Commissione, del 14 ottobre 2002, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione «Feta» (GU 2002 L 277, pag. 10).