Language of document : ECLI:EU:F:2006:46

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

14 giugno 2006 (*)

«Sospensione del procedimento»

- 2962 -

Nel procedimento F-6/06,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 236 CE,

Nicola Scafarto, residente in Lussemburgo (Granducato), rappresentato dagli avv.ti A. D’Antuono e G. Somma,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dalle sig.re M. Arpio e M.A. Vitro, in qualità di agenti,

interveniente,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

1       Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 gennaio 2006, il sig. Scafarto, vincitore di un concorso bandito prima del 1º maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1), ha chiesto l’annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee, adottata il 17 marzo 2005, in applicazione dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «statuto»), in quanto questa ha attribuito al ricorrente un grado inferiore a quello annunciato nel bando di concorso al quale egli aveva partecipato.

2       Ai sensi dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII dello statuto, i funzionari iscritti in un elenco di candidati idonei anteriormente al 1º maggio 2006 e assunti tra il 1º maggio 2004 e il 30 aprile 2006 sono inquadrati:

–       se l’elenco è stato compilato per la categoria A*, B* o C*, nel grado pubblicato nel bando di concorso;

–       se l’elenco è stato compilato per la categoria A, LA, B o C, in base alla tabella seguente:

Grado del concorso

Grado di assunzione

A/LA8

A*5

A/LA7 e A/LA6

A*6

A/LA5 e A/LA4

A*9

A/LA3

A*12

A2

A*14

A1

A*15

B5 e B4

B*3

B3 e B2

B*4

C5 e C4

C*1

C3 e C2

C*2


3       Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 7 febbraio 2005, la sig.ra Centeno Mediavilla ed altri dipendenti della Commissione, iscritti in un elenco di riserva anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, hanno introdotto un ricorso d’annullamento contro le decisioni di tale istituzione relative, in particolare, all’inquadramento in gradi, adottate in applicazione dell’art. 12, n. 3, dell’allegato XIII di detto statuto, in quanto prevedono un inquadramento in gradi inferiore a quello annunciato nel bando di concorso al quale essi avevano partecipato. Tale ricorso è stato registrato sotto il numero T‑58/05.

4       Ai sensi dell’art. 8, n. 3, primo comma, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia, quando il Tribunale di primo grado e il Tribunale sono investiti di cause che sollevino lo stesso problema d’interpretazione o mettano in questione la validità dello stesso atto, il Tribunale, dopo aver sentito le parti, può sospendere il procedimento sino alla pronunzia della sentenza del Tribunale di primo grado.

5       Inoltre, ai sensi dell’art. 78 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, applicabile mutatis mutandis al Tribunale in forza dell’art. 3, n. 4, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), il procedimento può essere sospeso, sentite le parti, nei casi indicati al punto precedente, con ordinanza del presidente della sezione a cui la causa è stata attribuita.

6       Nel presente giudizio, con lettera della cancelleria 7 aprile 2006, le parti cono state invitate a presentare le loro osservazioni relativamente alla sospensione considerata.

7       Con lettera del 20 aprile 2006, la convenuta non ha manifestato alcuna obiezione al riguardo. La ricorrente non ha presentato osservazioni.

8       È giocoforza constatare che il ricorso presentato nella presente causa e quello introdotto dinanzi al Tribunale di primo grado sotto il numero T-58/05 mettono in questione la validità o, quanto meno, sollevano lo stesso problema d’interpretazione relativamente all’art. 12 dell’allegato XIII dello statuto.

9       Pertanto, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, occorre, in forza degli artt. 8, n. 3, primo comma, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia e 78 del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, sospendere il procedimento nella presente causa sino alla pronuncia della decisione di detto Tribunale che ponga fine al procedimento nella causa T-58/05.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      Il procedimento nella causa F‑6/06, Scafarto/Commissione, è sospeso sino alla pronuncia della decisione del Tribunale di primo grado delle Comunità europee che ponga fine al procedimento nella causa T‑58/05, Centeno Mediavilla e a./Commissione.

2)      Le spese sono riservate.


Lussemburgo, 14 giugno 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l'italiano.