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Impugnazione proposta il 20 febbraio 2019 dalla Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018, causa T-253/17, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH / Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

(Causa C-143/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (rappresentante: P. Goldenbaum, Rechtsanwältin)

Altra parte nel procedimento: Ufficio europeo per la proprietà intellettuale

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2018 nella causa T-253/17, oggetto dell’impugnazione;

accogliere le conclusioni presentate in primo grado e statuire in via definitiva sul ricorso; in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale dell’Unione europea;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione si fonda su una violazione del diritto dell’Unione – articolo 15, paragrafo 1, articolo 51, paragrafo 1, lettera a), e articolo 66, paragrafo 1, del regolamento n. 207/20091 . Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’ammettere un uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del marchio collettivo dell’Unione europea soltanto per imballaggi, e non invece per i prodotti delle classi da 1 a 34, i cui imballaggi sono contraddistinti dal marchio. Sono state espresse giuste considerazioni sulla comprensione dell’uso del marchio da parte del pubblico ma è stato ritenuto erroneamente che ciò non costituisse uso per i prodotti stessi.

La ricorrente deduce un’erronea valutazione giuridica. Poiché il Tribunale ha negato l’uso di un marchio collettivo rispetto a prodotti e ha ammesso un uso come marchio, idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti, del marchio dell’Unione europea solo per imballaggi, tale valutazione giuridica sarebbe viziata da un errore di diritto.

Per il nesso con il prodotto è decisivo che il segno indichi l’appartenenza all’associazione del fabbricante del prodotto e non l’appartenenza all’associazione del fabbricante dell’imballaggio. Prodotto e imballaggio del prodotto sono stati immessi in commercio come unità di vendita.

La funzione descrittiva del segno comporta che lo smaltimento e il recupero, a motivo dell’appartenenza del fabbricante del prodotto al sistema d’accordo di licenza della ricorrente, possono avvenire tramite il suo sistema duale.

Per un nesso con il prodotto non osta, inoltre, in particolare, il fatto che sugli imballaggi di prodotti in questione possono essere utilizzati allo stesso tempo anche marchi di diverse imprese, dal momento che si tratta della tipica coesistenza di marchi collettivi.

La funzione di un marchio collettivo non richiede che esso indichi sempre particolari qualità dei prodotti. Piuttosto, è sufficiente che il marchio collettivo indichi l’appartenenza a un’associazione.

La decisione del Tribunale non ha sufficientemente preso in considerazione la distinzione tra i diversi utilizzatori del segno figuranti nello statuto della ricorrente.

L’uso avviene anche ai fini del conseguimento di un mercato di vendita, e in particolare – conformemente alla natura del marchio collettivo – con l’intento di mantenere o migliorare la posizione nel mercato del collettivo rispetto ad altri collettivi concorrenti, in particolare a sistemi duali concorrenti e/o al segmento di imprese non appartenenti all’associazione.

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1     Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata), GU. 2009, L 78, pag. 1.