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Impugnazione proposta il 27 novembre 2018 dalla Repubblica ceca avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-627/16, Repubblica ceca/Commissione

(Causa C-742/18 P)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, O. Serdula, J. Vláčil, J. Pavliš, agenti)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2018 nella causa T-627/16, Repubblica ceca/Commissione con la quale il Tribunale ha parzialmente respinto il ricorso della Repubblica ceca diretto all’annullamento della decisione di esecuzione (EU) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2016) 3753] 1 , nella parte in cui sono escluse le spese sostenute dalla Repubblica ceca.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare il punto 2 del dispositivo e la corrispondente parte della sentenza del Tribunale nella causa T-627/16;

annullare la decisione (EU) 2016/1059 della Commissione nella parte in cui esclude le spese per un importo complessivo di EUR 462 517,83 relative al pagamento unico per superficie,

annullare la decisione (EU) 2016/1059 della Commissione nella parte in cui esclude le spese per un importo complessivo di EUR 636 516,20 relative ad investimenti nel settore vinicolo; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione la Repubblica ceca deduce quattro motivi.

Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 2 in combinato disposto con gli articoli 26 e 31 del regolamento n. 1122/2009 3 . Il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che i controlli in loco sotto forma di telerilevamento e i controlli in loco classici devono mostrare un tasso di errore identico o comparabile. Tale requisito non risulta da nessuna disposizione del diritto dell’Unione o dalla natura delle modalità di indagine considerate. Tutto al contrario, le modalità di scelta dei campioni da verificare in entrambi i metodi variano a tal punto, per ragioni proprie a questi ultimi, che le conclusioni quanto alla loro efficacia non possono essere subordinate ad un tasso d’errore identico o comparabile.

Il secondo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 33 del regolamento n. 1122/2009. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel concludere che qualora sia rilevata una dichiarazione in eccesso superiore al tasso del 3%, il campione esaminato deve essere in tutti i casi ampliato fino a che non sia più rilevabile una dichiarazione in eccesso, e ciò anche quando le autorità nazionali, sulla base delle circostanze specifiche della fattispecie in questione, possono essere certe del fatto che non ci possa attendere ulteriori errori nelle dichiarazioni di superficie agricola nelle altre particelle dell’agricoltore considerato.

Il terzo motivo di ricorso verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 in combinato disposto con l’articolo 112 del regolamento n. 1605/2002 4 , o, rispettivamente, l’articolo 130 del regolamento n. 966/2012 5 . Il Tribunale ha travisato del tutto la sostanza della controversia tra la Repubblica ceca della Commissione ed è incorso in un errore di diritto nel concludere che la rettifica imposta riguardava esclusivamente il finanziamento retroattivo degli investimenti effettuati prima dell’attuazione del programma nazionale di sostegno. Nel quadro dell’indagine di cui trattasi la Commissione ha infatti contestato ogni finanziamento retroattivo di investimenti nel settore vinicolo. Il Tribunale è pertanto incorso in errore allorché non ha esaminato in alcun modo gli argomenti della Repubblica ceca secondo cui il finanziamento retroattivo di investimenti effettuati dopo l’approvazione del programma nazionale di sostegno era conforme al diritto dell’Unione.

Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013 in combinato disposto con gli articoli 19 e 77 del regolamento n. 555/2008 6 e l’articolo 27 del regolamento n. 1975/2006 7 , o, rispettivamente, l’articolo 25 del regolamento n. 65/2011 8 . La ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che nel periodo considerato avrebbe dovuto essere controllato in loco il 100% degli investimenti realizzati nel settore vinicolo, sebbene l’articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 555/2008, mediante rinvio espresso all’articolo 27 del regolamento n. 1975/2006, consenta di effettuare un controllo meramente a campione degli investimenti realizzati.

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1 GU 2016, L 173, pag. 59.

2 Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).

3 Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009, L 316, pag. 65).

4 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU 2002, L 248, pag. 1).

5 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU 2012, L 298, pag. 1).

6 Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU 2008, L 170, pag. 1).

7 Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2006, L 368, pag. 74).

8 Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011 , che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU 2011, L 25, pag. 8).