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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione (Italia) il 5 giugno 2019 – Agenzia delle entrate - Riscossione / Poste Italiane SpA

(Causa C-435/19)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente principale e controricorrente incidentale: Agenzia delle entrate - Riscossione

Intimata e ricorrente incidentale: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

Se osti agli artt. 14 TFUE (già art. 7D Trattato [CEE], poi art. 16 TCE) e 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato [CEE], poi art. 86, paragr. 2, TCE) ed all’inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto d[e]ll’art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 con l’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta – anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di “bancoposta” erogati da Poste Italiane s.p.a. – una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto della evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall’anno 1997, consente ai contribuenti ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario.

Qualora – in risposta al primo quesito – la istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti agli artt. 106, paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato [CEE], poi art. 86, paragr. 2, TCE) e 107, paragr. 1, TFUE (già art. 92 Trattato [CEE], poi art. 87 TCE), secondo la interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima – compensatoria degli obblighi di servizio pubblico – da un aiuto di Stato illegittimo (Corte giustizia sentenza 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH), una normativa come quella risultante dal combinato disposto d[e]gli artt. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992, 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996 e 3, comma 1, Dpr n. 144/2001, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell’importo della “commissione” dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all’l.6.2001.

Se osti all’art. 102, paragr. 1, TFUE (già art. 86 Trattato [CEE], poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia (cfr. Corte di Giustizia sentenza 13 dicembre 1991, causa C-18/88, GB Inno BM; id. sentenza 25 giugno 1998, causa C-203/96, Chemische Afvalstoffen Dussseldorp BV; id. sentenza 17 maggio 2001[, causa] C-340/99, TNT TRACO s.p.a.) un complesso normativo quale quello costituito dall’art. 2, commi 18-20, della legge n. 662/1996, dall’art. 3, comma 1, del Dpr n. 144/2001 e dall’art. 10, comma 3, del Dlgs n. 504/1992, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della “commissione”, così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 10, comma 3, Dlgs n. 504/1992 e nel conseguente inadempimento alla obbligazione di riscossione dell’ICI assunta nei confronti dell’ente locale impositore.

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