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Ricorso proposto il 26 agosto 2011 - ZZ / Commissione

(Causa F-83/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del presidente della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/112/10 - Assistenti (AST 3) di non ammettere la ricorrente alla fase di valutazione

Conclusioni della ricorrente

In via principale

annullare la decisione adottata il 17 maggio 2011 con la quale si nega alla ricorrente il diritto di partecipare alla fase di valutazione del concorso EPSO/AST/112/10 - Assistenti (AST 3);

di conseguenza, ordinare che la ricorrente sia reintegrata nella procedura di assunzione messa in atto dal citato concorso, organizzando, se necessario, una nuova fase di valutazione.

In subordine, qualora la domanda principale non sia accolta, quod non, versare alla ricorrente un importo fissato provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000 a titolo di risarcimento del danno materiale, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;

ad ogni modo, versare alla ricorrente un importo fissato provvisoriamente ed ex aequo et bono a EUR 20 000, quale risarcimento del danno morale, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale a decorrere dall'emananda sentenza;

condannare la Commissione alle spese.

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