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Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, dalla RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, dalla RN-Exploration OOO e dalla Tagulskoe OOO avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-715/14, Rosneft e a. / Consiglio

(Causa C-732/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalniy Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (rappresentante: L. Van den Hende, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza nei limiti in cui essa attiene ai motivi di cui alla presente impugnazione;

adottare una sentenza definitiva nella presente causa o rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo;

condannare il Consiglio alle spese, comprese le spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione verte sulle restrizioni non convenzionali relative al petrolio impugnate, sulle restrizioni al mercato dei capitali impugnate e sulle restrizioni in materia di azioni legali impugnate, quali contenute nel regolamento del Consiglio n. 833/20141 e/o nella decisione del Consiglio 2014/512/PESC2 .

Il ricorrente deduce sette motivi:

Primo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che il Consiglio, adottando le restrizioni non convenzionali relative al petrolio impugnate, ha rispettato l’articolo 296 TFUE.

Secondo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che il Consiglio, adottando le restrizioni al mercato dei capitali impugnate, ha rispettato l’articolo 296 TFUE.

Terzo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che esiste un nesso razionale tra le restrizioni non convenzionali relative al petrolio impugnate e l’obiettivo da esse perseguito.

Quarto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che le restrizioni non convenzionali relative al petrolio impugnate non violano i diritti fondamentali delle ricorrenti alla proprietà e alla libertà d’impresa.

Quinto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che le restrizioni in materia di azioni legali impugnate non sono sproporzionate né violano altrimenti i diritti fondamentali delle ricorrenti alla proprietà.

Sesto motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che le restrizioni al mercato dei capitali impugnate sono conformi al principio di proporzionalità e non violano i diritti fondamentali delle ricorrenti alla libertà d’impresa.

Settimo motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nello stabilire che le restrizioni non convenzionali relative al petrolio impugnate e le restrizioni al mercato dei capitali impugnate sono giustificate dalle eccezioni in materia di sicurezza di cui all’accordo di partenariato e cooperazione tra l’UE e la Russia e all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

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1 Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 299, pag. 1).

2 Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 299, pag. 13).