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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 4 agosto 2020 – Eurowings GmbH / GDVI Verbraucherhilfe GmbH

(Causa C-365/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Resistente in primo grado e ricorrente in appello: Eurowings GmbH

Ricorrente in primo grado e resistente in appello: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Questioni pregiudiziali

Se un passeggero disponga di una «prenotazione confermata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU CE L 46 del 17 febbraio 2004, pagg. 1 e segg.), nel caso in cui abbia ricevuto da un operatore turistico, con cui abbia concluso un contratto, un «altro titolo» ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 261/2004, recante offerta di trasporto su un volo determinato, specificato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo, senza che l’operatore turistico abbia effettuato una prenotazione per tale volo presso il vettore aereo interessato, né abbia ricevuto conferma da quest’ultimo.

Se sussista un «negato imbarco» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 261/2004, qualora i passeggeri, pochi giorni prima dell’orario di partenza previsto, vengano trasferiti su un altro volo dall’operatore turistico con il quale abbiano concluso un contratto di viaggio tutto compreso, sebbene avessero già ricevuto da parte dell’operatore medesimo la conferma vincolante di un volo specificato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo, e numero del volo.

Se ricorra un «ragionevole motivo» per il negato imbarco ai sensi dell’articolo 2, lettera j), ultima frase, del regolamento (CE) n. 261/2004, nel caso in cui un operatore turistico, senza contattare la compagnia aerea e senza effettuare una «prenotazione di copertura» per il passeggero, confermi in termini vincolanti un determinato volo, specificatamente indicato con data, numero del volo e orari di volo, e in seguito lo stesso operatore turistico trasferisca il passeggero su un altro volo alcuni giorni prima dell’orario di partenza previsto – ancora senza contattare la compagnia aerea – essendo quest’ultima impossibilitata ad intervenire al riguardo.

Se un vettore aereo debba già essere considerato quale vettore aereo operativo in relazione ad un passeggero ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004, laddove detto passeggero abbia sì concluso un contratto con un operatore turistico recante offerta di trasporto su un volo determinato, specificato mediante indicazione di luogo e orario di partenza e di arrivo e numero del volo, senza però che l’operatore turistico abbia provveduto alla prenotazione di un posto per il passeggero medesimo e senza, pertanto, concludere un contratto con il vettore aereo in relazione al volo medesimo.

Se gli articoli 4, paragrafo 3, e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 debbano essere interpretati nel senso che, in un caso come quello in esame, nel quale il passeggero abbia prenotato un volo con scalo intermedio presso l’operatore turistico nell’ambito di un viaggio «tutto compreso» e la prima tratta, operata dalla compagnia aerea resistente nella specie, venga effettuata come previsto, ove ai passeggeri venga peraltro negato l’imbarco sul volo di coincidenza, del pari operato dalla compagnia aerea medesima, ai sensi dell’articolo 2, lettera j, del regolamento (CE) n. 261/2004, data la mancanza di una «prenotazione di copertura» da parte dell’operatore turistico, l’importo della compensazione sia determinato in base alla distanza calcolata sull’intero volo tra il punto di partenza iniziale e l’ultima destinazione e non solo sulla seconda tratta in cui si sia verificato il problema.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).