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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 31 ottobre 2019 – BU / Markt24 GmbH

(Causa C-804/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: BU

Resistente: Markt24 GmbH

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/20121 debba essere applicato a un rapporto di lavoro nell’ambito del quale, sebbene il contratto di lavoro sia stato concluso in Austria per prestazioni lavorative da svolgersi in Germania, le prestazioni lavorative non siano state poi fornite dalla lavoratrice, tenutasi disponibile per l’esecuzione di incarichi di lavoro per svariati mesi in Austria.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2)    Se l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che possa trovare applicazione una disposizione nazionale, quale l’articolo 4, [Or. 2], paragrafo 1, lettera a), dell’ASGG, che consenta ad una lavoratrice di proporre l’azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo di residenza nel corso ovvero al termine del rapporto di lavoro.

3)    Se l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che possa trovare applicazione una disposizione nazionale, quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell’ASGG, che consenta ad un lavoratore di proporre l’azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo in cui debba ovvero, al termine del rapporto di lavoro, dovesse essere corrisposta la retribuzione.

4)    In caso di risposta negativa alla seconda e alla terza questione:

4.1.)    Se l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto di lavoro in cui la lavoratrice non abbia fornito prestazioni lavorative, l’azione giurisdizionale debba essere proposta nello Stato membro in cui la lavoratrice stessa sia rimasta disponibile per l’esecuzione di incarichi di lavoro.

4.2.)     Se l’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto di lavoro in cui la lavoratrice non abbia fornito prestazioni lavorative, l’azione giurisdizionale debba essere intentata nello Stato membro in cui abbiano avuto luogo le trattative e la conclusione del contratto di lavoro sebbene, nel contratto medesimo, siano state pattuite o previste prestazioni lavorative da svolgere in un altro Stato membro.

In caso di risposta negativa alla prima questione:

5)    Se l’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 debba essere applicato a un rapporto di lavoro nell’ambito del quale, sebbene il contratto di lavoro sia stato concluso in Austria per prestazioni lavorative da svolgersi in Germania, le prestazioni lavorative non siano state poi fornite dalla lavoratrice, tenutasi disponibile per l’esecuzione di incarichi di lavoro per svariati mesi in Austria, laddove sia applicabile una disposizione nazionale, quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell’ASGG, che consenta ad una lavoratrice di proporre l’azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo nel luogo di residenza nel corso ovvero al termine del rapporto di lavoro ovvero una disposizione nazionale, quale l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), dell’ASGG, che consenta ad un lavoratore di proporre l’azione giurisdizionale (agevolata) nel luogo in cui nel luogo in cui debba ovvero, al termine del rapporto di lavoro, dovesse essere corrisposta la retribuzione.

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1     Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).