Language of document : ECLI:EU:F:2011:11

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

15 febbraio 2011

Causa F‑68/09

Florence Barbin

contro

Parlamento europeo

«Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di promozione 2006 — Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Scrutinio per merito comparativo — Principio della parità di trattamento — Congedo parentale a metà tempo»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Barbin chiede l’annullamento della decisione del Parlamento di non promuoverla al grado AD 12 per l’esercizio 2006.

Decisione: Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà la totalità delle spese.

Massime

1.      Funzionari — Promozione — Obbligo di motivare ogni decisione di non promozione di funzionari che abbiano raggiunto la soglia di riferimento — Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Attribuzione di punti di merito e fissazione di una soglia di riferimento

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Modalità

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Funzionari — Parità di trattamento — Nozione — Limiti

5.      Funzionari — Promozione — Scrutinio per merito comparativo — Decisione di promozione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

6.      Funzionari — Ricorso — Motivi di ricorso — Motivo relativo all’esistenza di una discriminazione — Obbligo di prendere in considerazione l’intero contesto di fatto pertinente

1.      Ai sensi del punto I.3.4 della decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo , in data 13 febbraio 2006, relativa alla politica di promozione e di programmazione delle carriere, riportato, in sostanza, al punto II.2, lett. b), secondo comma, della decisione del segretario generale del Parlamento del 10 maggio 2006 che stabilisce misure di applicazione relative all’attribuzione dei punti di merito e alla promozione, l’amministrazione deve giustificare ogni decisione di promozione di funzionari che non hanno raggiunto la soglia di riferimento. Orbene, se le dette disposizioni non precisano nei confronti di chi l’autorità che ha il potere di nomina deve giustificare le sue decisioni, ammettere che ogni funzionario non promosso che abbia raggiunto la soglia sia il beneficiario di tale obbligo di motivazione imporrebbe non soltanto un carico di lavoro inutile all’amministrazione, ma sarebbe anche contrario alla giurisprudenza secondo cui la motivazione di una decisione di promozione deve riferirsi alla situazione individuale del funzionario non promosso. Pertanto, a torto tale funzionario sostiene di essere il destinatario di un obbligo a carico dell’amministrazione di giustificare la promozione di coloro fra i suoi colleghi che non avevano raggiunto la soglia di riferimento.

L’obbligo, che discende da tali disposizioni, può essere considerato soddisfatto qualora l’amministrazione abbia inviato al comitato di promozione, organo paritetico in seno al quale i funzionari sono rappresentati, una giustificazione riguardo alla promozione dei funzionari che non hanno raggiunto la soglia di riferimento.

(v. punti 59 e 61)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 4 luglio 2007, causa T‑502/04, Lopparelli/Commissione (punto 75)

2.      In vigenza della decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 febbraio 2006, relativa alla politica di promozione e di programmazione delle carriere, i punti di merito non sono attribuiti al termine di uno scrutinio comparativo fra tutti i funzionari promuovibili che possono soddisfare i requisiti dell’art. 45 dello Statuto. Infatti, ciascun funzionario di una direzione o di un servizio che ha i requisiti per essere promosso concorre unicamente con gli altri funzionari della sua direzione o del suo servizio per un numero limitato di punti di merito. Orbene, poiché la soglia di riferimento non è fissata in valore relativo, vale a dire alla luce della media dei punti di merito dei funzionari interessati, ma in valore assoluto corrispondente a due volte la permanenza media nel grado, ossia, per il grado AD 11, quattro anni, il fatto di varcare tale soglia non può essere equiparato ad un confronto diretto o indiretto dei meriti dei funzionari promuovibili. Pertanto, l’amministrazione non può promuovere un funzionario unicamente perché ha raggiunto la soglia di riferimento, in quanto, così facendo, in nessuna fase della procedura di promozione i meriti di quest’ultimo sarebbero messi a confronto con quelli di ciascuno dei funzionari promuovibili.

(v. punto 83)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 8 ottobre 2008, causa F‑44/07, Barbin/Parlamento (punto 44)

3.      Ai sensi dell’art. 45 dello Statuto, l’autorità che ha il potere di nomina non può limitarsi ad esaminare la singola situazione di ciascun funzionario, ma deve mettere a confronto i meriti di tutti i funzionari per decidere sulle promozioni. A questo proposito, l’anzianità può intervenire come criterio di promozione solo in via subordinata. Pertanto, una decisione che concedesse una promozione ad un funzionario per il solo motivo che quest’ultimo non ha demeritato o dispone di una certa anzianità nel grado, senza prendere in considerazione la situazione degli altri funzionari, violerebbe il principio dello scrutinio per merito comparativo di tutti i funzionari che hanno i requisiti per essere promossi previsto dal detto articolo. Di conseguenza, anche se la decisione dell’ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 13 febbraio 2006, relativa alla politica di promozione e di programmazione delle carriere, prevede una soglia di riferimento dipendente da una permanenza media, espressa in anni, in un grado, non può esserne dedotto un principio secondo il quale un funzionario deve essere promosso qualora non demeriti o un principio di progressione di carriera regolare che obblighi l’amministrazione a promuovere automaticamente un funzionario per il solo fatto che egli abbia raggiunto una certa anzianità nel grado.

(v. punti 90 e 91)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Lopparelli/Commissione, cit. (punto 75)

Tribunale della funzione pubblica: 10 settembre 2009, causa F‑124/07, Behmer/Parlamento (punto 106)

4.      Al fine di rispettare il principio di non discriminazione e il principio di parità di trattamento, l’amministrazione deve far sì di non trattare in maniera diversa situazioni identiche e di non applicare un trattamento identico a situazioni diverse, a meno che ciò non sia obiettivamente giustificato. Di conseguenza, qualora un funzionario eserciti un diritto riconosciutogli dallo Statuto, l’amministrazione non può, senza rimettere in discussione l’effettività di tale diritto, considerare la sua situazione diversa da quella di un funzionario che non abbia esercitato tale diritto e, pertanto, applicargli un trattamento diverso, a meno che tale disparità di trattamento non sia, da una parte, obiettivamente giustificata, in particolare in quanto si limita a trarre le conseguenze, durante il periodo considerato, della mancata prestazione lavorativa del dipendente interessato, e, dall’altra, strettamente proporzionata alla giustificazione fornita.

(v. punto 100)

Riferimento:

Corte: 16 ottobre 1980, causa 147/79, Hochstrass/Corte di giustizia (punto 7)

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2005, causa T‑368/03, De Bustamante Tello/Consiglio (punto 69)

5.      Benché una decisione in materia di promozioni sia stata formalmente adottata in considerazione del numero di punti di merito attribuiti al funzionario interessato, tale circostanza non consente di escludere l’ipotesi che la decisione sia stata adottata per motivi meno confessabili, come la presa in considerazione del congedo parentale del detto funzionario, a condizione, tuttavia, che esistano indizi che permettano di dubitare della veridicità del citato motivo.

(v. punti 102 e 103)

6.      Per valutare un motivo relativo all’esistenza di una discriminazione, dev’essere preso in considerazione l’intero contesto di fatto pertinente, il quale comprende le valutazioni contenute in decisioni anteriori divenute definitive. Ne consegue che, senza che si proceda ad un riesame della sua legittimità, una decisione divenuta definitiva può costituire un indizio da prendere in considerazione assieme ad altri al fine di provare un comportamento, in particolare discriminatorio, dell’amministrazione. Ciò vale tanto più in quanto è possibile che una discriminazione si riveli solo posteriormente alla scadenza dei termini di ricorso contro una decisione che ne sia la manifestazione.

(v. punto 109)