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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) dell’11 novembre 2014 – Carlo De Nicola / BEI

(Causa F-55/08 RENV)1

(Funzione pubblica – Rinvio al Tribunale a seguito di annullamento – Personale della BEI – Valutazione – Illegittimità della decisione del comitato per i ricorsi – Non luogo a statuire sulla domanda di risarcimento)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: L. Isola, avvocato)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (BEI) (rappresentanti: G. Nuvoli e F. Martin, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Da un lato, l’annullamento parziale della decisione del Comitato per i ricorsi relativa alla valutazione del ricorrente per l’anno 2006 e, d’altro lato, l’accertamento del fatto che il ricorrente è vittima di molestie psicologiche e la condanna della convenuta a cessare le attività di molestie e a risarcire al ricorrente i danni morali e materiali

Dispositivo

La decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti del 14 dicembre 2007 è annullata.

Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione del 13 luglio 2007 di non promuovere il ricorrente, sulle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per l’anno 2006 e sulle conclusioni volte al risarcimento dei danni lamentati a titolo di molestie psicologiche.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Banca europea per gli investimenti sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. De Nicola nei procedimenti F-55/08, T-37/10 P, e F-55/08 RENV.

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1 GU C 209 del 15.8.2008, pag. 73.