Language of document :

Ricorso proposto il 24 maggio 2019 - Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-401/19)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna, agente, W. Gonatarski, avvocato)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine (ossia, nella parte che include le parole: «e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)») della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE 1 ;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l’annullamento dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera b) e dell’articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine (ossia, nella parte che include le parole: «e aver compiuto i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro conformemente alla lettera b)») della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92) nonché la condanna del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte di giustizia dovesse ritenere che le disposizioni impugnate non possano essere separate da altre disposizioni contemplate nell’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790 senza alterare la sostanza della disciplina contenuta in tale articolo, la Repubblica di Polonia chiede l’annullamento in toto dell’articolo 17 della direttiva (UE) 2019/790.

Avverso le disposizioni impugnate della direttiva 2019/790 la Repubblica di Polonia deduce il motivo relativo alla violazione del diritto alla libertà di espressione e di informazione, garantito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che l’assoggettamento dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online all’obbligo di compiere i massimi sforzi per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti (articolo 17, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2019/790) nonché l’imposizione a carico dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online dell’obbligo di compiere i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro delle opere o di altri materiali protetti, che sono stati oggetto di una segnalazione sufficientemente motivata da parte dei titolari dei diritti (articolo 17, paragrafo 4, lettera c), in fine, della direttiva 2019/790), rende necessario, per non incorrere in responsabilità, che i prestatori effettuino una verifica automatica preventiva (filtraggio) dei contenuti condivisi online dagli utenti e, di conseguenza, che introducano i meccanismi di controllo preventivo. Un siffatto meccanismo pregiudica l’essenza del diritto alla libertà di espressione e di informazione e non soddisfa i requisiti di proporzionalità e di necessità di limitazioni di tale diritto.

____________

1 GU 2019, L 130, pag. 92.