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Impugnazione proposta il 24 maggio 2019 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 20 marzo 2019, causa T-237/17, Spagna/Commissione

(Causa C-406/19 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione Europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e J. Aquilina, agenti)

Altra parte nel procedimento: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata e che respinga il ricorso in primo grado o, in subordine, che rinvii la causa al Tribunale.

Motivo unico

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’amministrazione dell’onere della prova nell’ambito dell’applicazione delle rettifiche forfettarie in conformità dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 1 .

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1 GU 2013, L 347, pag. 549