Language of document : ECLI:EU:F:2014:254

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

26 novembre 2014 (*)

«Funzione pubblica – Procedura – Liquidazione delle spese – Spese ripetibili – Spese indispensabili – Onorari versati da un’istituzione al proprio avvocato – Obbligo per il ricorrente rimasto soccombente di sopportare tali onorari – Tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di accesso al giudice»

Nella causa F‑57/11 DEP,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese,

Gustav Eklund, ex agente contrattuale ausiliario della Commissione europea, residente a Taino (Italia), rappresentato da B. Cortese e C. Cortese, avvocati,

ricorrente nel procedimento principale,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, in qualità di agente,

convenuta nel procedimento principale,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),

composto, al momento della delibera, da I. Rofes i Pujol, presidente, K. Bradley (relatore) e J. Svenningsen, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto pervenuto presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2014, la Commissione europea ha presentato al Tribunale la presente domanda di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura allora vigente (in prosieguo: il «precedente regolamento di procedura»), in esito alla sentenza Eklund/Commissione (F‑57/11, EU:F:2012:145).

 Fatti

2        Con ricorso pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 23 maggio 2011, il sig. Eklund chiedeva l’annullamento della decisione della Commissione del 5 agosto 2010 di revocare l’offerta d’impiego che gli era stata comunicata il 30 luglio 2010 e che egli aveva accettato il 2 agosto 2010.

3        Con la sentenza Eklund/Commissione (EU:F:2012:145), il Tribunale respingeva il ricorso principale e condannava il sig. Eklund alle spese sostenute dalla Commissione.

4        Con lettera dell’8 febbraio 2013, la Commissione informava il sig. Eklund, in primo luogo, che le spese sostenute nell’ambito del procedimento principale ammontavano a EUR 6 834, ossia EUR 6 700 per gli onorari d’avvocato e EUR 134 per le spese di trasporto e di missione sostenute dal suo agente per recarsi all’udienza, e, in secondo luogo, che gli avrebbe spedito una nota di addebito.

5        Il 22 aprile 2013 la Commissione emetteva una nota di addebito per un ammontare di EUR 6 834.

6        Non avendo avuto riscontro da parte del sig. Eklund, il 31 maggio 2013 la Commissione emetteva una nuova nota di addebito comprensiva degli interessi di mora fino al 15 giugno 2013. Tale nota veniva inviata al sig. Eklund il 6 giugno 2013.

7        La Commissione afferma di aver inviato al sig. Eklund la nota di addebito del 31 maggio 2013 una seconda volta, nella specie il 18 luglio 2013.

8        Con messaggio di posta elettronica dell’11 agosto 2013, il sig. Eklund, innanzi tutto, affermava di aver ricevuto una nota di addebito per una somma di EUR 6 700 a titolo di onorari di avvocato della Commissione e di EUR 134 a titolo di spese amministrative. Contestava poi la somma reclamata, sostenendo che, secondo l’ordinanza De Nicola/BEI (F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155), gli onorari d’avvocato devono essere rimborsati soltanto se le istituzioni dimostrano che il ricorso a un avvocato era necessario. Nel caso di specie, il sig. Eklund faceva presente di essere disposto a pagare solamente EUR 134 per le spese amministrative.

9        Con messaggio di posta elettronica del 27 agosto 2013, la Commissione contestava gli argomenti del sig. Eklund ricordando che, secondo la giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea, le istituzioni non devono giustificare la necessità di ricorrere ad avvocati.

10      Poiché il sig. Eklund non ha pagato nessuna delle somme richieste dalla Commissione, quest’ultima ha proposto la presente domanda di liquidazione delle spese.

 Conclusioni delle parti

11      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare in EUR 6 834 l’importo delle spese ripetibili;

–        applicare a detto importo gli interessi di mora, a decorrere dalla data di pronuncia dell’emananda ordinanza e fino alla data di effettivo pagamento, da calcolare al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e in vigore al primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti percentuali e mezzo;

–        condannare il sig. Eklund alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese.

12      Il sig. Eklund chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, dichiarare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, nulla è da lui dovuto a titolo di spese ripetibili;

–        in subordine, dichiarare che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, deve alla Commissione un ammontare non superiore a EUR 501.

 In diritto

 Argomenti delle parti

13      La Commissione afferma che, secondo la giurisprudenza, gli onorari dell’avvocato dal quale si è fatta assistere sono spese ripetibili e che la sola questione che resta da esaminare è il carattere ragionevole degli importi richiesti.

14      Gli onorari di cui la Commissione chiede il rimborso corrispondono a 26 ore e mezzo di lavoro che il suo avvocato avrebbe dedicato all’analisi del ricorso, alla redazione del controricorso e della risposta alle misure di organizzazione del procedimento decise dal Tribunale, all’analisi delle risposte del sig. Eklund, alla preparazione della difesa orale e alla partecipazione all’udienza. Inoltre, la Commissione chiede il rimborso degli onorari relativi a taluni compiti amministrativi svolti dal suo avvocato in occasione delle trattative per il contratto con il suo servizio giuridico.

15      Le prestazioni del suo avvocato devono essere retribuite, secondo la Commissione, a una tariffa oraria di EUR 250, che sarebbe conforme alla prassi in materia di funzione pubblica dell’Unione, trattandosi di un avvocato con una grandissima esperienza. D’altra parte, la Commissione sottolinea che l’esperienza del suo avvocato avrebbe permesso di ridurre il numero di ore di lavoro dedicate alla causa.

16      La Commissione ritiene che il numero delle ore di lavoro sia giustificato in considerazione della difficoltà della causa, della sua oggettiva particolarità, della necessità di valutare se uno specifico criterio di ammissibilità alle prove di concorso fosse o meno soddisfatto e, infine, della presenza di aspetti assolutamente inediti.

17      Inoltre, la Commissione chiede il rimborso di una somma di EUR 75 a titolo di spese amministrative sostenute dal suo avvocato e di EUR 134 a titolo di spese di missione e per lo spostamento del suo agente da Bruxelles (Belgio) a Lussemburgo (Lussemburgo) in occasione dell’udienza, ossia EUR 46 per spese di missione e EUR 88 per il viaggio in treno.

18      L’importo totale reclamato ammonta dunque a EUR 6 834, che la Commissione chiede sia maggiorato degli interessi moratori a partire dalla data di pronuncia dell’emananda ordinanza fino all’effettivo pagamento.

19      Il sig. Eklund incidentalmente contesta alla Commissione di avere usato canali di comunicazione inappropriati per l’invio delle note di addebito, vale a dire il suo indirizzo professionale di posta elettronica presso la Commissione, quando invece il suo contratto di lavoro era terminato, nonché vecchi indirizzi di posta, invece di quello, più sicuro, dei suoi avvocati.

20      Nel merito, il sig. Eklund ritiene, in via principale, che le uniche spese ripetibili siano quelle attinenti alla gestione del fascicolo da parte degli agenti della Commissione, escludendo quindi gli onorari dell’avvocato e le spese sostenute da quest’ultimo.

21      Secondo il sig. Eklund, la scelta di un’istituzione di ricorrere a un avvocato, pur ammissibile nel contesto dell’esercizio del suo diritto di difesa, non può riflettersi in una compressione del diritto di accesso al giudice da parte del funzionario. Il diritto di accesso al giudice è infatti un diritto fondamentale, riaffermato dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che non può essere limitato se non per quanto strettamente necessario al perseguimento di un interesse almeno altrettanto importante, com’è nella specie il diritto di difesa dell’istituzione. La necessità e la proporzionalità di una tale limitazione devono essere vagliate alla luce della diversa capacità economica delle parti in causa e delle circostanze del caso concreto.

22      Nel caso di specie, il sig. Eklund osserva che il ricorso a un avvocato non era l’unico strumento efficace a disposizione della Commissione per assicurare la propria difesa. Infatti, le questioni giuridiche in causa non erano eccezionali e nel servizio giuridico della Commissione sono presenti giuristi di lingua italiana qualificatissimi, anche nel settore della funzione pubblica.

23      Inoltre, la disparità di capacità economica delle due parti sarebbe evidente, tanto più che il sig. Eklund non è funzionario, ma vincitore di concorso che, poi, non è stato assunto come funzionario.

24      Il sig. Eklund sostiene anche che la scelta operata dall’istituzione di fare ricorso a un avvocato è discriminatoria, in quanto fondata sul criterio della lingua e dunque anche su quello della nazionalità.

25      Il sig. Eklund afferma ad ogni buon conto che la prova della necessità del ricorso a un avvocato spetta all’istituzione e che, nella fattispecie, la Commissione non ha invocato alcuna giustificazione a fondamento della propria scelta. Anzi, tutte le circostanze del caso di specie costituirebbero piuttosto indizi in senso contrario alla necessità della Commissione di farsi assistere da un avvocato.

26      Quanto alle altre spese, il sig. Eklund ritiene che non fosse necessario che l’agente della Commissione viaggiasse in prima classe da Bruxelles a Lussemburgo, con un costo di EUR 88, e che sarebbe stato sufficiente un biglietto di seconda classe, con un costo di EUR 43, andata e ritorno. Il sig. Eklund è dunque disposto a rimborsare EUR 46 per spese di missione e EUR 43 per spese di trasporto, per un totale di EUR 89.

27      In subordine, il sig. Eklund sostiene che, qualora il Tribunale considerasse gli onorari dell’avvocato della Commissione come spese necessarie, queste sarebbero comunque eccessive nella specie, da un lato, perché l’avvocato si è ampiamente avvalso del lavoro già svolto in precedenza dai servizi della Commissione ed è stato affiancato da tre agenti del servizio giuridico di tale istituzione e, dall’altro, alla luce dei rapporti di forza economici tra le parti.

28      Secondo il sig. Eklund, il lavoro realmente fornito dall’avvocato non supera le 6 ore e mezzo, che, in considerazione della sua limitata capacità economica, dovrebbero essere retribuite secondo una tariffa oraria di EUR 200. Inoltre, il sig. Eklund ritiene di non dover rimborsare i costi generici dell’avvocato, non dettagliati da alcuna pezza giustificativa.

29      Il sig. Eklund ritiene dunque di dover pagare, al più, EUR 1 300 a titolo di onorari di avvocato e EUR 89 a titolo di spese di missione e trasporto sostenute dall’agente della Commissione. Tuttavia, motivi di equità imporrebbero che tale somma fosse compensata con l’importo degli onorari che dovrebbe pagare al proprio avvocato per il presente procedimento di liquidazione delle spese e che ammonta a EUR 888. In definitiva, il sig. Eklund ritiene, in subordine, di dover rimborsare un ammontare non superiore a EUR 501.

 Giudizio del Tribunale

 Osservazioni preliminari

30      In primo luogo, occorre ricordare che, ai termini dell’articolo 91, lettera b), del precedente regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso del rappresentante, se sono indispensabili». Da tale disposizione si evince che le spese ripetibili sono limitate, da una parte, a quelle sostenute per il procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altra, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza Martinez Erades/SEAE, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

31      In secondo luogo, il giudice dell’Unione non è competente a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, ma a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati presso la parte condannata alle spese. Pronunciandosi sulla domanda di liquidazione delle spese, il giudice dell’Unione non deve prendere in considerazione tariffe nazionali degli onorari spettanti agli avvocati, né eventuali accordi conclusi a questo proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanza Martinez Erades/SEAE, EU:F:2013:111, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

32      In terzo luogo, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il giudice deve valutare liberamente i dati della causa, prendendo in considerazione l’oggetto e la natura della controversia, la sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e le difficoltà della causa, la mole di lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto richiedere agli agenti o ai consulenti intervenuti, nonché gli interessi economici che la controversia ha rappresentato per le parti (ordinanza Martinez Erades/SEAE, EU:F:2013:111, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

33      È alla luce delle considerazioni sopra esposte che occorre valutare l’importo delle spese ripetibili nel caso di specie.

 Sulla natura ripetibile delle spese sostenute dalla Commissione

34      Per quanto riguarda la natura ripetibile degli onorari che la Commissione ha versato all’avvocato al quale ha fatto ricorso, risulta dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I di detto Statuto, che le istituzioni sono libere di ricorrere all’assistenza di un avvocato. Secondo una costante giurisprudenza, il compenso di quest’ultimo rientra nella nozione di spese indispensabili sostenute per la causa (ordinanze Dietz/Commissione, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, punto 6, e Kerstens/Commissione, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, punto 20), senza che l’istituzione sia tenuta a dimostrare che tale assistenza fosse oggettivamente giustificata (v. ordinanza Commissione/Kallianos, C‑323/06 P‑DEP, EU:C:2012:49, punti 10 e 11).

35      Pur se la circostanza che la Commissione si sia avvalsa di più agenti e di un avvocato è priva di conseguenze riguardo alla potenziale ripetibilità di tali spese, nulla permettendo di escluderle per principio, essa può avere un’influenza sulla determinazione dell’importo finale da recuperare a titolo delle spese sostenute ai fini della causa. Secondo una costante giurisprudenza, qualsiasi altra valutazione che subordini il diritto di un’istituzione di reclamare integralmente o parzialmente gli onorari versati ad un avvocato alla dimostrazione di una necessità «oggettiva» di avvalersi delle sue prestazioni costituirebbe di fatto una limitazione indiretta della libertà garantita dall’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte e comporterebbe per il giudice dell’Unione un dovere di sostituire la propria valutazione a quella delle istituzioni e degli organi responsabili dell’organizzazione dei loro servizi. Orbene, è già stato statuito che un compito del genere non è compatibile né con l’articolo 19, primo comma, dello Statuto della Corte, né con il potere di organizzazione interna di cui godono le istituzioni e gli organi dell’Unione relativamente alla gestione delle loro cause dinanzi ai giudici dell’Unione. Per contro, il fatto di tener conto della presenza di uno o più agenti a fianco dell’avvocato di cui trattasi si concilia con il potere di valutazione rimesso al giudice dell’Unione nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del precedente regolamento di procedura (ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, punti 14 e 15).

36      Nel caso di specie, il sig. Eklund non ha tenuto conto della giurisprudenza ricordata ai punti 34 e 35 della presente ordinanza e non ha fornito alcun argomento in grado di giustificare una soluzione difforme da detta giurisprudenza.

37      In primo luogo, la circostanza che la Commissione disponga di un servizio giuridico ragguardevole non ha incidenza sulla natura ripetibile delle spese sostenute da tale istituzione per retribuire un avvocato esterno al suo personale (ordinanza Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑554/11 P‑DEP, EU:C:2013:706, punto 17).

38      In secondo luogo, per quanto attiene alla sussistenza di una discriminazione fondata sulla lingua scelta dal ricorrente e, di conseguenza, sulla nazionalità, il sig. Eklund non ha fornito al Tribunale alcun elemento idoneo a dimostrare che, nel caso di specie, la scelta dell’amministrazione di farsi rappresentare da un avvocato sia legata alla lingua processuale o alla sua nazionalità o che, se avesse redatto il ricorso del procedimento principale in un’altra lingua, la Commissione non si sarebbe fatta rappresentare da un avvocato. Inoltre, secondo la giurisprudenza, non può parlarsi di una violazione del principio della parità di trattamento tra ricorrenti allorché l’istituzione convenuta decide di avvalersi delle prestazioni di un avvocato in talune cause, mentre in altre essa è rappresentata dai propri agenti (ordinanza Marcuccio/Commissione, EU:T:2013:269, punto 14).

39      In terzo luogo, non può essere accolto neanche l’argomento del sig. Eklund relativo alla violazione dell’articolo 47 della Carta e del suo diritto di accesso al giudice.

40      A questo proposito, il Tribunale ricorda che il diritto di accesso al giudice costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, attualmente sancito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta e ai termini del quale «[o]gni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata […] da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge». Questo comma corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») (v. sentenza Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX‑II, EU:C:2013:134, punti 40 e 42).

41      Si evince dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia d’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, cui occorre far riferimento conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, che il diritto di accesso al giudice garantito dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU è un diritto «concreto ed effettivo» e non «teorico o illusorio» (Corte eur. D.U., sentenza Essaadi c. Francia del 26 febbraio 2002, ricorso n. 49384/99, § 31).

42      Il Tribunale ritiene a questo proposito che, sebbene il recupero, nei confronti di una parte che sia stata condannata alle spese, di importi manifestamente eccessivi possa pregiudicare la concretezza e l’effettività del diritto di accesso a un giudice, da un lato, il legislatore dell’Unione ha previsto, al fine di garantire un effettivo ricorso alla giustizia, che le persone totalmente o parzialmente incapaci di affrontare le spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale possano beneficiare del gratuito patrocinio; dall’altro, le regole procedurali dinanzi al Tribunale consentono soltanto di recuperare le spese indispensabili sostenute per un procedimento.

43      Nel caso di specie, il Tribunale constata che il sig. Eklund non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che egli è parzialmente o totalmente impossibilitato a rimborsare l’importo delle spese reclamato dalla Commissione e che un simile rimborso ostacolerebbe, di conseguenza, in concreto il suo diritto di accesso al giudice. Infatti, egli si è limitato a sottolineare l’evidente disparità della sua capacità economica rispetto a quella della Commissione, a ricordare che non è stato assunto dalla Commissione e ad affermare che, per questa ragione, ha cercato un impiego nel settore della ricerca scientifica o dell’applicazione tecnica per la ricerca, settore nel quale le retribuzioni sono molto inferiori a quelle dei funzionari dell’Unione europea.

44      Risulta da tutto quanto precede che giustamente la Commissione ha ritenuto che gli onorari versati al suo avvocato fossero spese ripetibili.

 Sull’importo degli onorari di avvocato ripetibili

45      Secondo la giurisprudenza, spetta alla parte che introduce una domanda di liquidazione delle spese fornire indicazioni precise e produrre pezze giustificative idonee a dimostrare che le spese di cui chiede il rimborso sono effettive (ordinanze X/Parlamento, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, punto 21, e U/Parlamento, F‑92/09 DEP, EU:F:2011:179, punto 37). Pur se la mancanza di tali informazioni non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (ordinanza Marcuccio/Commissione, EU:T:2013:269, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

46      Nel caso di specie, la Commissione si è limitata a comunicare al sig. Eklund una nota di addebito e a produrre, nell’ambito del presente procedimento di liquidazione delle spese, due fatture attestanti il pagamento dell’importo totale di EUR 6 700 al suo avvocato «per la causa F‑57/11», nonché un messaggio di posta elettronica con cui il suo avvocato fornisce alcune succinte spiegazioni circa il numero di ore dedicate alla causa. Essa ha però prodotto la nota attestante le spese di missione e di trasporto del suo agente.

47      Ciò considerato, spetta al Tribunale determinare, sulla scorta dei criteri ricordati al punto 32 della presente ordinanza, l’importo fino a concorrenza del quale possono essere recuperate nei confronti del sig. Eklund le spese di cui la Commissione reclama il pagamento.

48      Per quanto riguarda i criteri attinenti alla natura e all’oggetto della controversia e alle difficoltà della causa, si deve rilevare che la causa appariva, per sua natura ed oggetto, scevra di particolari difficoltà. Infatti, la questione al centro della causa principale, ossia il rifiuto da parte di un’autorità che ha il potere di nomina di nominare funzionario in prova un candidato erroneamente inserito da una commissione di concorso in un elenco di riserva, non presentava nessuna novità.

49      Per quanto attiene all’importanza della controversia alla luce del diritto dell’Unione, i motivi dedotti dal sig. Eklund nel suo ricorso non erano nuovi e non lasciavano supporre che la causa avrebbe avuto un impatto rilevante sul diritto dell’Unione o, più specificamente, sul diritto della funzione pubblica dell’Unione (ordinanza Kerstens/Commissione, EU:T:2012:147, punto 33).

50      Quanto all’interesse economico della causa, con riferimento alla questione dell’assunzione del sig. Eklund come assistente tecnico in seno alla Commissione, esso era innegabilmente importante per il sig. Eklund. Per la Commissione invece non è così, poiché il ricorso restava circoscritto alla questione dell’applicazione delle norme in materia di assunzione al caso individuale del sig. Eklund e non riguardava come tale le norme in materia di assunzione (ordinanza Possanzini/Frontex, F‑61/11 DEP, EU:F:2014:226, punto 37).

51      Per quanto riguarda la quantità di lavoro richiesto dal procedimento dinanzi al Tribunale, spetta al giudice tener conto del numero totale di ore di lavoro che possono risultare oggettivamente indispensabili ai fini di tale procedimento (ordinanza Schönberger/Parlamento, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, punto 29).

52      Nel caso di specie, si evince dai documenti del fascicolo che il procedimento principale ha comportato per la Commissione l’analisi di un ricorso di 34 pagine e 17 allegati, la redazione di un controricorso e della risposta ai quesiti del Tribunale, l’analisi delle risposte del sig. Eklund agli stessi quesiti, la preparazione di una difesa orale e la partecipazione all’udienza.

53      Quindi, considerata la difficoltà della causa, l’importanza della controversia alla luce del diritto dell’Unione, l’interesse economico della causa e la quantità di lavoro richiesto dal procedimento, il totale di 26 ore e mezzo di lavoro dedotto dalla Commissione non appare sproporzionato.

54      Tuttavia, è necessario prendere in considerazione il fatto che l’avvocato della Commissione si è innegabilmente appoggiato al lavoro precedentemente svolto dai servizi della Commissione nell’ambito del procedimento precontenzioso e che nel redigere il controricorso ha potuto, in particolare, avvalersi della decisione di rigetto del reclamo, che risulta molto curata e dettagliata. Inoltre, il suddetto avvocato ha potuto giovarsi del supporto di vari agenti del servizio giuridico della Commissione. Infine, è necessario rilevare che la Commissione chiede il rimborso di una mezz’ora di lavoro relativa alla negoziazione del contratto tra il suo servizio giuridico e il suo avvocato e alla verifica da parte di quest’ultimo di detto contratto. La Commissione non ha però dimostrato che una simile attività fosse indispensabile nell’ambito del procedimento principale e l’importo ad essa afferente non può dunque essere validamente reclamato dalla Commissione.

55      Pertanto, viste le circostanze del caso di specie sarà fatta un’equa valutazione del numero di ore di lavoro oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento fissandolo in 22 ore.

56      In ultimo luogo, la tariffa oraria di EUR 250 non sembra irragionevole considerate le tariffe medie praticate per altre cause dello stesso tipo.

57      Di conseguenza, visto quanto precede, occorre fissare l’importo delle spese che il sig. Eklund dovrà rimborsare alla Commissione a titolo di onorari d’avvocato in EUR 5 500.

 Sui costi generali ripetibili

58      La Commissione chiede il rimborso di un importo di EUR 134 a titolo di spese di missione e di viaggio del suo agente per la partecipazione all’udienza a Lussemburgo.

59      Nel caso di specie, il sig. Eklund sostiene che un viaggio in prima classe non era indispensabile.

60      Il Tribunale ha già statuito nell’ordinanza Brune/Commissione (F‑5/08 DEP, EU:F:2012:42, punto 35) che, in caso di difficoltà a determinare il costo preciso che un avvocato affronta per spostarsi utilizzando la propria autovettura privata, l’importo delle spese di viaggio può essere determinato facendo riferimento al prezzo medio di un biglietto ferroviario di prima classe. La somma di EUR 88 è dunque ammissibile a titolo di spese di trasporto sostenute nella causa principale.

61      Inoltre, la Commissione può recuperare l’importo di EUR 46 a titolo di spese di missione, non contestato dal sig. Eklund.

62      Per quanto riguarda le spese amministrative dell’avvocato della Commissione, il Tribunale rileva che quest’ultima non fornisce le fatture relative a tali spese, ma si limita a chiedere EUR 75, che corrispondono all’1,5% degli onorari ripetibili. Poiché un simile importo non è irragionevole (v., in tal senso, ordinanza Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, punto 44), esso va ammesso e può essere recuperato dalla Commissione.

63      Occorre pertanto fissare l’importo totale dei costi generali ripetibili in EUR 209.

64      Da tutto quanto precede risulta che l’importo totale delle spese ripetibili dalla Commissione nei confronti del sig. Eklund ammonta a EUR 5 709.

 Sulla domanda di interessi di mora

65      Si deve, in primo luogo, ricordare che, in forza delle disposizioni dell’articolo 92 del precedente regolamento di procedura, riprodotte all’articolo 106 del regolamento di procedura, rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale la dichiarazione dell’obbligo di pagare interessi di mora sulla condanna alle spese pronunciata dal Tribunale e la fissazione del tasso applicabile (ordinanza X/Parlamento, EU:F:2009:149, punto 35).

66      Nel caso di specie, la Commissione chiede al Tribunale di condannare il sig. Eklund a versarle interessi di mora sull’importo delle spese da rimborsare, a decorrere dalla pronuncia dell’emananda ordinanza e fino alla data dell’effettivo pagamento.

67      Risulta dalle disposizioni degli articoli 96, 97 e 98 del regolamento di procedura che un’ordinanza, in quanto tale, non è oggetto di una pronuncia in pubblica udienza. Essa deve semplicemente far risultare la data della sua adozione e ha forza vincolante dal giorno della sua notifica. Ne consegue che la domanda della Commissione deve essere considerata diretta a che il Tribunale assortisca le spese ripetibili degli interessi di mora a decorrere dalla notifica della presente ordinanza alle parti e fino al pagamento effettivo di dette spese da parte del sig. Eklund. Alla luce di quanto precede, una domanda di interessi di mora di tal genere è ricevibile e fondata (ordinanza Chatzidoukakis/Commissione, F‑84/10 DEP, EU:F:2014:41, punto 40).

68      Occorre dunque accogliere la domanda della Commissione e disporre che l’importo delle spese ripetibili nella causa F‑57/11 produca interessi di mora a decorrere dalla notifica della presente ordinanza e fino alla data di pagamento effettivo.

69      Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene opportuno tener conto della disposizione di cui all’articolo 83, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1). Conseguentemente, il tasso degli interessi di mora dovuti sull’importo delle spese ripetibili sarà quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali (ordinanza Marcuccio/Commissione, F‑21/10 DEP, EU:F:2014:221, punto 37).

 Sulle spese sostenute a titolo del procedimento di liquidazione delle spese

70      Anche se, formalmente, non occorre provvedere separatamente sulle spese e sugli onorari sostenuti ai fini del presente procedimento, spetta tuttavia al Tribunale, quando fissa le spese ripetibili, tener conto di tutte le circostanze della causa sino al momento dell’adozione dell’ordinanza di liquidazione delle spese (ordinanza Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, punto 45).

71      Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la Commissione, nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese, è rappresentata da un suo agente, e che quest’ultimo non è assistito da un avvocato. Conseguentemente, e considerato che la Commissione non dimostra e neppure reclama l’esistenza di eventuali spese scindibili dalla sua attività interna e sostenute ai fini del procedimento di liquidazione delle spese, la sua domanda di condanna del sig. Eklund alle spese del presente procedimento non può essere accolta (ordinanza Marcuccio/Commissione, EU:F:2014:221, punto 41).

72      Il sig. Eklund chiede al Tribunale di compensare le eventuali somme dovute alla Commissione con gli onorari che dovrà saldare al suo avvocato per il presente procedimento in considerazione dell’inopinata instaurazione dello stesso. Occorre tuttavia rilevare, in primo luogo, che la Commissione aveva inizialmente chiesto il rimborso di EUR 6 834; in secondo luogo, che, nel suo messaggio di posta elettronica dell’11 agosto 2013, il sig. Eklund si era detto disposto a pagare soltanto EUR 134 a titolo di spese; in terzo luogo, che nella risposta del 27 agosto 2013 la Commissione aveva fatto presente al sig. Eklund che, secondo la recente giurisprudenza del Tribunale dell’Unione europea in materia, le istituzioni non sono tenute a dimostrare la necessità di ricorrere a un avvocato e lo aveva informato della sua intenzione di avviare un procedimento di liquidazione delle spese; in quarto luogo, che secondo il Tribunale l’importo delle spese ripetibili è pari a EUR 5 709, ossia un importo che si avvicina a quello reclamato dalla Commissione e che si discosta molto da quello che il sig. Eklund era disposto a rimborsare.

73      Ciò premesso, non sembra che la Commissione abbia instaurato «inopinatamente» la presente domanda di liquidazione delle spese o che il suo comportamento sia stato «inadeguato». Occorre dunque respingere la richiesta del sig. Eklund di compensare l’importo che deve versare alla Commissione per le spese della causa F‑57/11 con le spese legali che deve pagare al suo avvocato per il presente procedimento di liquidazione delle spese.

74      Da tutto quanto precede risulta che l’importo totale delle spese ripetibili dalla Commissione nei confronti del sig. Eklund a titolo della causa F‑57/11 ammonta a EUR 5 709, ossia EUR 5 500 a titolo di onorari d’avvocato e EUR 209 a titolo di costi generali, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione)

così provvede:

L’importo delle spese ripetibili dalla Commissione europea nei confronti del sig. Eklund a titolo della causa F‑57/11, Eklund/Commissione, è fissato in EUR 5 709, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla data di notifica della presente ordinanza e fino alla data del pagamento effettivo, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento in vigore il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, maggiorato di tre punti e mezzo percentuali.

Lussemburgo, 26 novembre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       M.I. Rofes i Pujol


* Lingua processuale: l’italiano.