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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Germania) il 5 marzo 2020 – Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischem Recht / Telekom Deutschland GmbH

(Causa C-124/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran, società per azioni di diritto iraniano

Resistente: Telekom Deutschland GmbH

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96 1 trovi applicazione solo nl caso in cui l’operatore economico dell’UE ai sensi dell’articolo 11 del regolamento medesimo sia stato destinatario, direttamente o indirettamente, di provvedimenti amministrativi o giudiziali da parte degli Stati Uniti d’America o se sia sufficiente che, anche in assenza di provvedimenti del genere, la condotta dell’operatore sia diretta ad ottemperare a sanzioni secondarie.

Ove la Corte risponda alla prima questione nel senso della seconda alternativa: se l’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96 osti a un’interpretazione del diritto nazionale nel senso che la parte che proceda alla risoluzione possa parimenti risolvere qualsiasi rapporto obbligatorio di durata indeterminata nei confronti della controparte contrattuale inserito dall’Office of Foreign Assets Control (in prosieguo: l’«OFAC») statunitense nell’elenco degli Specially-Designated-Nationals (in prosieguo: «SDN») - procedendo quindi ad una risoluzione volta ad ottemperare al rispetto delle sanzioni disposte dagli USA - senza che sia a tal fine necessario indicare un motivo di risoluzione e, pertanto, senza dover dichiarare e provare in sede giudiziale civile che il motivo di risoluzione non risiederebbe, in ogni caso, nell’ottemperanza alle sanzioni USA.

Ove la Corte risponda in senso affermativo alla seconda questione: Se una disdetta ordinaria in violazione dell’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96, debba necessariamente essere considerata come inefficace o se la ratio del regolamento sia soddisfatta mediante l’imposizione di sanzioni differenti quali, ad esempio, l’imposizione di un’ammenda.

Ove la Corte risponda alla terza questione nel senso della prima alternativa: se, alla luce degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da un lato, e della possibilità di concedere deroghe straordinarie a norma dell’articolo 5, secondo comma, del regolamento n. 2271/96, dall’altro, ciò valga anche quando il mantenimento del rapporto negoziale con la controparte contrattuale inserita nell’elenco implichi per l’operatore economico dell’UE il rischio di considerevoli perdite economiche sul mercato statunitense (nella specie: 50 % del fatturato di gruppo).

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1 Regolamento (CE) n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall'applicazione di una normativa adottata da un paese terzo, e dalle azioni su di essa basate o da essa derivanti (GU 1996, L 309, pag. 1) nel testo di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1100 della Commissione, del 6 giugno 2018, che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 2271/96 (GU 2018, L 199 I, pag. 1).