Language of document : ECLI:EU:F:2013:65

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)

28 maggio 2013 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Annullamento di una decisione della Commissione – Esecuzione della sentenza del Tribunale – Danno derivante dalla mancata esecuzione – Presupposti – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa F‑67/11,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù dell’articolo 106 bis di quest’ultimo Trattato,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser e J. Baquero Cruz, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione),

composto da H. Kreppel, presidente, E. Perillo (relatore) e R. Barents, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale a mezzo posta il 18 luglio 2011, il sig. Marcuccio chiede in sostanza, da un lato, l’annullamento della decisione del 24 giugno 2011, con la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda del 28 febbraio 2011 intesa ad ottenere, in particolare, l’adozione delle misure di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 9 giugno 2010, Marcuccio/Commissione (F‑56/09; in prosieguo: la «sentenza del 9 giugno 2010»), e, dall’altro lato, la condanna della Commissione a versargli un indennizzo a titolo di riparazione del danno che egli ritiene di aver subìto.

 Fatti all’origine della controversia

 Circostanze di fatto antecedenti all’odierno ricorso

2        Il ricorrente, all’epoca funzionario in prova di grado A 7 in forza alla direzione generale (DG) «Sviluppo» della Commissione, è stato assegnato in servizio a Luanda presso la delegazione della Commissione in Angola (in prosieguo: la «delegazione») a far data dal 16 giugno 2000.

3        Mediante convenzione firmata il 17 novembre 2000, la Commissione ha messo a disposizione del ricorrente un immobile ad uso abitativo, sito in Luanda, dove l’interessato si è installato (in prosieguo: l’«alloggio»). Detta convenzione prevedeva che essa avrebbe avuto termine alla data in cui fosse cessata l’assegnazione del ricorrente alla delegazione. Inoltre, la convenzione stabiliva che i servizi della Commissione disponevano di un diritto di visita dell’alloggio ogni qualvolta fosse necessario per assicurarsi del rispetto degli obblighi contrattuali da parte del funzionario, ma che essi avrebbero dovuto «chiedere con almeno 48 ore di anticipo il consenso [del funzionario] riguardo alla data della visita».

4        A partire dal 4 gennaio 2002 il ricorrente è stato in congedo per malattia presso il suo domicilio in Tricase (Italia).

5        Con decisione del 18 marzo 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha riassegnato il ricorrente alla sede della DG «Sviluppo» a Bruxelles (Belgio). Con sentenza del 24 novembre 2005, Marcuccio/Commissione (T‑236/02), il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto il ricorso del ricorrente volto ad ottenere l’annullamento della decisione di riassegnazione del 18 marzo 2002 e la condanna della Commissione al risarcimento del danno. Su impugnazione del ricorrente, la Corte di giustizia delle Comunità europee, con sentenza del 6 dicembre 2007, Marcuccio/Commissione (C‑59/06 P), ha annullato la citata sentenza Marcuccio/Commissione e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale di primo grado. Con sentenza del 14 settembre 2011, Marcuccio/Commissione (T‑236/02, oggetto di impugnazione attualmente pendente dinanzi alla Corte, causa C‑617/11 P), il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione di riassegnazione del 18 marzo 2002 e ha respinto in toto la domanda di risarcimento del danno formulata con l’atto introduttivo del giudizio.

6        Con nota del 15 ottobre 2002, la Commissione ha informato il ricorrente di aver proceduto alla risoluzione del contratto di locazione del suo alloggio e di aver deciso di fissare al 27 novembre 2002 la data del trasloco dei suoi effetti personali e della sua autovettura. In questa medesima nota, la Commissione ha chiesto al ricorrente, in particolare, di comunicarle l’indirizzo al quale i suoi beni dovevano essere consegnati, precisando che, in caso di mancata risposta, questi sarebbero rimasti in deposito a Luanda.

7        Il 9 novembre 2002 il ricorrente ha risposto alla nota del 15 ottobre 2002, vietando a chiunque di introdursi nell’alloggio e di toccare i suoi effetti personali.

8        Il 30 aprile e il 2 maggio 2003 si è proceduto al trasloco dei beni del ricorrente tramite una società specializzata. Detti beni sono stati trasportati nel deposito di tale società a Luanda. La Commissione sostiene che i beni del ricorrente sono stati fotografati (in prosieguo: le «fotografie scattate al momento del trasloco») prima di essere inventariati, stimati, imballati e trasportati.

9        Con nota del 12 agosto 2003, la Commissione ha comunicato al ricorrente i dettagli dell’operazione di trasloco.

10      Con decisione del 30 maggio 2005, l’APN, in applicazione dell’articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), ha disposto il collocamento a riposo del ricorrente a far data dal 31 maggio 2005 e gli ha concesso il beneficio di un’indennità di invalidità.

11      Con nota del 1º settembre 2007, il ricorrente ha chiesto alla Commissione, in particolare, di inviargli copia delle fotografie scattate al momento del trasloco e di procedere alla distruzione di tali immagini e dei documenti redatti in occasione del trasloco stesso (in prosieguo: «la domanda del 1º settembre 2007»).

12      Il 18 luglio 2008 la Commissione ha trasmesso al ricorrente una copia cartacea delle fotografie scattate al momento del trasloco, nonché un compact disc sul quale le stesse erano registrate. Essa ha altresì fatto presente che i documenti e le fotografie di cui il ricorrente sollecitava la distruzione costituivano «l’unica prova che tutti i beni del [ricorrente] che si trovavano nel suo alloggio di un tempo [erano] stati correttamente traslocati», e ha aggiunto che non avrebbe potuto procedere alla distruzione di detta documentazione «[f]ino a che [l’interessato] non av[esse] preso possesso dei propri effetti personali e/o non av[esse] fornito ai servizi della Commissione una liberatoria in merito alla corrispondenza fra i beni traslocati e quelli ricevuti».

 Circostanze di fatto riguardanti le fotografie controverse

13      Con nota dell’8 aprile 2002 (in prosieguo: la «nota dell’8 aprile 2002») – che si ammette essere giunta a conoscenza del ricorrente soltanto sei anni più tardi, il 24 aprile 2008 (v. sentenza del 9 giugno 2010, punti da 34 a 39) – il capo dell’amministrazione della delegazione ha informato il ricorrente che, quello stesso giorno, «l’[a]mministrazione della [d]elegazione» aveva visitato l’alloggio messo a sua disposizione, al fine di assicurarsi dello stato generale di quest’ultimo a seguito delle intense piogge verificatesi nei giorni precedenti, aveva scattato delle fotografie del mobilio a scopi di inventario e aveva verificato se vi fossero circostanze particolari da prendere in considerazione nel caso in cui l’amministrazione avesse dovuto farsi carico del trasloco degli effetti personali dell’interessato.

14      Con nota del 24 aprile 2008, il ricorrente ha chiesto alla Commissione, in primo luogo, il risarcimento del danno derivante dal fatto che, l’8 aprile 2002, agenti della Commissione erano entrati nell’alloggio, senza previa autorizzazione da parte sua, e che erano state prese fotografie e annotazioni riguardanti i suoi effetti personali; in secondo luogo, il ricorrente ha chiesto alla Commissione di inviargli una copia su supporto cartaceo delle fotografie scattate in tale occasione (in prosieguo: le «fotografie controverse»); e, in terzo luogo, egli ha sollecitato la distruzione materiale di dette fotografie, quale che fosse il supporto delle stesse, e la comunicazione di tutte le informazioni riguardanti tale distruzione materiale (in prosieguo: la «domanda del 24 aprile 2008»).

15      Con nota dell’11 settembre 2008, la Commissione ha respinto la domanda del 24 aprile 2008, ritenendo che il suo oggetto fosse identico a quello della domanda del 1º settembre 2007, alla quale la Commissione aveva già risposto.

16      Come risulta dal punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010, il Tribunale ha statuito che «[l]a decisione della Commissione (...) 11 settembre 2008 è annullata nella parte in cui ha respinto la domanda del [ricorrente] del 24 aprile 2008, diretta ad ottenere l’invio delle fotografie, la loro distruzione e la comunicazione di informazioni relative a tale distruzione».

17      Le motivazioni a sostegno del punto 2 del dispositivo, enunciate ai punti da 72 a 79 della sentenza del 9 giugno 2010, precisano quanto segue:

«72      (...) [I]l ricorrente rileva che la sua domanda del 24 aprile 2008 si riferiva all’ispezione illegittima del suo alloggio, avvenuta l’8 aprile 2002, e che quindi essa aveva un oggetto diverso da quello della domanda del 1° settembre 2007, relativa alle operazioni di trasloco che hanno avuto luogo nel 2003 [e alla quale la Commissione aveva risposto con lettera del 18 luglio 2008 (v. punto 13 della presente ordinanza)]. Di conseguenza, la Commissione avrebbe erroneamente considerato che queste due domande avessero lo stesso oggetto e, pertanto, avrebbe rifiutato di esaminare la domanda del 24 aprile 2008.

73      Tale motivo è fondato.

74      Infatti, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la domanda del 24 aprile 2008 aveva un oggetto diverso da quello della domanda del 1º settembre 2007. (...)

(...)

76      La nota dell’11 settembre 2008, nella parte in cui respinge la domanda [del ricorrente del 24 aprile 2008 intesa a che gli venissero inviate le] fotografie [controverse], nonché la domanda di distruzione delle fotografie e di comunicazione di informazioni, è pertanto illegittima e dev’esser annullata senza che occorra esaminare gli altri motivi del ricorso.

(...)

79      Nel caso di specie la nota dell’11 settembre 2008, nella parte in cui respinge la domanda di invio delle fotografie [controverse], nonché la domanda di distruzione delle fotografie e di comunicazione di informazioni, è soltanto viziata da un difetto di istruzione effettiva della domanda del 24 aprile 2008. (...)».

18      Con lettera del 28 febbraio 2011, il ricorrente ha chiesto all’APN, a norma dell’articolo 90 dello Statuto, di adottare le misure di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010 e di risarcire il danno derivante dalla mancata esecuzione di tale sentenza (in prosieguo: la «domanda del 28 febbraio 2011»).

19      In risposta alla domanda del 28 febbraio 2011, la Commissione ha trasmesso al ricorrente una nota datata 24 giugno 2011 accompagnata da un compact disc contenente, secondo la Commissione, «l’insieme di tutte le fotografie che sono state prese nel[l’]alloggio e nelle sue adiacenze, tanto nel corso della vis[i]ta del mese di aprile 2002, che durante le operazioni di trasloco svoltesi nell’aprile‑maggio 2003». In tale nota, che il ricorrente afferma di aver ricevuto il 6 luglio 2011, la Commissione ha altresì respinto la richiesta di risarcimento presentata dal ricorrente nella sua domanda del 28 febbraio 2011, facendo presente quanto segue:

«A parte le fotografie relative al Suo trasloco di cui, come Le è già stato specificato, la Commissione ha bisogno sino al momento in cui sarà definita la destinazione dei beni personali da Lei lasciati a Luanda al momento della Sua partenza, Le sarei grata di volermi comunicare quali tra le altre fotografie Lei desidera siano distrutte, al fine di poter procedere a questo adempimento».

20      Il 12 luglio 2011 il ricorrente ha proposto un reclamo avverso il rigetto, comunque formatosi, della sua domanda del 28 febbraio 2011, precisando che non aveva ancora potuto vedere le fotografie che gli erano state trasmesse con la nota del 24 giugno 2011.

21      Il 18 luglio 2011 il ricorrente, senza attendere la scadenza del termine di risposta previsto dall’articolo 90, paragrafo 2, secondo comma, dello Statuto, ha proposto il presente ricorso. Lo stesso giorno, in applicazione dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il ricorrente ha presentato un’istanza mirante ad ottenere provvedimenti provvisori. La domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2011, Marcuccio/Commissione (F‑67/11 R).

22      Con lettera del 3 settembre 2011, il ricorrente ha indicato all’APN che, tra le 205 fotografie che gli erano state trasmesse con la nota del 24 giugno 2011, tre di esse, che sarebbero state scattate il 14 marzo 2002, gli erano sconosciute.

23      Con decisione del 24 ottobre 2011, l’APN ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente il 12 luglio 2011 e gli ha trasmesso, da un lato, la copia di una nota datata 9 agosto 2011 del capo della delegazione, nella quale si precisava che, «a seguito di analisi minuziosa di tutti gli incartamenti fisici esistenti e di tutti i server della [d]elegazione, [era risultato] impossibile localizzare le foto[grafie controverse]», e, dall’altro lato, un «verbale di distruzione di documenti», datato 13 ottobre 2011, attestante che le tre fotografie identificate nella lettera del 3 settembre 2011 erano state distrutte.

 Conclusioni delle parti e procedimento

24      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di rigetto, comunque formatasi, della domanda del 28 febbraio 2011;

–        annullare, nella misura del necessario, la nota datata 24 giugno 2011;

–        constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare le misure di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010;

–        condannare la Commissione a risarcire il danno derivante dalla mancata esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010;

–        condannare la Commissione a versargli delle penalità;

–        condannare la Commissione alle spese del procedimento.

25      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso come irricevibile e/o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese del procedimento.

26      Con ordinanza del 12 luglio 2012, il Tribunale ha sospeso il procedimento nella presente causa fino al 6 novembre 2012, data della decisione che ha concluso il giudizio nella causa F‑41/06 RENV, Marcuccio/Commissione.

27      Con lettera del 1º febbraio 2013, il Tribunale ha chiesto taluni documenti alla Commissione, la quale ha ottemperato all’invito entro il termine assegnato.

 In diritto

 Sulla decisione del Tribunale di statuire mediante ordinanza motivata

28      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

29      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo per potersi pronunciare e decide dunque, a norma dell’articolo 76 del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.

30      In tale prospettiva, occorre esaminare in primo luogo il terzo capo delle conclusioni presentato dal ricorrente.

 Sul terzo capo delle conclusioni, inteso ad ottenere che il Tribunale constati che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’adottare le misure di esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010

31      Tale capo delle conclusioni mira in realtà a far sì che il Tribunale riconosca la fondatezza del motivo dedotto a sostegno delle conclusioni di annullamento, e deve dunque essere dichiarato manifestamente irricevibile (sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012, Allgeier/FRA, F‑58/10, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sulle conclusioni intese all’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 28 febbraio 2011 e della nota del 24 giugno 2011

 Argomenti delle parti

32      Il ricorrente sostiene che, tenuto conto del punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010, la Commissione si è illegittimamente astenuta dal pronunciarsi sulla sua domanda del 24 aprile 2008.

33      A suo avviso, anche supponendo che la domanda del 24 aprile 2008 sia stata oggetto di istruzione, quest’ultima sarebbe stata condotta con sciatteria e superficialità, in violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

34      La Commissione ritiene, in sostanza, che le conclusioni intese all’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 28 febbraio 2011 e della nota del 24 giugno 2011 siano irricevibili, in quanto l’APN avrebbe accolto le pretese del ricorrente riguardanti l’invio e la successiva distruzione delle fotografie contemplate al punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010.

35      Ad ogni modo, le conclusioni intese all’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 28 febbraio 2011 e della nota del 24 giugno 2011 sarebbero manifestamente infondate. Avendo istruito la domanda del 24 aprile 2008, avendo trasmesso al ricorrente tutte le fotografie dell’alloggio che essa aveva potuto rinvenire e avendo distrutto le tre fotografie identificate dal ricorrente come a lui sconosciute, la Commissione avrebbe dato esecuzione al punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010.

 Giudizio del Tribunale

36      Nelle circostanze del caso di specie, e in un intento di economia procedurale, occorre esaminare anzitutto i motivi dedotti dal ricorrente nel merito, senza previamente statuire sulla ricevibilità delle conclusioni di annullamento, atteso che il ricorso è, in ogni caso e per i motivi esposti qui di seguito, manifestamente infondato in diritto (v. sentenza del Tribunale del 20 gennaio 2009, Klein/Commissione, F‑32/08, punto 20 e la giurisprudenza ivi citata).

37      A sostegno delle conclusioni di annullamento, il ricorrente deduce in sostanza due motivi, riguardanti, l’uno, l’illegittimità della mancata adozione di una decisione in merito alla distruzione delle fotografie controverse contemplate al punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010 e alla comunicazione concernente tale distruzione, e, l’altro, la violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione. In definitiva, il ricorrente addebita alla Commissione di non aver adottato tutte le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010. I due motivi vanno dunque esaminati congiuntamente.

38      Secondo una costante giurisprudenza, spetta all’istituzione interessata adottare le misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento comporta, esercitando, sotto il controllo del giudice dell’Unione, il potere discrezionale di cui essa dispone a tal fine, nel rispetto sia del dispositivo e della motivazione della sentenza che essa è tenuta a eseguire, sia delle disposizioni del diritto dell’Unione (v., ad esempio, sentenza del Tribunale di primo grado del 6 ottobre 2004, Vicente‑Nuñez/Commissione, T‑294/02, punto 46).

39      Come illustrato ai punti 16 e 17 della presente ordinanza, con la sentenza del 9 giugno 2010 il Tribunale ha annullato la decisione dell’11 settembre 2008 nella parte in cui aveva respinto la domanda del 24 aprile 2008 intesa ad ottenere l’invio delle fotografie controverse, la loro distruzione e la comunicazione di informazioni relative a tale distruzione, a motivo della mancata istruzione effettiva, da parte della Commissione, della citata domanda del 24 aprile 2008. Il Tribunale ha ritenuto che le domande del 1º settembre 2007 e del 24 aprile 2008 non avessero il medesimo oggetto, dato che la seconda riguardava la visita effettuata l’8 aprile 2002, la quale non aveva avuto luogo nel contesto delle operazioni di trasloco.

40      Risulta da quanto precede che, per dare esecuzione al punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010, la Commissione era tenuta ad istruire effettivamente la domanda del 24 aprile 2008.

41      Orbene, consta dagli atti del fascicolo che ciò è proprio quanto è avvenuto nel caso di specie. Infatti, la Commissione ha preso contatto, il 9 agosto 2010, con la delegazione in Angola per recuperare le fotografie controverse. La delegazione ha cercato tali fotografie e, dopo vari scambi di messaggi di posta elettronica, ha trasmesso alla Commissione tutte le fotografie dell’alloggio del ricorrente che aveva potuto rinvenire, le quali erano state scattate nel 2002 e nel 2003 e comprendevano anche le fotografie scattate al momento del trasloco. Con nota del 24 giugno 2011, tali fotografie sono state trasmesse al ricorrente. Con lettera del 3 settembre 2011, costui ha precisato che tre fotografie scattate nel marzo 2002 gli erano sconosciute. Queste tre fotografie sono state distrutte e il verbale della loro distruzione è stato trasmesso al ricorrente.

42      Pur essendo assodato che non è stato possibile ritrovare alcuna fotografia scattata l’8 aprile 2002, tale circostanza non è però di per sé idonea a modificare la conclusione secondo cui la Commissione ha, in ogni caso, effettivamente istruito la domanda del ricorrente. Infatti, per dare esecuzione al punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010, la Commissione era tenuta, da un lato, a ricercare le fotografie controverse e, dall’altro, a valutare la fondatezza della domanda del ricorrente.

43      In questo medesimo contesto, la Commissione fa inoltre valere, in sostanza, che, anche supponendo che l’8 aprile 2002 siano state effettivamente scattate delle fotografie, così come risulta dalla nota che il capo dell’amministrazione della delegazione ha inviato al ricorrente quello stesso giorno (v. punto 13 della presente ordinanza), esse sarebbero state verosimilmente già distrutte, dal momento che i servizi di detta istituzione non ne avrebbero trovato traccia. Sarebbe dunque materialmente impossibile trasmettere al ricorrente informazioni riguardanti la distruzione di tali fotografie.

44      Ai sensi della giurisprudenza, quando l’esecuzione di una sentenza di annullamento presenta particolari difficoltà, l’istituzione convenuta può soddisfare l’obbligo imposto dall’articolo 266 TFUE adottando, nel rispetto del principio di legalità, qualsiasi decisione che sia idonea a compensare equamente lo svantaggio derivato all’interessato dalla decisione annullata (v., ad esempio, sentenza del Tribunale del 7 giugno 2011, Larue e Seigneur/BCE, F‑84/09, punto 64).

45      Orbene, nel caso di specie, non è stato asserito, né – a fortiori – dimostrato, che al ricorrente sia derivato uno svantaggio dalla decisione dell’11 settembre 2008, mediante la quale la Commissione ha respinto la domanda del 24 aprile 2008.

46      Pertanto, da quanto sopra esposto discende che la Commissione ha istruito la domanda del ricorrente e ne ha valutato la fondatezza e, così facendo, ha effettivamente e correttamente dato esecuzione al punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010.

47      Pertanto, le conclusioni intese all’annullamento della decisione di rigetto della domanda del 28 febbraio 2011 e della nota del 24 giugno 2011, anche supponendole ricevibili, sono manifestamente infondate in diritto.

 Sulle conclusioni intese al risarcimento del danno

 Argomenti delle parti

48      Il ricorrente asserisce che la mancata esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010 è all’origine di un danno che conferisce il diritto a un risarcimento. Le fotografie controverse, che riproducono aspetti della sua vita privata, sarebbero tuttora in possesso della Commissione e potrebbero essere viste da terzi.

49      La Commissione sostiene che nessuno dei presupposti per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è soddisfatto: il comportamento dell’amministrazione sarebbe stato legittimo; non sarebbe possibile identificare l’esistenza, il carattere e la portata del danno; non sarebbe stato dimostrato alcun nesso di causalità.

 Giudizio del Tribunale

50      La domanda di risarcimento del ricorrente poggia sulla premessa secondo cui la Commissione non avrebbe dato esecuzione al punto 2 del dispositivo della sentenza del 9 giugno 2010. Poiché la Commissione ha proceduto a tale esecuzione, la premessa suddetta è erronea.

51      Ad ogni modo, occorre ricordare che l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, in particolare nelle controversie inerenti ai rapporti tra l’Unione stessa e i suoi agenti, presuppone il soddisfacimento di tre presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento addebitato alle istituzioni dell’Unione, l’effettiva esistenza di un danno e l’intercorrere di un nesso di causalità tra il comportamento censurato e il danno fatto valere.

52      Orbene, nel caso di specie, come giustamente evidenziato dalla Commissione, l’effettiva esistenza del danno non è minimamente dimostrata.

53      Pertanto, occorre respingere le conclusioni intese al risarcimento del danno in quanto manifestamente infondate in diritto.

54      Ne consegue che il ricorso deve essere respinto nella sua interezza perché manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

55      Con ordinanza del 16 novembre 2011 il Tribunale ha, in conformità dell’articolo 86 del regolamento di procedura, riservato la decisione in merito alle spese della causa F‑67/11 R fino alla decisione che conclude il giudizio di merito.

56      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di tale regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo sopra citato, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

57      Dalla motivazione della presente ordinanza risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della presente fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.


Per questi motivi,


IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Prima Sezione)


così provvede:


1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea, ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare nella causa F‑67/11 R, Marcuccio/Commissione.

Lussemburgo, 28 maggio 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel


* Lingua processuale: l’italiano.