Language of document : ECLI:EU:T:2018:407

Causa T476/17 R

(pubblicazione per estratto)

Arysta LifeScience Netherlands BV

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario – Prodotti fitosanitari – Sostanza attiva diflubenzurone – Condizioni di approvazione di immissione sul mercato – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Bilanciamento degli interessi»

Massime – Ordinanza del Presidente del Tribunale 22 giugno 2018

1.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova a carico della parte che chiede il provvedimento provvisorio

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

2.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Obbligo di fornire indicazioni concrete e precise, fondate su prove documentali dettagliate

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE)

3.      Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri scritti – Irricevibilità

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

4.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Onere della prova

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

5.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione alla luce delle sue dimensioni e del suo fatturato, nonché della situazione del gruppo di appartenenza – Attività su mercati altamente regolamentati – Considerazione delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

6.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Gravità del danno – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione alla luce del rischio di impatto su un sito produttivo

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

7.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Ritiro dal mercato di un prodotto fitosanitario o imposizione di una limitazione al suo ambito di utilizzo – Lesione della reputazione – Danno che non può essere considerato grave

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

8.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno strettamente pecuniario

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4)

9.      Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Modifica irrimediabile delle quote di mercato – Inclusione – Presupposti – Onere della prova

(Artt. 278 TFUE e 279 TFUE)

10.    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Danno non quantificabile – Danno che non può essere riparato mediante un ricorso per risarcimento – Irreparabilità

(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE)

11.    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Preponderanza della tutela della salute rispetto a considerazioni economiche – Presa in considerazione del principio di precauzione

(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE)

12.    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Decisione che impone restrizioni che limitano l’uso di una sostanza attiva nei prodotti fitosanitari – Identificazione dei rischi per la salute umana – Sindacato giurisdizionale – Portata – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco

(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE)

13.    Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Decisione che impone restrizioni che limitano l’uso di una sostanza attiva nei prodotti fitosanitari – Valutazione della proporzionalità

(Artt. 268 TFUE, 278 TFUE, 279 TFUE e 340 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 23, 87)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24, 27)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 26, 28)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 32)

5.      L’analisi della gravità di tale danno deve essere effettuata alla luce, in particolare, delle dimensioni e del fatturato dell’impresa, nonché delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene. In proposito, da un lato, nel caso di una perdita pari a una quota inferiore al 10% del fatturato di un’impresa attiva su mercati altamente regolamentati, le difficoltà finanziarie che quest’ultima rischia di subire non appaiono tali da mettere in pericolo la sua stessa esistenza e, dall’altro, con riferimento a una perdita pari a circa due terzi del fatturato di tale impresa, pur ammettendo che le difficoltà finanziarie causate a quest’ultima possano essere di natura tale da mettere in pericolo la sua esistenza, in un settore fortemente regolamentato che richiede spesso investimenti considerevoli e in cui le autorità competenti possono essere indotte ad intervenire qualora sorgano rischi per la sanità pubblica, per ragioni che non sempre sono prevedibili dall’impresa interessata, spetta a quest’ultima, a meno di non dover sopportare essa stessa il danno derivante da un simile intervento, premunirsi contro le conseguenze di quest’ultimo mediante una politica idonea.

Tuttavia, nella valutazione della gravità del danno, il giudice dei procedimenti sommari non può limitarsi a ricorrere, in modo meccanico e rigido, solamente al fatturato pertinente, ma spetta parimenti a tale giudice tener conto delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e metterle in relazione, quando adotta la propria decisione, con il danno cagionato in termini di fatturato.

(v. punti 33, 34, 39)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61, 64‑68)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72‑75)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80, 81)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punto 84)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 92‑94)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 102, 109, 111)

12.    Nel caso di una decisione che impone restrizioni che limitano l’uso di una sostanza attiva nei prodotti fitosanitari in ragione di talune proprietà dimostrate all’esito di una valutazione esaustiva effettuata dallo Stato membro relatore, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e dagli esperti degli Stati membri, un ricorrente non può, qualora siano stati individuati rischi per la salute umana, trarre argomenti convincenti dal fatto che la sostanza è stata utilizzata in tutta sicurezza nell’Unione nel corso di un lungo periodo, senza che sia mai stato reso noto alcun effetto nocivo per la salute umana. Infatti, nel settore fitosanitario, i progressi scientifici non sono rari e offrono quindi l’opportunità di valutare nuovamente le sostanze alla luce di nuove conoscenze e scoperte scientifiche. È questo il fondamento delle procedure di rinnovo e la ragion d’essere dei limiti temporali applicati alle autorizzazioni di commercializzazione. Pertanto, l’esame del giudice dei procedimenti sommari nell’ambito del bilanciamento degli interessi deve riguardare i rischi ormai individuati. Ad esso non spetta procedere ad una valutazione tecnica di dati scientifici che ecceda le sue funzioni.

(v. punti 105, 106, 108)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 113, 116‑121)