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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 27 marzo 2020 - Bundeswettbewerbsbehörde / Nordzucker AG e a.

(Causa C-151/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Bundeswettbewerbsbehörde

Resistenti: Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

Questioni pregiudiziali

Se il terzo criterio previsto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di concorrenza ai fini dell’applicabilità del principio del «ne bis in idem», vale a dire la necessità che sia toccato il medesimo interesse giuridico tutelato, trovi applicazione anche quando le autorità garanti della concorrenza di due Stati membri sono chiamate ad applicare per la medesima fattispecie e in relazione alle medesime persone, unitamente a disposizioni nazionali, anche le medesime norme giuridiche di diritto europeo (nella fattispecie: l’articolo 101 TFUE).

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se in un siffatto caso di applicazione parallela del diritto della concorrenza europeo e nazionale sussista il medesimo interesse giuridico tutelato.

Se, inoltre, ai fini dell’applicazione del principio del «ne bis in idem» rilevi se la decisione sull’ammenda cronologicamente anteriore adottata dall’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro abbia, dal punto di vista dei fatti, tenuto conto degli effetti dell’infrazione alle norme in materia di concorrenza su un altro Stato membro, la cui autorità garante abbia adottato solo successivamente la propria decisione nell’ambito del procedimento in materia di concorrenza svoltosi dinanzi ad essa.

4)    Se anche un procedimento in cui, dato il coinvolgimento di un partecipante al programma nazionale di clemenza, può essere accertata unicamente la sua infrazione al diritto della concorrenza, rappresenti un procedimento dominato dal principio del «ne bis in idem» o se un siffatto accertamento dell’infrazione sia ammesso a prescindere dall’esito di un procedimento anteriore concernente l’inflizione di un’ammenda (in un altro Stato membro).

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