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Impugnazione proposta il 23 novembre 2018 dalla VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2018, causa T-734/14, VTB Bank / Consiglio

(Causa C-729/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO (rappresentanti: M. Lester QC, J. Dawid, barristers, C. Claypoole, solicitor, J. Ruiz Calzado, abogado)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione della VTB avverso la sentenza del Tribunale;

annullare le misure restrittive nei limiti in cui si applicano alla VTB;

dichiarare l’illegittimità/inapplicabilità per quanto concerne l’articolo 1 della decisione 2014/512/PESC del Consiglio1 , l’articolo 5 del regolamento n. 833/20142 , l’articolo 1 della decisione 2014/659/PESC del Consiglio3 e l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 960/20144 ;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dalla VTB nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che:

Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, avendo ritenuto che la condizione per la quale un ente è «incaricato esplicitamente di promuovere la competitività dell’economia russa, la sua diversificazione e gli investimenti» non si applicasse alla VTB come «ente creditizio principale». Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nel dichiarare che il Consiglio non è incorso in alcun errore manifesto di valutazione nel ritenere che la VTB soddisfacesse le condizioni per essere inserita nell’elenco ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento.

Secondo motivo, vertente sul fatto che:

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i criteri in base ai quali la VTB è stata inserita nell’elenco ai sensi dell’articolo 1 della decisione e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fossero adeguati e proporzionati alla luce degli obiettivi delle misure restrittive.

Terzo motivo, vertente sul fatto che:

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le misure restrittive applicate alla VTB rappresentassero un’ingerenza proporzionata nei diritti fondamentali della VTB quali garantiti dagli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali e dall’articolo 1 del protocollo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, sia per quanto riguarda i criteri adottati nell’ambito delle misure restrittive sia per quanto riguarda la decisione di inserire la VTB nell’elenco in base ai medesimi criteri.

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1 Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 13).

2 Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 229, pag. 1).

3 Decisione 2014/659/PESC del Consiglio, dell’ 8 settembre 2014, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 54).

4 Regolamento (UE) n. 960/2014 del Consiglio, dell’ 8 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU 2014, L 271, pag. 3).