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Impugnazione proposta il 19 settembre 2018 dalla Viscas Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 12 luglio 2018, causa T-422/14, Viscas/Commissione

(Causa C-582/18 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Viscas Corp. (rappresentante: J.-F. Bellis, lawyer)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Furukawa Electric Co. Ltd

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-422/14, Viscas Corp./Commissione, nella parte in cui ha respinto il motivo vertente sulla violazione del principio di parità di trattamento quanto al calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla Viscas e ha condannato la Viscas alle spese;

annullare l’articolo 2 della decisone C(2014) 2139 final1 della Commissione nella parte in cui determina l’importo dell’ammenda inflitta in EUR 34 992 000;

determinare l’importo dell’ammenda inflitta alla Viscas a causa della violazione di cui all’articolo 1 della decisione in EUR 19 595 520;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento nonché del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la Viscas deduce un unico motivo vertente sul fatto che il Tribunale, con la sua sentenza, avrebbe violato il principio di parità di trattamento confermando la metodologia per la determinazione del pertinente valore delle vendite, basata sul punto 18 degli orientamenti per il calcolo delle ammende2 , applicata dalla Commissione nella decisione impugnata. Tale metodologia conferisce un vantaggio discriminatorio sostanziale ai produttori coinvolti sia nella configurazione di cartello europea sia nella configurazione internazionale dell’infrazione rispetto a quelli coinvolti soltanto nella configurazione internazionale. La determinazione del rispettivo contributo dei produttori all’infrazione, infatti, non terrebbe conto della configurazione di cartello europea e quindi sottovaluterebbe considerevolmente il peso nell’infrazione dei produttori che partecipano a entrambe le configurazioni di cartello, di fatto premiandoli per aver partecipato a due cartelli invece che a uno mediante l’inflizione di ammende il cui importo è, in media, inferiore del 44% rispetto all’importo che sarebbe stato determinato se l’infrazione fosse stata limitata alla configurazione di cartello europea.

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1 Decisione della Commissione del 2 aprile 2014 relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici) (notificata con il numero C(2014) 2139 final) (GU 2014, C 319, pag. 10)

2 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2)