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Ricorso presentato il 12 maggio 2009 - Missir Mamachi di Lusignano / Commissione

(Causa F-50/09)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Belgio) (Rappresentanti: F. Di Gianni, R Antonini, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dall'omicidio di un funzionario della Commissione e della di lui consorte.

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Autorità che ha il Potere di Nomina (APN) del 3 febbraio 2009, che ha rigettato il Reclamo n. R/406/08 portante domanda di risarcimento dei danni morali e materiali derivanti dall'omicidio di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano e della di lui consorte, avvenuto il 18 settembre 2006 a Rabat, Marocco, dove egli si trovava per ragioni di servizio;

condannare la Commissione alla corresponsione, in favore degli eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 2.552.837,96 corrispondente a 26 annualità di stipendio del funzionario assassinato, da rivalutare in funzione delle prospettive di carriera dello stesso (tanto per quanto riguarda gli scatti retributivi automatici che per le presumibili promozioni di grado), a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;

condannare la Commissione alla corresponsione, in favore dei legittimi eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 250.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima prima della sua morte;

condannare la Commissione alla corresponsione, in favore dei legittimi eredi ed aventi causa di Alessandro Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 1.276.512,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in quanto figli della vittima e testimoni del suo tragico assassinio;

condannare la Commissione alla corresponsione, in favore di Livio Missir Mamachi di Lusignano, della somma di Euro 212.752,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da questi subito in quanto padre della vittima;

condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensatori e    degli interessi di mora nel frattempo maturati;

condannare la convenuta alle spese

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