Language of document : ECLI:EU:F:2013:163

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione)

23 ottobre 2013

Causa F‑7/12

Aristidis Psarras

contro

Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA)

«Funzione pubblica – Agente temporaneo – Valutazione – Esercizio di valutazione per l’anno 2009 – Rapporto di evoluzione della carriera – Domanda di annullamento del rapporto di evoluzione della carriera – Atto lesivo – Ricorso manifestamente irricevibile»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Psarras chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera per l’anno 2009 (in prosieguo: il «REC 2009») e l’annullamento della decisone dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) del 16 novembre 2010 con cui è stato redatto l’elenco del personale reinquadrato per l’esercizio di reinquadramento 2010.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. L’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Psarras.

Massime

1.      Ricorso dei funzionari – Presupposti per la ricevibilità – Atto lesivo – Norma di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)

2.      Ricorso dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione relativa alla redazione dell’elenco degli agenti temporanei reinquadrati – Inclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

1.      L’esistenza di un atto lesivo contro il quale è ammissibile il ricorso di annullamento, conformemente alle disposizioni dell’articolo 263 TFUE o dell’articolo 91 dello Statuto, è un presupposto essenziale della ricevibilità e la sua mancanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’Unione. Ne consegue che un ricorso diretto all’annullamento di un rapporto di evoluzione della carriera non redatto in maniera definitiva e che, di conseguenza, non esisteva al momento della proposizione del ricorso è manifestamente irricevibile.

(v. punti 36, 43 e 47)

Riferimento:

Corte: 4 giugno 1986, Gruppo delle destre europee/Parlamento, 78/85 (punto 11); 7 ottobre 1987, Brüggemann/CES, 248/86 (punto 6)

Tribunale di primo grado: 10 luglio 1990, Automec/Commissione, T‑64/89, punto 41; 18 novembre 1992, Rendo e a./Commissione, T‑16/91, punto 39

2.      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione che stabilisce le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto e dell’articolo 15 del Regime applicabile agli altri agenti, il reinquadramento è una promozione dal grado posseduto al grado immediatamente superiore in seno allo stesso gruppo di funzioni. Conformemente all’articolo 10, paragrafo 10, della detta decisione, l’elenco degli agenti temporanei reinquadrati è redatto dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione.

Ne consegue che la decisione di tale autorità relativa alla redazione dell’elenco degli agenti temporanei reinquadrati costituisce una decisione definitiva in quanto essa individua agli agenti temporanei reinquadrati in occasione dell’esercizio di reinquadramento considerato. Quindi, è al momento della pubblicazione di tale elenco che gli agenti temporanei che si ritenessero in condizione di essere reinquadrati vengono a conoscenza, in maniera certa e definitiva, della valutazione dei loro meriti e possono constatare che la loro situazione giuridica è pregiudicata. Pertanto, una siffatta decisione costituisce, in linea di principio, un atto lesivo, tale da poter formare oggetto di ricorso da parte degli agenti temporanei che si ritengano lesi dall’atto stesso in quanto essi non sono stati reinquadrati.

(v. punti 51 e 52)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 21 novembre 1996, Michaël/Commissione, T‑144/95 (punti 30 e 31); 28 settembre 2004, Tenreiro/Commissione, T‑216/03 (punti 47 e 48)