Language of document : ECLI:EU:F:2009:162

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

30 novembre 2009

Causa F‑3/09

Roberto Ridolfi

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Funzionari distaccati in un paese terzo – Indennità scolastica maggiorata – Riassegnazione in sede – Riassegnazione temporanea (“Riciclaggio”) – Periodo di assegnazione normale – Artt. 3 e 15 dell’allegato X dello Statuto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Ridolfi chiede, in particolare, l’annullamento, da una parte, della decisione della Commissione del 5 marzo 2008, recante diniego del riconoscimento, a decorrere dal 24 ottobre 2007, data della sua riassegnazione in sede dopo un periodo di servizio in un paese terzo, del beneficio del «riciclaggio», ossia della riassegnazione temporanea prevista all’art. 3 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, e, dall’altra, della nota della Commissione del 12 dicembre 2008, con cui si è proceduto al recupero della maggiorazione dell’indennità scolastica concessa al ricorrente in applicazione dell’art. 15 dell’allegato X dello Statuto, per il periodo 24 ottobre 2007 ‑ 31 dicembre 2007.

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

1.      Funzionari – Assegnazione – Trasferimento interno

(Statuto dei funzionari, art. 7, n. 1)

2.      Funzionari – Parità di trattamento – Vantaggi concessi in occasione di una riassegnazione presso la sede della Commissione dopo il compimento di un periodo di distacco normale in un paese terzo

(Statuto dei funzionari, allegato X, artt. 3 e 15)

1.      Un trasferimento nell’interesse del servizio non esclude che le autorità competenti tengano conto dei desideri personali degli interessati, in particolare al fine di permettere loro di superare le difficoltà personali. Poiché il rendimento di ogni funzionario dipende dalla sua soddisfazione personale e in forza del dovere di sollecitudine delle Comunità europee nei confronti dei loro funzionari, l’interesse del servizio implica necessariamente la presa in considerazione dei problemi personali fatti valere dai funzionari. Permettere ad un funzionario, che ha beneficiato di una riassegnazione su sua espressa domanda e per motivi di carattere personale, di ignorare tale fatto e di attribuire la sua riassegnazione alle sole esigenze del servizio equivarrebbe a dissociare erroneamente l’interesse del servizio dalla situazione personale del funzionario, elementi, entrambi, inscindibilmente connessi tra loro.

(v. punto 47)

Riferimento:

Corte: 9 novembre 1978, causa 140/77, Verhaaf/Commissione (Racc. pag. 2117, punti 11 e 12)

2.      Il principio di parità di trattamento vieta in particolare che situazioni analoghe siano trattate in maniera diversa o che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che trattamenti del genere, diversi o uguali a seconda dei casi, non siano obiettivamente giustificati. Lo stesso vale per il principio di non discriminazione, che è solo l’espressione specifica del principio generale di uguaglianza e costituisce, unitamente a quest’ultimo, uno dei diritti fondamentali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce il rispetto. Il principio di proporzionalità impone, dal canto suo, che gli atti delle istituzioni comunitarie non eccedano i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire il fine perseguito.

Tuttavia, se rientra nell’ambito del suo potere discrezionale il fatto che il legislatore comunitario ha deciso di istituire il beneficio del «riciclaggio», vale a dire la riassegnazione temporanea, con il proprio posto, di un funzionario distaccato in un paese terzo presso la sede della Commissione o presso qualsiasi altra sede della Comunità, esso dispone, a maggior ragione, di un ampio potere discrezionale nello stabilire le condizioni e le modalità di un siffatto beneficio. Di conseguenza, i principi summenzionati devono essere interpretati alla luce di tale ampio potere discrezionale, pur tenendo conto della necessità di applicare le scelte del legislatore in materia di politica del personale.

In un contesto del genere, il giudice comunitario si limita a verificare, relativamente al principio di uguaglianza, così come a quello di non discriminazione, che l’istituzione interessata non abbia proceduto ad una differenziazione arbitraria o manifestamente inadeguata rispetto all’obiettivo perseguito e, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, se il provvedimento adottato non sia manifestamente inadeguato rispetto all’obiettivo perseguito.

Orbene, visti gli inconvenienti e le difficoltà, di ordine personale e familiare, che il distacco in un paese terzo può comportare per i funzionari, non si può sostenere che la situazione dei funzionari che compiono un periodo di distacco normale in un paese terzo è analoga a quella dei funzionari che lasciano il paese terzo prima della fine di un periodo del genere, in particolare se essi lo lasciano su loro domanda. Lo stesso vale se si giudica e si valuta la situazione dei funzionari tenendo conto delle esigenze del servizio pubblico comunitario, segnatamente delle esigenze di durata e di continuità di servizio, nonché delle esigenze di bilancio; si deve ammettere che tali esigenze sono meglio soddisfatte in caso di compimento di un periodo di distacco normale in un paese terzo che in caso di partenza anticipata.

Poiché la situazione dei funzionari che compiono un periodo di distacco normale in un paese terzo non è dunque simile a quella dei funzionari che non compiono un periodo del genere, ne risulta che, salvo giustificazione obiettiva in senso contrario, la differenziazione tra queste due categorie di funzionari non solo è giustificata, ma addirittura dovuta.

In questo contesto, il legislatore comunitario è libero di riservare taluni vantaggi ai funzionari che compiono un periodo di distacco normale in un paese terzo ed è parimenti libero, fatto salvo il principio di proporzionalità, di determinare tali vantaggi, così come ha fatto introducendo i periodi di «riciclaggio» e la continuazione del versamento dell’indennità scolastica maggiorata. Dato che il funzionario riassegnato in sede senza il beneficio del «riciclaggio» perde solo la maggiorazione dell’indennità scolastica che ai funzionari riassegnati con il beneficio del «riciclaggio» e non il diritto all’indennità scolastica, tale differenziazione non è assolutamente sproporzionata rispetto alla sua finalità.

(v. punti 50, 51 e 53-57)

Riferimento:

Corte: 20 febbraio 1979, causa 122/78, Buitoni (Racc. pag. 677, punti 16 e 20); 23 febbraio 1983, causa 66/82, Fromançais (Racc. pag. 395, punto 8); 17 maggio 1984, causa 15/83, Denkavit Nederland (Racc. pag. 2171, punto 25); 11 marzo 1987, cause riunite 279/84, 280/84, 285/84 e 286/84, Rau Lebensmittelwerke e a./Commissione (Racc. pag. 1069, punto 34); 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder HS Kraftfutter (Racc. pag. 2237, punto 22); 26 giugno 1990, causa C‑8/89, Zardi (Racc. pag. I‑2515, punto 10), e 5 maggio 1998, causa C‑157/96, National Farmers’ Union e a. (Racc. pag. I‑2211, punto 60)

Tribunale di primo grado: 30 settembre 1998, causa T‑13/97, Losch/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑543 e II‑1633, punti 113, 121 e 122); 30 settembre 1998, causa T‑164/97, Busacca e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑565 e II‑1699, punti 49, 58 e 59); 6 luglio 1999, cause riunite T‑112/96 e T‑115/96, Séché/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑115 e II‑623, punti 127 e 132); 27 settembre 2002, causa T‑211/02, Tideland Signal/Commissione (Racc. pag. II‑3781, punto 39); 8 gennaio 2003, cause riunite T‑94/01, T‑152/01 e T‑286/01, Hirsch e a./BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑1 e II‑27, punto 51); 13 aprile 2005, causa T‑2/03, Verein für Konsumenteninformation/Commissione (Racc. pag. II‑1121, punto 99), e 13 settembre 2006, cause riunite T‑217/99, T‑321/00 e T‑222/01, Sinaga/Commissione (non pubblicata nella Raccolta, punto 144)

Tribunale della funzione pubblica: 23 gennaio 2007, causa F‑43/05, Chassagne/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 55, 59 e giurisprudenza ivi citata, nonché punto 61), e 28 aprile 2009, causa F‑115/07, Balieu-Steinmetz e Noworyta/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26 e giurisprudenza ivi citata)