Language of document : ECLI:EU:C:2019:440

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

22 maggio 2019 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 212 bis – Procedure di importazione – Obbligazione doganale – Esenzione – Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese – Regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013 che istituiscono un dazio antidumping e un dazio compensativo – Esenzioni»

Nella causa C-226/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania), con decisione del 22 febbraio 2018, pervenuta in cancelleria il 29 marzo 2018, nel procedimento

Krohn & Schröder GmbH

contro

Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras (relatore), presidente di sezione, K. Jürimäe, D. Šváby, S. Rodin e N. Piçarra, giudici,

avvocato generale: G. Hogan

cancelliere: R. Schiano, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 31 gennaio 2019,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la Krohn & Schröder GmbH, da L. Harings, Rechtsanwalt;

–        per la Commissione europea, da A. Caeiros, B.‑R. Killmann, T. Maxian Rusche e F. Clotuche‑Duvieusart, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 marzo 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU 2005, L 117, pag. 13) (in prosieguo: il «codice doganale»), dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 1), e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 325, pag. 66).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Krohn & Schröder GmbH e l’Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Ufficio doganale principale del porto di Amburgo, Germania) (in prosieguo: l’«Ufficio doganale principale») in merito all’applicazione a tale società di un dazio antidumping e di un dazio compensativo per inadempimento di un’obbligazione legata alla permanenza in custodia temporanea delle merci di cui trattasi nel procedimento principale.

 Contesto normativo

 La normativa doganale

3        Ai sensi dell’articolo 4, punto10, del codice doganale, si intende per:

«dazi all’importazione:

–        i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all’importazione delle merci;

(…)».

4        L’articolo 36 bis di tale codice dispone quanto segue:

«1.      Le merci che entrano nel territorio doganale della Comunità sono accompagnate da una dichiarazione sommaria, salvo se introdotte con mezzi di trasporto che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale senza fare scalo all’interno di tale territorio.

2.      La dichiarazione sommaria è presentata all’ufficio doganale di entrata.

(…)».

5        L’articolo 49, paragrafo 1, di detto codice enuncia:

«Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere soggette a formalità al fine di assegnare loro una destinazione doganale entro i termini seguenti:

(…)

b)      venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima».

6        L’articolo 53, paragrafo 1, dello stesso codice prevede quanto segue:

«L’autorità doganale adotta senza indugio ogni misura necessaria, ivi compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente all’articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale».

7        L’articolo 184 del codice doganale così dispone:

«Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i casi in cui, a motivo di circostanze particolari, viene concessa la franchigia dai dazi all’importazione o all’esportazione all’atto dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci».

8        L’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), di tale codice prevede quanto segue:

«L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a)      all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata».

9        Ai sensi dell’articolo 212 bis dello stesso codice:

«Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un’obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell’interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest’ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l’applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell’esonero».

 Misure di difesa commerciale

10      I considerando 6 e 8 della decisione 2013/423/UE della Commissione, del 2 agosto 2013, che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU 2013, L 209, pag. 26) hanno il seguente tenore:

«(6)      Inoltre, al fine di ridurre il rischio di riorientamento verso altre società, e di consentire e facilitare il monitoraggio del numero di esportatori partecipanti, gli esportatori cinesi hanno proposto di far corrispondere il volume delle importazioni effettuate nell’ambito dell’impegno ai livelli corrispondenti all’incirca ai loro risultati attuali di mercato.

(…)

(8)      L’eliminazione dell’effetto pregiudizievole del dumping è pertanto ottenuta mediante un impegno sui prezzi relativo alle importazioni associato a un livello annuale e, in aggiunta, mediante il dazio ad valorem provvisorio riscosso sulle importazioni al di sopra del livello annuale di cui al precedente considerando 6».

11      I considerando 13 e 14 della decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU 2013, L 325, pag. 214) dispongono quanto segue:

«(13)      I prezzi minimi all’importazione e il livello annuale sono soggetti al segreto professionale (…).

(14)      (…) Tali considerazioni si applicano altresì al prezzo minimo all’importazione e al livello annuale, i quali non vanno comunicati in modo più dettagliato».

12      L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 così dispone:

«Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali».

13      L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento di esecuzione prevede quanto segue:

«1.      Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1, a condizione che:

a)      una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell’Unione a esse collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione;

b)      tali importazioni siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato III del presente regolamento;

c)      tali importazioni siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato IV del presente regolamento; e

d)      le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.

2.      All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

a)      ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo; (…)

(…)».

14      L’allegato III di detto regolamento di esecuzione elenca le informazioni che devono essere indicate nella fattura commerciale che accompagna le merci assoggettate a un impegno che è stato accettato e che sono vendute nell’Unione. Il punto 9 di tale allegato precisa che su tale fattura deve figurare:

«Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale e la seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2013/707/EU. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”».

15      L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 prevede quanto segue:

«Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali».

16      L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento di esecuzione così dispone:

«1.      Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica dei prodotti attualmente classificati al codice NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fatturate dalle società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE sono esenti dal dazio antisovvenzioni istituito dall’articolo 1, a condizione che:

a)      una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE abbia prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui sopra, direttamente o attraverso la sua società collegata, anch’essa iscritta nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE, alle società nell’Unione a essa collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione;

b)      siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato 2 del presente regolamento;

c)      siano corredate da un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’allegato 3 del presente regolamento; e

d)      le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione della fattura corrispondente all’impegno.

2.      All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

a)      ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo (…)

(…)».

17      L’allegato 2 di detto regolamento di esecuzione elenca le informazioni che devono essere indicate nella fattura commerciale che accompagna le merci assoggettate a un impegno che è stato accettato e che sono vendute nell’Unione. Il punto 9 di tale allegato precisa che su tale fattura deve essere indicato:

«Il nome del responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

“Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nell’Unione europea delle merci di cui alla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione di esecuzione 2013/707/UE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

18      La ricorrente nel procedimento principale gestisce un deposito nel porto di Amburgo (Germania). Il 21 agosto 2014, essa stoccava due forniture di moduli fotovoltaici per le quali ha presentato una dichiarazione sommaria, e le poneva in custodia temporanea.

19      L’11 settembre 2014, l’Ufficio doganale principale richiamava l’attenzione della ricorrente nel procedimento principale sul fatto che non era stata adempiuta alcuna formalità per assegnare una nuova destinazione doganale a tali merci entro il termine di venti giorni previsto all’articolo 49 del codice doganale. Esso la invitava, altresì, a presentare i documenti richiesti per la fissazione dei dazi doganali applicabili.

20      Con lettera del 26 settembre 2014, la ricorrente nel procedimento principale presentava all’Ufficio doganale principale alcuni documenti dai quali risultava che le merci interessate erano state prodotte dalla Wuxi Suntech Power, società cinese il cui nome figura nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/707, e spedite a una delle sue società collegate in Germania. Tra tali documenti vi erano una fattura della Wuxi Suntech Power, dell’11 luglio 2014, che conteneva un riferimento alla decisione 2013/423, nonché un certificato d’impegno per l’esportazione rilasciato dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e di prodotti elettronici, il quale conteneva un riferimento alla decisione di esecuzione 2013/707.

21      Con provvedimento del 24 novembre 2014, l’Ufficio doganale principale fissava, segnatamente, un dazio antidumping e un dazio compensativo sulle merci, dopo aver considerato che, ai sensi dell’articolo 204 del codice doganale, un’obbligazione doganale era sorta l’11 settembre 2014, a causa dell’inadempimento dell’obbligo di rispettare il termine previsto all’articolo 49 di tale codice.

22      Il 28 novembre 2014, la ricorrente nel procedimento principale proponeva reclamo avverso tale provvedimento. Essa affermava, tra l’altro, che, anche se fosse sorta un’obbligazione doganale a seguito di una violazione di un obbligo legato alla permanenza in custodia temporanea, le esenzioni dai dazi antidumping e compensativi previste, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, avrebbero dovuto essere applicate ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale, in quanto trattamento tariffario favorevole o franchigia dei dazi all’importazione, come previsti da quest’ultimo articolo. Essa ha indicato che era irrilevante il riferimento, sulla fattura commerciale, alla decisione 2013/423 anziché a quella della decisione 2013/707.

23      Il 4 maggio 2015, l’Ufficio doganale principale riduceva l’aliquota dei dazi antidumping e dei dazi compensativi al livello delle aliquote applicabili ai moduli fotovoltaici fabbricati dalla Wuxi Suntech Power, previste dal regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dal regolamento di esecuzione n. 1239/2013 (in prosieguo, congiuntamente: i «regolamenti di esecuzione»). Per contro, esso negava l’esenzione da tali dazi sulla base del rilievo che le condizioni previste per beneficiarne non erano soddisfatte, poiché la fattura corrispondente all’impegno esibita dalla ricorrente nel procedimento principale conteneva un riferimento alla decisione 2013/423 e non alla decisione di esecuzione 2013/707.

24      Il 19 maggio 2015 la ricorrente nel procedimento principale presentava una fattura corrispondente all’impegno rettificata con un riferimento alla decisione di esecuzione 2013/707.

25      Previa costituzione della garanzia richiesta, l’Ufficio doganale principale concedeva lo svincolo della merce, che è stata consegnata alla società collegata all’esportatore cinese interessato.

26      Il 7 luglio 2015, l’Ufficio doganale principale respingeva il reclamo della ricorrente nel procedimento principale reiterando la sua argomentazione secondo la quale le merci non avevano ricevuto una nuova destinazione doganale alla scadenza del termine di custodia temporanea. Inoltre, esso precisava che i dazi antidumping e i dazi compensativi non costituivano un trattamento favorevole o un’esenzione dai dazi all’importazione, ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale.

27      L’Ufficio doganale principale riteneva che l’esenzione prevista dai regolamenti di esecuzione non potesse essere concessa, poiché le merci interessate non erano state oggetto di immissione in libera pratica e poiché la fattura prodotta non soddisfaceva i requisiti di forma indicati da tali regolamenti.

28      La ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo, Germania).

29      La ricorrente nel procedimento principale sostiene che le esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi costituiscano un trattamento tariffario favorevole o, quantomeno, esenzioni da dazi doganali, ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale. Essa ritiene altresì che la fattura da essa inizialmente presentata all’Ufficio doganale principale soddisfacesse le condizioni previste dai regolamenti di esecuzione e che ciò valga a fortiori per la fattura rettificata. Essa rileva che un’immissione in libera pratica non sarebbe pertinente alla luce delle condizioni per l’applicazione dell’articolo 212 bis e che, pertanto, non si può pretendere che essa produca una fattura corrispondente all’impegno alla data in cui non è stato rispettato il termine previsto all’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale.

30      L’Ufficio doganale principale ritiene, in via principale, che l’articolo 212 bis del codice doganale non sia applicabile, in quanto l’esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi non costituisce né un trattamento favorevole, per la natura della merce, né una franchigia non tariffaria. Peraltro, l’insieme delle condizioni previste dai regolamenti di esecuzione non sarebbe soddisfatto, poiché il debitore dei dazi doganali non sarebbe la persona il cui nome è menzionato nella fattura. Inoltre, non sarebbe possibile produrre a posteriori fatture commerciali modificate.

31      In tali circostanze, il Finanzgericht Hamburg (Tribunale tributario di Amburgo) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 212 bis del [codice doganale] ricomprenda l’esenzione da un dazio antidumping e da un dazio compensativo a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento [di esecuzione] n. 1238/2013 o dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento [di esecuzione] n. 1239/2013.

2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del [codice doganale] in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [di esecuzione] n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento [di esecuzione] n. 1239/2013 sia soddisfatta quando la società collegata con la società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707/UE – la quale ha prodotto, spedito e fatturato la merce considerata –, pur non avendo operato quale importatore dei prodotti in questione e pur non essendosi occupata neppure della loro immissione in libera pratica, abbia tuttavia avuto un’intenzione in tal senso ottenendo altresì effettivamente la fornitura dei prodotti considerati.

3)      In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del [codice doganale] in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno e un certificato d’impegno per l’esportazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento [di esecuzione] n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento [di esecuzione] n. 1239/2013 possano essere presentati anche entro un termine fissato dalle autorità doganali ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, del CD.

4)      In caso di risposta affermativa alla terza questione: se, nelle circostanze della controversia principale e tenuto conto dei principi generali del diritto, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [di esecuzione] n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [di esecuzione] n. 1239/2013 che, in luogo della decisione di esecuzione 2013/707/UE, indica la decisione 2013/423/UE, soddisfi le condizioni di cui all’allegato III, punto 9, del regolamento [di esecuzione] n. 1238/2013 e all’allegato 2, punto 9, del regolamento [di esecuzione] n. 1239/2013.

5)      In caso di risposta negativa alla quarta questione: se, nell’applicare l’articolo 212 bis del [codice doganale] in caso di insorgenza di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di detto codice per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo, una fattura corrispondente all’impegno a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [di esecuzione] n. 1238/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [di esecuzione] n. 1239/2013 possa essere presentata anche nell’ambito di una procedura di ricorso avverso la determinazione dell’obbligazione doganale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

32      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 212 bis del codice doganale debba essere interpretato nel senso che esso si applica alle esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi, rispettivamente previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013.

33      In via preliminare, occorre rilevare che la normativa doganale nel suo complesso, come è concretizzata, in particolare, nel codice doganale, è applicabile ai dazi antidumping o ai dazi compensativi solo se i regolamenti che istituiscono siffatti dazi lo prevedano.

34      Nel caso di specie, l’articolo 1, paragrafo 3, dei regolamenti di esecuzione enuncia che, salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Di conseguenza, in assenza di qualsiasi indicazione contraria in tali regolamenti, l’articolo 212 bis del codice doganale è, in linea di principio, applicabile alle esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi previste da detti regolamenti.

35      Tuttavia, l’articolo 212 bis del codice doganale è applicabile solo se tali esenzioni sono considerate, ai sensi di tale articolo, un trattamento tariffario favorevole di una merce, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, una franchigia o un’esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187 di tale codice.

36      In primo luogo, l’articolo 4, punto 10, del codice doganale include tra i dazi all’importazione i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente previsti per l’importazione delle merci.

37      A tale riguardo, la Corte ha dichiarato che le tasse di effetto equivalente sono costituite da qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione e dalla sua struttura, che colpisce le merci per il fatto che esse attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio (sentenze dell’8 giugno 2006, Koornstra, C-517/04, EU:C:2006:375, punto 15, e del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C-248/04, EU:C:2006:666, punto 30).

38      Ebbene, i dazi antidumping e i dazi compensativi sono oneri pecuniari imposti unilateralmente, che colpiscono le merci per il fatto che queste ultime attraversano la frontiera dell’Unione e entrano nel territorio doganale dell’Unione. Essi costituiscono, pertanto, tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, ai sensi dell’articolo 4, punto 10, del codice doganale.

39      In secondo luogo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 212 bis del codice doganale, la nozione di «franchigia», contenuta in tale articolo, deve intendersi riferita, in particolare, a una soglia fissata in termini di quantità o di valore, applicata a merci importate nel territorio dell’Unione, al di sotto della quale l’importatore beneficia di un’esenzione dai dazi all’importazione.

40      Ebbene, rinviando alla decisione di esecuzione 2013/707, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 devono essere interpretati nel senso che istituiscono una franchigia dai dazi all’importazione, ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale.

41      Infatti, i considerando 13 e 14, da 16 a 23 e 26 di tale decisione di esecuzione, letti in combinato disposto con i considerando 6 e 8 della decisione 2013/423, riflettono, come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni, il contenuto degli impegni da essa accettati in tale ambito, che vertono sul rispetto da parte dei produttori esportatori cinesi non solo di un prezzo minimo all’importazione, ma anche di un livello annuale di importazioni nell’Unione.

42      Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 212 bis del codice doganale deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi, rispettivamente previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013.

 Sulla seconda questione

43      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 212 bis del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, quando si applica a un’obbligazione doganale sorta in forza dell’articolo 204, paragrafo 1, di tale codice, a causa del superamento del termine di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo codice, la condizione prevista all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 è soddisfatta quando la società collegata a quella indicata nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707, che ha prodotto, spedito e fatturato le merci di cui trattasi, non ha operato in quanto importatore di tali merci e non le ha messe in libera pratica, sebbene avesse intenzione di farlo e abbia effettivamente ottenuto la fornitura di tali merci.

44      In primo luogo, occorre rilevare che la Corte ha dichiarato che la nozione di «interessato», ai sensi dell’articolo 212 bis del codice doganale, deve intendersi, tenuto conto del tenore letterale di tale disposizione, riferita a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che è considerata debitrice di un’obbligazione doganale in forza di uno degli articoli da 202 a 205 di detto codice, in particolare per il motivo che tale persona è stata, con i suoi atti, all’origine dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione (sentenza del 25 gennaio 2017, Ultra-Brag, C-679/15, EU:C:2017:40, punto 38).

45      Poiché la ricorrente nel procedimento principale è considerata debitrice di un’obbligazione doganale in forza dell’articolo 204 del codice doganale, essa costituisce un «interessato» ai sensi dell’articolo 212 bis di tale codice.

46      In secondo luogo, le esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi possono essere concesse solo in presenza di determinate condizioni, in casi specificamente previsti, e costituiscono quindi eccezioni al regime normale dei dazi antidumping e dei dazi compensativi. Le disposizioni che prevedono tali esenzioni, pertanto, vanno interpretate restrittivamente (sentenza del 17 settembre 2014, Baltic Agro, C-3/13, EU:C:2014:2227, punto 24).

47      Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 212 bis del codice doganale e, più precisamente, della nozione di «altre condizioni per l’applicazione» che vi figura, devono essere soddisfatte le varie condizioni stabilite dalle disposizioni dei regolamenti di esecuzione che prevedono un’esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi.

48      A tale riguardo, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 stabiliscono varie condizioni di esenzione dai dazi antidumping e dai dazi compensativi in essi previsti.

49      Da un lato, tali disposizioni prevedono, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, che le importazioni di merci devono essere dichiarate per l’immissione in libera pratica.

50      Ebbene, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che non è stata presentata alcuna dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci di cui trattasi nel procedimento principale entro il termine di custodia temporaneo previsto all’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale, dato che la violazione di tale termine da parte della ricorrente nel procedimento principale ha comportato il sorgere di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), di tale codice.

51      Dall’altro lato, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 enunciano che una società il cui nome figura nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707 deve aver prodotto, spedito e fatturato i prodotti di cui trattasi alle società nell’Unione a essa collegate operanti come importatori che procedano all’immissione delle merci in libera pratica nell’Unione oppure al primo acquirente indipendente operante come importatore che proceda all’immissione di dette merci in libera pratica nell’Unione.

52      Nel caso di specie, le merci di cui trattasi nel procedimento principale erano destinate ad una società collegata al produttore esportatore cinese di cui trattasi nel procedimento principale, ma tale società non aveva né ricevuto né messo in libera pratica tali merci al momento in cui è sorta l’obbligazione doganale, a causa della violazione del termine di custodia temporanea previsto all’articolo 49, paragrafo 1, del codice doganale. Il fatto che tale società avesse intenzione di agire in quanto importatore di dette merci, di immetterle in libera pratica e che, in seguito, le abbia effettivamente ricevute non consente di considerare soddisfatta la condizione di cui al punto precedente.

53      Infine, occorre parimenti rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 richiedono che le importazioni siano corredate da una fattura corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione previste, rispettivamente, nell’allegato III del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e nell’allegato 2 del regolamento di esecuzione n. 1239/2013.

54      A tale riguardo, dal fascicolo a disposizione della Corte risulta che non è stata presentata alcuna fattura alla data in cui è sorta l’obbligazione doganale di cui trattasi nel procedimento principale. Inoltre, la fattura datata 11 luglio 2014, presentata successivamente a tale data, ossia il 26 settembre 2014, non conteneva tutte le indicazioni richieste dagli allegati pertinenti dei regolamenti di esecuzione, dato che la dichiarazione che doveva essere firmata dal responsabile della società che ha rilasciato detta fattura non conteneva il riferimento alla decisione di esecuzione 2013/707.

55      Ebbene, occorre rilevare che tale riferimento riveste particolare importanza nell’ambito del regime stabilito dai regolamenti di esenzione, poiché consente alle autorità doganali di verificare al momento dei fatti che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione dai dazi antidumping di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2010, Isaac International, C-371/09, EU:C:2010:458, punto 43).

56      Ciò premesso, l’applicazione dell’articolo 212 bis del codice doganale non può pertanto comportare che tale esenzione, la quale è soggetta a condizioni in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1238/2013, e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 1239/2013, possa essere concessa anche in caso di mancato rispetto di dette condizioni (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2010, Isaac International, C-371/09, EU:C:2010:458, punto 44).

57      Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 212 bis del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, quando si applica a un’obbligazione doganale sorta ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, di tale codice, per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, del medesimo codice, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta quando la società collegata a quella indicata nell’elenco di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2013/707, la quale ha prodotto, spedito e fatturato le merci considerate, non ha operato quale importatore di tali merci né le ha immesse in libera pratica, sebbene avesse avuto intenzione di agire in tal senso e abbia effettivamente ottenuto la fornitura di dette merci.

 Sulle questioni dalla terza alla quinta

58      Tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre che la Corte risponda alle questioni dalla terza alla quinta.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 212 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, deve essere interpretato nel senso che esso si applica alle esenzioni dai dazi antidumping e dai dazi compensativi, rispettivamente previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

2)      L’articolo 212 bis del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, quando si applica a un’obbligazione doganale sorta ai sensi dell’articolo 204, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, come modificato, per superamento del termine fissato all’articolo 49, paragrafo 1, di tale regolamento, la condizione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1238/2013 e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione n. 1239/2013 non è soddisfatta quando la società collegata a quella indicata nell’elenco di cui all’allegato alla decisione di esecuzione 2013/707/UE della Commissione, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive, la quale ha prodotto, spedito e fatturato le merci considerate, non ha operato quale importatore di tali merci né le ha immesse in libera pratica, sebbene avesse avuto intenzione di agire in tal senso e abbia effettivamente ottenuto la fornitura di dette merci.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.