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Ricorso presentato il 29 gennaio 2007 - Angioi/Commissione

(Causa F-7/07)

Lingua processuale: il francese.

Parti

Ricorrente: Marie-Thèrese Angioi (Valenciennes, Francia) (Rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione 14 marzo 2006 dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO), che stabilisce i risultati della ricorrente ai test di preselezione di agenti contrattuali UE 25;

annullare la decisione dell'EPSO e/o del Comitato di selezione di non registrare la ricorrente nella banca dati dei candidati che hanno superato i test di preselezione;

annullare le operazioni di selezione successive;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Nel suo primo motivo, la ricorrente sostiene che l'invito a manifestare interesse (AMI), pubblicato dall'EPSO il 20 giugno 2005, sarebbe contrario all'art. 12, n. 1, CE e all'art. 82, nn. 1 e 3, lett. e), del regime applicabile agli altri agenti (RAA). In particolare, essa critica il fatto che l'AMI, da un parte, ha definito la lingua principale dei candidati come quella della loro cittadinanza (o, nel caso di Stati membri con più lingue ufficiali, come quella in cui hanno seguito la scuola dell'obbligo) e, dall'altra, ha previsto che i test di preselezione si svolgessero, per ogni candidato, in una lingua diversa da quella principale, da scegliersi tra l'inglese, il francese e il tedesco. Il risultato di tali disposizioni sarebbe che, in primo luogo, i candidati non avrebbero potuto dichiarare come loro lingua principale una lingua comunitaria di cui avevano una conoscenza approfondita, pur non possedendo la cittadinanza corrispondente e, in secondo luogo, che essi sarebbero stati obbligati a superare le prove in una delle tre lingue sopramenzionate. Il sistema comporterebbe una disparità di trattamento in funzione della cittadinanza non giustificata obiettivamente dalla natura delle funzioni da esercitare.

Il secondo motivo verte sulla violazione dei principi di buona amministrazione, di parità di trattamento, di obiettività e del legittimo affidamento, in quanto le prove di preselezione della ricorrente sarebbero state costellate di incidenti che l'avrebbero perturbata e privata di una parte del tempo che le era stato assegnato, senza che essa fosse autorizzata a ricominciare la prova o a beneficiare di un tempo supplementare.

Nel suo terzo motivo, la ricorrente fa valere, da un lato, la violazione del principio di parità di trattamento, in quanto le questioni poste sarebbero state selezionate in modo arbitrario in una banca dati contenente questioni di livello molto diverso e la cui validità sarebbe talvolta discutibile e, dall'altro lato, la violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di trasparenza e dell'obbligo di motivazione, in quanto l'EPSO non le avrebbe comunicato le questioni che le erano state poste.

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