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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portogallo) il 18 ottobre 2019 – QE, RD / SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Causa C-766/19)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: QE, RD

Convenuta: SATA International - Serviços de Transportes Aéreos SA

Altra parte: Ana – Aeroportos de Portugal SA

Questioni pregiudiziali

Se un evento come quello che ha avuto luogo il 10 maggio 2017 all’aeroporto di Lisbona, in cui si è verificata una disfunzione generalizzata e rilevante nella fornitura di carburante, che ha reso impossibile il rifornimento degli aeromobili a causa di un guasto al sistema di pompaggio che ha impedito il passaggio del carburante al sistema di approvvigionamento, sistema che è sotto la responsabilità degli enti che gestiscono le infrastrutture aeroportuali – posto che tale guasto ha inciso sulla continuità del funzionamento e sull’operatività del suddetto aeroporto, causando ritardi e cancellazioni di 473 voli, di cui 12 sono stati dirottati, 98 cancellati e 363 hanno subito ritardi, interessando oltre 41 000 passeggeri – debba essere qualificato come «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 1 , che esonera il vettore aereo dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria.

Se una compagnia aerea che, vista l’impossibilità di rifornirsi di carburante all’aeroporto di Lisbona a causa della situazione sopra descritta, ha deciso di effettuare il rifornimento di carburante in un aeroporto alternativo vicino (Porto) e che – quando, a causa del ritardo dovuto alla partenza posticipata dall’aeroporto di Lisbona nonché al rifornimento effettuato in un altro aeroporto, l’equipaggio di tale aeromobile non disponeva più di un tempo di servizio di volo che, ai sensi della normativa applicabile, consentisse di effettuare il volo ritardato – ha concordato con un’altra compagnia aerea un leasing ACMI per effettuare il volo in questione abbia utilizzato tutti i mezzi e le alternative a sua disposizione per limitare il ritardo del volo.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).