Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

16 marzo 2011 (*)

«Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Illegittimità — Invio di una lettera relativa alle spese di una causa al legale che ha rappresentato il ricorrente in tale causa — Ricorso manifestamente infondato in diritto — Art. 94 del regolamento di procedura»

Nella causa F‑21/10,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo art. 106 bis,

Luigi Marcuccio, funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. Dal Ferro,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Seconda Sezione),

composto dai sigg. H. Tagaras (relatore), presidente, H. Kreppel e S. Van Raepenbusch, giudici,

cancelliere: sig.ra W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto per telefax alla cancelleria del Tribunale in data 31 marzo 2010 (ove il deposito dell’originale è stato effettuato il successivo 8 aprile), il sig. Marcuccio chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione europea recante rigetto della sua domanda di risarcimento del danno asseritamente risultante dall’invio al suo rappresentante processuale nella causa sfociata nell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 17 maggio 2006, causa T‑241/03, Marcuccio/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza 17 maggio 2006») di una lettera relativa al pagamento delle spese relative a detta causa e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli il risarcimento del danno.

 Fatti

2        Il ricorrente è una delle parti nella controversia oggetto dell’ordinanza 17 maggio 2006, secondo il dispositivo della quale doveva sopportare «le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione». Nell’ambito di tale controversia egli è stato rappresentato dall’avv. L. Garofalo.

3        Con lettera del 4 dicembre 2006, la Commissione comunicava all’avv. Garofalo l’importo delle spese da essa sopportate, pari a EUR 4 875 e lo informava altresì che nelle settimane successive sarebbe stata inviata al ricorrente una nota di addebito, chiedendogli conferma delle coordinate del ricorrente ai fini dell’invio di detta nota.

4        La menzionata nota di addebito veniva emessa dalla Commissione in data 8 marzo 2007. Il ricorrente afferma di non averla «mai ricevut[a]». Orbene, dagli atti di causa risulta che in data 11 giugno 2007 ha proposto reclamo avverso detta nota.

5        Il ricorrente dichiara di aver preso conoscenza in data 16 febbraio 2009 della lettera del 4 dicembre 2006. Orbene, dagli atti di causa risulta che ne aveva preso conoscenza molto tempo prima, dal momento che vi si riferiva nel suo reclamo dell’11 giugno 2007.

6        Il 23 febbraio 2009, ritenendo che l’invio della lettera del 4 dicembre 2006 causasse un danno nei suoi confronti e facesse sorgere la responsabilità extracontrattuale della Commissione, il ricorrente, ai sensi dell’art. 90, primo comma, dello Statuto, introduceva domanda di risarcimento del danno.

7        A fronte del silenzio della Commissione, il 14 settembre 2009, il ricorrente proponeva reclamo avverso il rigetto implicito della sua domanda formatosi ai sensi dell’art. 90, secondo comma, dello Statuto. La Commissione rigettava detto reclamo con decisione 1° dicembre 2009 argomentando, in sostanza, che il ricorrente era rappresentato dall’avv. Garofalo nella causa T‑241/03 e che, pertanto, si era necessariamente rivolta al medesimo per comunicare l’importo delle spese che il suo cliente doveva sostenere e il procedimento che aveva seguito per il suo recupero. Nella stessa decisione, la Commissione chiariva per quale ragione nel caso di specie non era soddisfatta alcuna delle condizioni richieste per far sorgere la sua responsabilità.

 Conclusioni delle parti

8        Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione recante rigetto implicito della sua domanda del 23 febbraio 2009;

–        annullare la decisione della Commissione 1° dicembre 2009 recante rigetto del suo reclamo;

–        condannare la Commissione a versargli, a titolo di risarcimento del danno dedotto, l’importo di EUR 10 000, ovvero l’importo che il Tribunale riterrà giusto ed equo, maggiorato, fino al suo effettivo pagamento, di interessi nella misura del 10% all’anno con capitalizzazione annuale;

–        condannare la Commissione alle spese.

9        La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Argomenti e tesi delle parti

10      A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invoca tre motivi e chiede l’escussione di una serie di testimoni nonché di disporre «misure istruttorie».

11      Nel contesto del primo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione, il ricorrente fa valere di non riuscire a comprendere i motivi delle decisioni impugnate. La decisione recante rigetto implicito della sua domanda del 23 febbraio 2009, infatti, sarebbe sprovvista di qualsivoglia motivazione in ragione del suo carattere tacito, mentre la decisione della Commissione 1° dicembre 2009, recante rigetto del suo reclamo, presenterebbe «posteriormente [una motivazione] peraltro chiaramente ad hoc ed in funzione delle circostanze medio tempore intervenute, ovvero addirittura del contenuto del reclamo». La motivazione della decisione della Commissione 1° dicembre 2009 sarebbe «irragionevole» in quanto la Commissione sarebbe consapevole del fatto che avrebbe dovuto inviare la lettera del 4 dicembre 2006 al ricorrente in persona e non all’avv. Garofalo. L’invio di detta lettera all’avv. Garofalo, infatti, non sarebbe tale da presentare una qualsivoglia utilità in materia di rifusione delle spese nella controversia sfociata nell’ordinanza 17 maggio 2006.

12      Il secondo motivo attiene alla violazione delle norme relative alla responsabilità dell’amministrazione. Anzitutto, l’invio della lettera del 4 dicembre 2006 all’avv. Garofalo costituisce, secondo il ricorrente, un comportamento illegittimo della Commissione, in quanto violerebbe, in primo luogo la sua «riservatezza» informando l’avvocato e, eventualmente, terzi, di «questioni personali intercorrenti tra [il ricorrente] e la [Commissione]», in secondo luogo, le «norme deontologiche alla base del contratto di assistenza legale (…) stipulato con l’avv. Garofalo», in terzo luogo, il «segreto professionale» chiedendo all’avvocato di rendere noto l’indirizzo del ricorrente. Il ricorrente asserisce quindi che non solo tale comportamento gli aveva provocato un «danno (…) di natura: (a) morale, in termini di un patema d’animo e di una sofferenza interiore; b) esistenziale, in termini della menomazione della proiezione esterna della sua persona, id est un danno alla sua esistenza determinato dal “dover fare altrimenti”, ovvero dal “non fare”», ma anche che tale comportamento aveva provocato «uno sconvolgimento della sua quotidianità, un illecito ed ingiusto attentato alla sua tranquillità d’animo e alla libera esplicazione della sua personalità». Infine, dato che il nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illegittimo e il danno dedotto trasparirebbe «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda», il ricorrente non intenderebbe «tediare ulteriormente [il] Tribunale in merito».

13      Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene che il comportamento asseritamente illegittimo della Commissione, quale descritto al punto precedente della presente ordinanza, violerebbe i doveri di sollecitudine e di buona amministrazione.

14      Dopo aver sollevato eccezione di irricevibilità del ricorso per il mancato rispetto del termine ragionevole previsto per la proposizione della domanda risarcitoria su cui esso si fonda, la Commissione contesta i tre motivi del ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

15      Ai sensi dell’art. 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

16      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide di statuire senza proseguire il procedimento.

17      Occorre peraltro ricordare che il giudice dell’Unione può valutare se la corretta amministrazione della giustizia giustifichi, nelle circostanze del caso di specie, il rigetto del ricorso nel merito senza che occorra statuire previamente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta (sentenza del Tribunale 20 gennaio 2009, causa F‑32/08, Klein/Commissione, punto 20, e ordinanza del Tribunale 30 novembre 2009, causa F‑54/09, Lebedef/Commissione, punto 45).

18      Alla luce delle circostanze della specie, e per ragioni di economia dei mezzi processuali, occorre esaminare anzitutto i motivi dedotti dal ricorrente nel merito, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, considerato che il ricorso è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, manifestamente infondato in diritto.

 Sulla domanda di annullamento

19      Occorre rilevare, anzitutto, che il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione della Commissione recante rigetto implicito della domanda previa di risarcimento danni presentata all’istituzione precedentemente all’introduzione del suo ricorso per risarcimento danni e, dall’altra, della decisione di rigetto del suo reclamo avverso detta decisione tacita.

20      Orbene, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento diretta contro la posizione dell’istituzione, in materia risarcitoria, durante la fase precontenziosa non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda risarcitoria (v., per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 14 ottobre 2004, causa T‑256/02, I/Corte di giustizia, punto 47 nonché la giurisprudenza ivi citata).

21      Conseguentemente, non vi è luogo a statuire in modo autonomo sulla domanda di annullamento presentata dal ricorrente.

 Sulla domanda risarcitoria

22      Secondo costante giurisprudenza, la responsabilità extracontrattuale a norma dell’art. 340, secondo comma, TFUE è subordinata alla presenza di un complesso di tre condizioni cumulative, ossia l’illiceità di un atto amministrativo o di un comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento dedotto ed il danno lamentato (v. sentenze del Tribunale 21 febbraio 2008, causa F‑4/07, Skoulidi/Commissione, punto 43, e 23 febbraio 2010, causa F‑7/09, Faria/UAMI, punto 62, nonché la giurisprudenza ivi citata).

23      Ne consegue che la mancanza di una di tali condizioni è sufficiente per respingere un ricorso per risarcimento danni (v. sentenza della Corte 9 settembre 1999, causa C 257/98 P, Lucaccioni/Commissione, punti 11 e 14, nonché la giurisprudenza ivi citata).

24      Nel caso di specie, e quanto alla prima condizione, occorre ricordare, in limine, che nella causa sfociata nell’ordinanza 17 maggio 2006, il ricorrente era rappresentato dall’avv. Garofalo e nessun elemento, negli atti di causa, consente di dimostrare che il ricorrente aveva revocato il mandato dell’avv. Garofalo in tale causa precedentemente all’invio della lettera del 4 dicembre 2006; al contrario, risulta da altre decisioni del Tribunale, in particolare dalle sentenze 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (segnatamente punti 46‑48), e 6 luglio 2010, causa T‑401/09, Marcuccio/Corte di giustizia (punto 2), che l’avv. Garofalo ha continuato a rappresentare il ricorrente dinanzi ai giudici dell’Unione dopo il 4 dicembre 2006 e sino al 1° dicembre 2008; questi godeva pertanto della sua fiducia. Inoltre, con la menzionata lettera del 4 dicembre 2006, la Commissione si limitava a indicare l’importo che essa intendeva riscuotere dal ricorrente, quali spese che avrebbe essa stessa sostenuto, e a chiedere conferma del suo indirizzo ai fini dell’invio della nota di addebito. Anche a voler ritenere, come sembra sostenere il ricorrente, che nel procedere alla riscossione delle spese di un ricorrente condannato a tal titolo l’istituzione sia tenuta a rivolgersi unicamente a quest’ultimo, astenendosi da qualsivoglia contatto con il suo rappresentante processuale, è giocoforza rilevare che, in considerazione del contenuto della lettera del 4 dicembre 2006, il suo invio all’avv. Garofalo potrebbe costituire, tutt’al più, una svista, priva di particolare gravità, e certamente non un comportamento tale da far sorgere la responsabilità della Commissione ai sensi della giurisprudenza citata al punto 22 della presente ordinanza.

25      Quanto alla censura del ricorrente relativa alla divulgazione all’avv. Garofalo dell’importo delle spese chiesto dalla Commissione, occorre ancora rilevare che, se il ricorrente si astenesse dal rimborsare le spese (come sembra essersi verificato nel caso di specie) l’istituzione avrebbe il diritto di chiedere al Tribunale di pronunciare un’ordinanza di liquidazione delle spese e che, in applicazione per analogia dell’ordinanza 6 luglio 2010, causa T‑401/09, Marcuccio/Corte di giustizia, la domanda di liquidazione delle spese dovrebbe essere notificata all’avvocato che aveva rappresentato il ricorrente nella causa da cui era derivata la sua condanna alle spese (nel caso di specie all’avv. Garofalo), il quale sarebbe in tal modo pienamente informato dell’importo delle spese richiesto. Peraltro, quanto alla censura relativa alla domanda di conferma dell’indirizzo del ricorrente, occorre ricordare che, in passato, sono sorte incertezze in ordine all’indirizzo esatto del ricorrente, il quale ha più volte affermato di non aver ricevuto o di aver ricevuto tardivamente la corrispondenza che la Commissione gli avrebbe inviato (v., a titolo di esempio, sentenza del Tribunale 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione, cit., punti 14, 18, 19, 25, 26 e 33). Inoltre, al pari della causa sfociata nell’ordinanza 6 luglio 2010, causa T‑401/09, Marcuccio/Corte di giustizia, cit., relativa alla notifica di un’impugnazione al precedente rappresentante processuale del ricorrente, non può affatto ritenersi, nel caso di specie, che il ricorrente sia stato posto in una situazione di incertezza quanto allo svolgimento del procedimento di liquidazione delle spese e sia stato costretto ad adoperarsi inutilmente al fine di modificare la situazione. In ogni caso, nel contenuto, estremamente succinto, della lettera del 4 dicembre 2006, non ricorre alcun elemento che giustifichi le affermazioni del ricorrente riprese al precedente punto 12 (violazione della riservatezza, del segreto professionale etc.).

26      Inoltre, alla Commissione non può censurarsi alcun comportamento illegittimo quanto ai suoi obblighi di motivazione, da una parte, e al suo dovere di sollecitudine e di buona amministrazione, dall’altra, obblighi asseritamente violati nel caso di specie.

27      Quanto all’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, occorre rilevare che la motivazione di un atto amministrativo può essere fornita al più tardi in sede di rigetto del reclamo dell’interessato (v., in tal senso, sentenze del Tribunale di primo grado 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento, punto 36, e 3 marzo 1993, causa T‑25/92, Vela Palacios/CES, punto 22). Nel caso di specie, la decisione della Commissione 1° dicembre 2009 chiarisce sufficientemente le ragioni per le quali la lettera del 4 dicembre 2006 era stata inviata all’avv. Garofalo e il motivo per cui il suo invio non era tale da far sorgere la responsabilità della Commissione.

28      Quanto all’asserita violazione degli obblighi di sollecitudine e di buona amministrazione, è giocoforza rilevare che il ricorrente non apporta alcun elemento a comprova di tale violazione. Ne consegue che detta censura non soddisfa i requisiti dettati dall’art. 35, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura e che essa è, pertanto, irricevibile.

29      Ne consegue che la prima condizione richiesta perché ricorra la responsabilità extracontrattuale dell’Unione non è manifestamente soddisfatta nella specie. Si deve pertanto respingere la domanda risarcitoria del ricorrente senza che occorra né dar seguito alla sua domanda di escussione di testimoni e di misure istruttorie né procedere all’esame delle altre due condizioni per la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

30      In subordine, tuttavia, occorre rilevare che è altamente improbabile che l’asserito pregiudizio grave e multiplo menzionato nel ricorso, anche a volerlo ritenere reale e certo (ciò che spetta al ricorrente provare — v. sentenza della Corte 9 novembre 2006, causa C‑243/05 P, Agraz e a./Commissione, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata), possa conseguire ad una lettera come quella del 4 dicembre 2006. D’altronde, lo stesso ricorrente non fa valere alcun argomento inteso a stabilire il nesso di causalità tra l’illegittimità invocata e il danno dedotto, limitandosi ad affermare che tale legame trasparirebbe «in modo inconfutabile dall’esame della vicenda» e a dichiarare di non intendere «tediare ulteriormente [il] Tribunale in merito» (v. supra, punto 12). Orbene, in assenza di qualsivoglia chiarimento da parte del ricorrente, il Tribunale non vede in alcun modo come il danno morale, grave e multiplo, dedotto da quest’ultimo, avrebbe potuto derivare dal semplice fatto che il ricorrente abbia preso conoscenza di una lettera indirizzata all’avvocato che l’aveva rappresentato in una certa causa, lettera in cui la Commissione, da una parte, menzionava l’importo delle spese che avrebbe sostenuto in tale causa e che intendeva recuperare presso il ricorrente (importo d’altronde consueto in tal genere di controversie) e, d’altra parte, chiedeva all’avvocato de quo di dare conferma dell’indirizzo del ricorrente ai fini dell’invio della nota di addebito.

 Sulle spese

31      Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In forza del n. 2 dello stesso articolo, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

32      Dalla suesposta motivazione della presente ordinanza risulta che il ricorrente è rimasto soccombente. Inoltre, la Commissione, nelle sue conclusioni, ha chiesto che il ricorrente sia condannato alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve essere condannato alle spese sostenute dalla Commissione.

33      Inoltre, ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura, se il Tribunale ha dovuto sopportare spese che avrebbero potuto essere evitate, in particolare se il ricorso è manifestamente ingiustificato, esso può condannare la parte che le ha provocate a rimborsarle integralmente o in parte, senza che l’ammontare di tale rimborso possa eccedere la somma di EUR 2 000.

34      Nel caso di specie, occorre ricordare, in primo luogo, che il presente ricorso è stato respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

35      Peraltro, tra tutti i ricorsi che il ricorrente ha presentato ai giudici dell’Unione precedentemente all’introduzione del ricorso in oggetto, occorre rilevare che, se è pur vero che quattro di essi sono stati accolti, non avendo l’amministrazione motivato gli atti impugnati (sentenze del Tribunale di primo grado 5 luglio 2005, causa T‑9/04, Marcuccio/Commissione, e 10 giugno 2008, causa T‑18/04, Marcuccio/Commissione; sentenza del Tribunale 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑20/09 P) o avendo essa violato il principio del rispetto dei diritti della difesa (sentenza della Corte 6 dicembre 2007, causa C‑59/06 P, Marcuccio/Commissione), numerosissimi altri ricorsi sono stati già respinti, almeno in parte, in quanto manifestamente irricevibili o manifestamente infondati (ordinanze della Corte 9 dicembre 2009, causa C‑513/08 P, Marcuccio/Commissione, e causa C‑528/08 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008, causa T‑143/08, Marcuccio/Commissione, e causa T‑144/08, Marcuccio/Commissione; 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione, e 28 settembre 2009, causa T‑46/08 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale dell’Unione europea 23 marzo 2010, causa T‑16/09 P, Marcuccio/Commissione; 28 ottobre 2010, causa T‑32/09 P, Marcuccio/Commissione; ordinanze del Tribunale 11 maggio 2007, causa F‑2/06, Marcuccio/Commissione; 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione; 14 dicembre 2007, causa F‑21/07, Marcuccio/Commissione; 4 novembre 2008, causa F‑18/07, Marcuccio/Commissione; 4 novembre 2008, causa F‑87/07, Marcuccio/Commissione; 18 febbraio 2009, causa F‑70/07, Marcuccio/Commissione; 31 marzo 2009, causa F‑146/07, Marcuccio/Commissione, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑239/09 P; 20 luglio 2009, causa F‑86/07, Marcuccio/Commissione, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑402/09 P; 7 ottobre 2009, causa F‑122/07, Marcuccio/Commissione, e causa F‑3/08, Marcuccio/Commissione).

36      Occorre inoltre rilevare, a titolo indicativo, che il Tribunale di primo grado, nell’ordinanza 17 maggio 2006, al punto 65, nonché il Tribunale, nell’ordinanza 6 dicembre 2007, causa F‑40/06, Marcuccio/Commissione (cit., punto 50) hanno già dichiarato che il ricorrente aveva optato senza alcuna giustificazione per la via contenziosa. Orbene, è manifesto che la presente causa si colloca nel solco di tale comportamento. Pertanto, in considerazione del carattere chiaramente defatigatorio e vessatorio del suo ricorso, il ricorrente dev’essere condannato a rimborsare al Tribunale un importo di EUR 2 000 ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)      Il sig. Marcuccio è condannato alle spese.

3)      Il sig. Marcuccio è condannato a versare al Tribunale la somma di EUR 2 000.

Lussemburgo, 16 marzo 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       H. Tagaras


* Lingua processuale: l’italiano.