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Ricorso proposto il 25 gennaio 2019 – Commissione europea / Repubblica portoghese

(Causa C-49/19)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e L. Nicolae, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, istituendo un contributo straordinario ai fini della ripartizione del costo netto degli obblighi del servizio universale dal 2007 fino all’inizio della fornitura del servizio universale da parte del fornitore o dei fornitori che saranno designati in forza dell’articolo 99, paragrafo 3, della legge n. 5/2004, conformemente agli articoli 17 e 18 della legge n. 35/2012 relativa al Fondo di compensazione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IV, parte B, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») 1 ;

condannare Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza del combinato disposto dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IV, parte B, della direttiva «servizio universale», ogni sistema di ripartizione dei costi netti degli obblighi del servizio universale tra fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche deve rispettare i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità.

La legge portoghese n. 35/2012 ha istituito il Fondo di compensazione del servizio universale di comunicazioni elettroniche al fine di finanziare i costi netti derivanti dall’esecuzione degli obblighi del servizio universale e di garantire la ripartizione di detti costi tra le imprese tenute a contribuirvi.

A termini dell’articolo 6 di questa legge, il Fondo di compensazione è destinato a finanziare i costi netti del servizio universale determinati nel contesto dei bandi di gara di cui all’articolo 99, paragrafo 3, della legge n. 5/2004, del 10 febbraio 2004, e considerati eccessivi dall’ICP-ANACOM. Detto Fondo è parimenti destinato a finanziare i costi netti del servizio universale sopportati sino all’inizio della fornitura del servizio universale da parte del fornitore o dei fornitori che saranno designati in forza di detta disposizione, con l’introduzione di un contributo straordinario imposto alle imprese tenute a contribuire per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

La Commissione considera che, imponendo un contributo straordinario destinato a coprire i costi del servizio universale sopportati prima dell’introduzione della legge n. 35/2012, la Repubblica portoghese non abbia rispettato i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, quali previsti dall’articolo 13, paragrafo 3, e dall’allegato IV, parte B, della direttiva «servizio universale».

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1     Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale») (GU 2002, L 108, pag. 51).