Language of document : ECLI:EU:C:2019:1013

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

presentate il 26 novembre 2019 (1)

Causa C625/19 PPU

Openbaar Ministerie

contro

XD

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato di arresto europeo – Autorità giudiziaria emittente – Mandato di arresto europeo emesso da un pubblico ministero svedese – Condizione dell’esistenza di una tutela giurisdizionale effettiva contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo»






1.        La Corte di giustizia è nuovamente chiamata a pronunciarsi su alcuni rinvii pregiudiziali per decidere se il pubblico ministero (nel caso di specie della Svezia) possa essere definito «autorità giudiziaria emittente» di un mandato d’arresto europeo (MAE) ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI (2).

2.        I dubbi del giudice del rinvio nella presente causa e nelle cause C‑626/19 PPU e C‑627/19 PPU si aggiungono a quelli sollevati da un giudice del Lussemburgo (causa C‑566/19 PPU) e riguardano, in particolare, l’interpretazione da darsi alla sentenza della Corte di giustizia nelle cause OG e PI (procure di Lubecca e di Zwickau) (3).

3.        Gli stessi dubbi sono stati sollevati con riferimento ai pubblici ministeri del Belgio (causa C‑627/19 PPU) e della Francia (cause C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU), sui quali presento le mie conclusioni in data odierna.

4.        Nello specifico, la questione oggetto del presente rinvio pregiudiziale coincide con una di quelle sollevate nella causa C‑626/19 PPU, riunita alla causa C‑566/19 PPU, e riguarda i MAE emessi dal pubblico ministero ai fini dell’esercizio dell’azione penale.

5.        Sebbene la mia posizione di principio resti quella che ho sostenuto nelle cause OG (Procura di Lubecca) e PI (Procura di Zwickau) (4) e nella causa PF (procuratore generale di Lituania) (5), nella parte restante delle mie conclusioni odierne mi occupo dell’esegesi della sentenza OG e PI (procure di Lubecca e di Zwickau), nonché di quella pronunciata il 9 ottobre 2019 (6) in un altro caso analogo.

I.      Contesto normativo

A.      Diritto dell’Unione

6.        Rinvio alla trascrizione dei considerando quinto, sesto, ottavo, decimo e dodicesimo, nonché degli articoli 1 e 9 della decisione quadro, contenuta nelle conclusioni OG e PI (procure di Lubecca e di Zwickau).

B.      Diritto nazionale

7.        Secondo le informazioni fornite dal governo svedese, l’articolo 2 del Förordning (2003:1178) om överlämnade till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (regolamento n. 1178 del 2003 sulla consegna di una persona in Svezia in esecuzione di un [MAE]; in prosieguo: il «regolamento MAE») stabilisce che il MAE è emesso dal pubblico ministero ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

8.        Ai sensi dell’articolo 3 del regolamento MAE, un MAE può essere emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale quando è stato emesso un mandato d’arresto provvisorio della persona ricercata, sospettata di aver commesso un reato punibile con una pena privativa della libertà personale pari o superiore a un anno.

9.        Secondo il governo svedese, la custodia cautelare è disposta da un giudice su richiesta del pubblico ministero. Una volta che il giudice ordini la custodia cautelare, il pubblico ministero decide in piena indipendenza se emettere il MAE, valutandone, in particolare, la proporzionalità.

II.    Controversia e questione pregiudiziale

10.      Il 27 maggio 2019 il pubblico ministero svedese ha emesso un MAE ai fini dell’esercizio dell’azione penale contro XD (7).

11.      A seguito dell’arresto di XD nei Paesi Bassi, il 28 maggio 2019, il MAE è stato rinviato al Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), che ha deciso di sottoporre la seguente questione pregiudiziale:

«Se un rappresentante del pubblico ministero che partecipi all’amministrazione della giustizia dello Stato membro emittente, che nell’esercizio dei suoi compiti inerenti all’emissione di un mandato d’arresto europeo agisca in modo indipendente e che abbia emesso un MAE possa essere considerato un’autorità giudiziaria emittente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro (…), qualora un giudice nello Stato membro emittente abbia esaminato le condizioni di emissione di un MAE, segnatamente la proporzionalità dello stesso, prima dell’effettiva decisione del rappresentante del pubblico ministero in parola di emettere il MAE di cui trattasi».

III. Procedimento dinanzi alla Corte

12.      La causa è stata depositata nella cancelleria della Corte il 22 agosto 2019. In considerazione della privazione della libertà di XD, il giudice del rinvio ne ha chiesto la trattazione con procedimento d’urgenza, richiesta accolta dalla Corte di giustizia.

13.      Hanno depositato osservazioni scritte XD, i governi dei Paesi Bassi e svedese, il pubblico ministero dei Paesi Bassi e la Commissione.

14.      L’udienza pubblica si è svolta il 24 ottobre 2019, congiuntamente con quelle delle cause C‑566/19 PPU, C‑626/19 PPU e C‑627/19 PPU. Vi hanno partecipato JR, YC, XD, ZB, il pubblico ministero del Lussemburgo, il pubblico ministero dei Paesi Bassi, i governi dei Paesi Bassi, francese, svedese, belga, irlandese, spagnolo, italiano e finlandese, nonché la Commissione.

IV.    Analisi

A.      Osservazioni preliminari

15.      La questione formulata nella presente causa coincide con la prima delle questioni della causa C‑626/19 PPU, sulla quale espongo il mio parere nelle conclusioni che presento sempre in data odierna.

16.      Rinvio, pertanto, integralmente a dette conclusioni. In esse esamino non solo il controllo giurisdizionale dei MAE disposti dal pubblico ministero (oggetto del presente rinvio), ma anche l’idoneità dei rappresentanti di tale istituzione a essere considerati un’«autorità giudiziaria emittente» ai sensi della decisione quadro.

17.      Nel presente procedimento, il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) conclude che il pubblico ministero svedese può emettere un MAE, in quanto soddisfa i requisiti di indipendenza che definiscono l’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.

18.      Poiché l’indipendenza del pubblico ministero svedese non è stata oggetto di discussione nella presente causa, non sono state fornite le informazioni necessarie per valutare se, conformemente al suo statuto costituzionale e alla sua struttura organica e funzionale, i membri di detta istituzione rispondano al profilo richiesto dalla Corte di giustizia nella sentenza del 27 maggio 2019, PF (procuratore generale di Lituania) (8). Non posso, quindi, pronunciarmi a tale riguardo.

B.      Sul controllo giurisdizionale del MAE emesso dal pubblico ministero

19.      Sulla base delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, il MAE è stato emesso, nel caso di specie, dal pubblico ministero a seguito dell’adozione di un mandato d’arresto nazionale (MAN) disposto da un giudice che avrebbe già esaminato i requisiti per l’emissione del MAE e, in particolare, la sua proporzionalità.

20.      La situazione è pertanto analoga a quella della causa C‑626/19 PPU, il cui esame mi ha portato a concludere che un controllo giurisdizionale eseguito al momento dell’adozione del MAN non può, per sua stessa natura, soddisfare «i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva» cui fa riferimento il punto 75 della sentenza OG e PI (procure di Lubecca e di Zwickau), che è sempre una tutela chiesta dall’interessato e disposta mediante un procedimento nel quale egli abbia potuto intervenire e partecipare esercitando il suo diritto alla difesa (9).

21.      Di conseguenza, l’esame del rispetto dei requisiti per l’emissione di un MAE disposto da un pubblico ministero che possa essere considerato un’«autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, può precedere l’emissione del MAE, ma non preclude il diritto della persona ricercata di presentare un ricorso giurisdizionale contro detto MAE dopo che sia stato emesso (salvo che ciò comprometta il procedimento penale) o quando le sia stato notificato.

V.      Conclusione

22.      In considerazione di quanto precede, propongo alla Corte di rispondere nei termini seguenti al Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi):

«La persona ricercata in forza di un mandato d’arresto europeo emesso dal pubblico ministero di uno Stato membro che partecipi all’amministrazione della giustizia e al quale sia garantito uno status di indipendenza deve essere avere la possibilità di impugnarlo dinanzi a un giudice o a un organo giurisdizionale di tale Stato, senza che sia necessario attendere la consegna di detta persona, non appena il suddetto mandato sia stato emesso (salvo che ciò comprometta il procedimento penale) o le sia stato notificato».


1      Lingua originale: lo spagnolo.


2      Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro»).


3      Sentenza del 27 maggio 2019, C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456; in prosieguo: la «sentenza OG e PI (procure di Lubecca e di Zwickau)».


4      Cause C‑508/18 e C‑82/19 PPU, EU:C:2019:337, in prosieguo: le «conclusioni OG e PI (procure di Lubecca e di Zwickau)».


5      Causa C‑509/18, EU:C:2019:338; in prosieguo: le «conclusioni PF (procuratore generale di Lituania)».


6      Causa C‑489/19 PPU, NJ (procura di Vienna); EU:C:2019:849; in prosieguo: la «sentenza NJ (procura di Vienna)».


7      Secondo la Procura, XD era indagato per traffico di stupefacenti.


8      Causa C‑509/18, EU:C:2019:457; in prosieguo: la «sentenza PF (procuratore generale di Lituania)».


9      Conclusioni C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU, paragrafo 84.