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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 24 luglio 2018 – Google Ireland Limited / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

(Causa C-482/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria)

Parti

Ricorrente: Google Ireland Limited

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 18 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e il divieto di discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa tributaria di uno Stato membro il cui regime sanzionatorio prevede, per l’inadempimento dell’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sulla pubblicità, l’imposizione di una sanzione pecuniaria per omissione la quale, nel caso delle società non stabilite in Ungheria, può essere complessivamente fino a 2 000 volte superiore a quella applicabile alle società stabilite in Ungheria.

Se occorra considerare che la sanzione descritta nella questione precedente, di importo considerevolmente elevato e carattere punitivo, possa essere tale da dissuadere i fornitori di servizi non stabiliti in Ungheria dal prestare servizi in detto Stato.

Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa in base alla quale, nel caso delle imprese stabilite in Ungheria, l’obbligo di registrarsi viene adempiuto automaticamente, senza richiesta espressa, con l’attribuzione di un numero di identificazione fiscale ungherese all’atto dell’iscrizione nel Registro delle imprese, indipendentemente dalla circostanza che l’impresa svolga attività di pubblicazione di annunci pubblicitari, laddove, nel caso delle imprese non stabilite in Ungheria e che invece svolgono attività di pubblicazione di annunci pubblicitari in detto Stato, ciò non avviene automaticamente, dovendo queste ultime per contro adempiere espressamente all’obbligo di registrazione e, qualora non lo facessero, possono subire una sanzione specifica.

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una sanzione come quella in discussione nel procedimento principale, applicata per inadempimento dell’obbligo di registrazione ai fini dell’imposta sulla pubblicità, nella misura in cui detta norma risulti contraria al citato articolo.

Se l’articolo 56 TFUE e il divieto di discriminazione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione in base alla quale, nel caso delle imprese stabilite all’estero, la decisione giudiziaria con cui alle medesime si impone una sanzione pecuniaria è definitiva ed esecutiva dal momento della sua comunicazione e può essere impugnata unicamente attraverso un procedimento giudiziario nel quale l’organo giurisdizionale non può procedere ad udienza e nel quale è ammessa unicamente la prova documentale, mentre, nel caso delle imprese stabilite in Ungheria, è possibile proporre ricorso in via amministrativa contro le sanzioni pecuniarie imposte e, in aggiunta, non sussistono restrizioni sotto il profilo della procedura.

Se l’articolo 56 TFUE, alla luce del diritto a un procedimento equo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta»), debba essere interpretato nel senso che non si adempiere a tale requisito quando la sanzione pecuniaria per omissione si impone su base giornaliera triplicandone l’importo senza che il fornitore di servizi abbia già ricevuto comunicazione della decisione giudiziaria anteriore, cosicché gli risulta impossibile sanare la propria omissione prima che gli venga imposta la successiva sanzione pecuniaria.

Se l’articolo 56 TFUE, in relazione al diritto un procedimento equo di cui all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, al diritto ad essere ascoltato stabilito all’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale stabilito all’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non si adempiere a tali requisiti quando la decisione giudiziaria non è impugnabile in via amministrativa e, nel procedimento in via contenzioso-amministrativa, è ammessa unicamente la prova documentale e l’organo giurisdizionale non può procedere ad udienza nella controversia di cui si tratti.

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