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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 6 agosto 2018 – Fédération des fabricants de cigares/ Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

(Causa C-517/18)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Fédération des fabricants de cigares

Resistenti: Premier ministre, Ministre des Solidarités et de la Santé

Altra parte: Société nationale d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA)

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni di cui all’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 1 , debbano essere interpretate nel senso che esse vietano l’uso, sulle confezioni unitarie, sugli imballaggi esterni e sui prodotti del tabacco, di qualsiasi marchio che evochi determinate qualità, indipendentemente dalla sua notorietà.

In base all’interpretazione che verrà fornita per l’articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva, se le relative disposizioni, in quanto si applicano alle denominazioni e ai marchi, rispettino il diritto di proprietà, la libertà di espressione, la libertà d’impresa e i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se il combinato disposto dell’articolo 13, paragrafi 1 e 3, con l’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva rispetti il diritto di proprietà, le libertà di espressione e d’impresa e il principio di proporzionalità.

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1     Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU 2014, L 127, pag. 1).