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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Paesi Bassi) il 23 luglio 2018 – Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-478/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Parti

Ricorrenti: Compaxo Vlees Zevenaar BV, Ekro BV, Vion Apeldoorn BV, Vitelco BV

Resistente: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

Se le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (in prosieguo: il «regolamento n. 882/2004») e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che i costi (salariali) che possono essere presi in considerazione nel calcolo delle tasse per i controlli ufficiali possono consistere esclusivamente nei costi (salariali) di veterinari e assistenti ufficiali che eseguono le ispezioni ufficiali, o se detti costi possano comprendere anche i costi (salariali) di personale ausiliario, alle dipendenze della Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Autorità di controllo degli alimenti e dei prodotti; in prosieguo: la «NVWA») o della società a responsabilità limitata Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (Controllo di qualità del settore animale; in prosieguo: il «KDS»).

Qualora la risposta alla prima questione sia nel senso che le espressioni «personale partecipante ai controlli ufficiali», di cui al punto 1 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004 e «personale addetto ai controlli ufficiali», di cui al punto 2 dell’allegato VI del regolamento n. 882/2004, debbano essere interpretate nel senso che esse comprendono anche i costi (salariali) di personale ausiliario, alle dipendenze della «NVWA» o del «KDS», in quali circostanze e entro quali limiti continui a configurarsi, tra i costi sostenuti per questo personale ausiliario e i controlli ufficiali, una relazione tale per cui la tassa per detti costi (salariali) possa ancora essere basata sull’articolo 27, paragrafo 4, e allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004.

Se il disposto dell’articolo 27, paragrafo 4, parte iniziale e lettera a), e dell’allegato VI, punti 1 e 2, del regolamento n. 882/2004, debba essere interpretato nel senso che l’articolo 27, paragrafo 4, e l’allegato VI, punti 1 e 2, di cui sopra, ostano a che ai macelli siano addebitate tasse per controlli ufficiali per unità di un quarto d’ora per i controlli ufficiali richieste da detti macelli ma di fatto non lavorate.

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1     GU 2004, L 165, pag. 1.