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Impugnazione proposta il 18 settembre 2019 dalla Repubblica federale di Germania avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 luglio 2019, causa T-53/18, Repubblica federale di Germania / Commissione europea

(Causa C-688/19 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: J. Möller, R. Kanitz, agenti, assistiti da M. Winkelmüller, F. van Schewick, M. Kottmann, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 luglio 2019 nella causa T-53/18, Germania /Commissione;

annullare la decisione (UE) 2017/1995 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 1 ;

annullare la decisione (UE) 2017/1996 della Commissione, del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 2 ;

in subordine ai punti 2 e 3 rinviare rispettivamente la causa al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente fa valere i seguenti due motivi:

In primo luogo la sentenza impugnata viola l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 305/2011 3 . Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che tali disposizioni conferivano alla Commissione sia la facoltà che l’obbligo di adottare una delle misure richieste dalla Repubblica federale di Germania.

In secondo luogo la sentenza impugnata viola l’articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2 nonché con l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che tali disposizioni conferivano alla Commissione l’obbligo di esaminare se le norme controverse compromettessero il rispetto dei requisiti di base per le opere di costruzione.

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1     GU 2017, L 288, pag. 36.

2     GU 2017, L 288, pag. 39.

3     Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).