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Impugnazione proposta il 18 settembre 2019 dalla Italmobiliare SpA e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’11 luglio 2019, causa T-523/15, Italmobiliare SpA e a. / Commissione

(Causa C-694/19 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (rappresentante: F. Moretti, avvocatessa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le Ricorrenti chiedono che la Corte Voglia:

annullare la Sentenza del Tribunale in tutto o in parte, e conseguentemente annullare o ridurre le sanzioni imposte sulle Ricorrenti, o,

in subordine, rideterminare le sanzioni nell’esercizio della propria competenza estesa al merito, con ogni conseguenza sulla validità della Decisione.

In ogni caso, con condanna della Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le Ricorrenti invocano quattro motivi.

Primo Motivo: violazione dell’art. 101 TFUE, erronea o mancata applicazione dei principi giurisprudenziali rilevanti con riguardo alla parental liability presumption, eccesso di potere, carenza di motivazione, violazione dei diritti fondamentali da parte del Tribunale, in relazione all’imputazione ad Italmobiliare della responsabilità per l’asserito illecito. Le Ricorrenti si dolgono in particolare che una siffatta applicazione della presunzione, in ogni caso, violi i principi di certezza del diritto, personalità della pena e presunzione di innocenza di cui agli artt. 6(2) e 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e artt. 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del diritto fondamentale di proprietà di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, art. 14 della Convenzione, nonché artt. 17 e 21 della Carta di Nizza, nonché i principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Secondo Motivo: violazione e/o falsa interpretazione ed applicazione della Leniency Notice da parte del Tribunale; illegittima concessione del beneficio dell’immunità ad altra impresa e sussistenza di un interesse diretto delle Ricorrenti a chiederne la revoca.

Terzo Motivo: violazione di legge e/o violazione di forme sostanziali per avere il Tribunale erroneamente considerato proporzionate ed adeguate la sanzioni.

Quarto Motivo: le Ricorrenti chiedono alla Corte di Giustizia di esercitare la propria competenza giurisdizionale di merito in base all’art. 31 del Reg. 1/20031 e di rideterminare le sanzioni con ogni conseguenza sulla Decisione.

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1     Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).