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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 18 settembre 2019 – SIA «Soho Group» / Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

(Causa C-686/19)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione: SIA «Soho Group»

Resistente in cassazione: Patērētāju tiesību aizsardzības centrs

Questioni pregiudiziali

Se la nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 1 , del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio costituisca una nozione autonoma del diritto dell’Unione europea.

2)    Se le spese per la proroga del credito rientrino nella nozione di «costo totale del credito per il consumatore», come definita all’articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, in una situazione come quella del caso di specie, qualora le clausole di proroga del credito facciano parte delle clausole e delle condizioni del contratto di credito concordate tra il mutuatario e il mutuante.

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1 GU 2008, L 133, pag. 166.