Language of document : ECLI:EU:C:2018:732

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 settembre 2018(*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione d’innocenza – Riferimenti in pubblico alla colpevolezza – Mezzi di ricorso – Procedimento di controllo della legittimità di una misura di custodia cautelare»

Nella causa C‑310/18 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione dell’11 maggio 2018, pervenuta in cancelleria lo stesso giorno, nel procedimento penale a carico di

Emil Milev,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin (relatore) ed E. Regan, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: R. Șereș, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 luglio 2018, considerate le osservazioni presentate:

–        per E. Milev, da lui stesso;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e Y. Marinova, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 agosto 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 10 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1), letti alla luce dei considerando 16 e 48 della stessa, nonché dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Emil Milev in merito al suo mantenimento in custodia cautelare.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Il considerando 10 della direttiva 2016/343 dispone quanto segue:

«Stabilendo norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, la presente direttiva mira a rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni possono altresì rimuovere taluni ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri».

4        Il considerando 16 della suddetta direttiva è così formulato:

«La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l’idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato, come l’imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi».

5        Ai sensi del considerando 48 della medesima direttiva:

«Poiché la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della [Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950], come interpretate dalla Corte di giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell’uomo».

6        L’articolo 1 della stessa direttiva, intitolato «Oggetto», prevede quanto segue:

«La presente direttiva stabilisce norme minime comuni concernenti:

a)      alcuni aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b)      il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali».

7        A termini dell’articolo 2 della direttiva 2016/343, intitolato «Ambito di applicazione»:

«La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato».

8        L’articolo 3 della direttiva in parola, intitolato «Presunzione di innocenza», è così redatto:

«Gli Stati membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza».

9        L’articolo 4 della direttiva citata, intitolato «Riferimenti in pubblico alla colpevolezza», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

10      Ai sensi dell’articolo 10 della stessa direttiva, intitolato «Mezzi di ricorso»:

«1.      Gli Stati membri provvedono affinché gli indagati e imputati dispongano di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.

2.      Fatti salvi le norme e i sistemi nazionali in materia di ammissibilità delle prove, gli Stati membri garantiscono che, nella valutazione delle dichiarazioni rese da indagati o imputati o delle prove raccolte in violazione del diritto al silenzio o del diritto di non autoincriminarsi, siano rispettati i diritti della difesa e l’equità del procedimento».

 Il diritto bulgaro

11      Con il titolo «Custodia cautelare», l’articolo 63 del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK»), al paragrafo 1 è così formulato:

«È disposta la misura coercitiva della “custodia cautelare” laddove sussistano motivi plausibili per supporre che l’accusato abbia commesso un reato (…)».

12      L’articolo 64 dell’NPK, relativo all’adozione della misura coercitiva della «custodia cautelare» durante la fase predibattimentale, al paragrafo 4 prevede quanto segue:

«Il tribunale dispone la misura coercitiva della “custodia cautelare” se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 63, paragrafo 1 (…)».

13      L’articolo 65, paragrafi 1 e 4, dell’NPK dispone che, in qualsiasi momento della fase predibattimentale, l’accusato nei confronti del quale sia stata disposta la misura coercitiva della «custodia cautelare» possa chiederne il riesame. Il tribunale valuta in tal caso il permanere di tutte le circostanze che hanno giustificato l’adozione di detta misura, tra le quali rientrano i motivi plausibili per supporre che l’accusato abbia commesso il reato di cui trattasi.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Nell’ambito delle indagini avviate in conseguenza di una rapina commessa in un negozio a Sofia (Bulgaria) nel 2008, il sig. Milev è stato sospettato di esserne uno degli autori. Egli non è stato peraltro incriminato.

15      Il 31 luglio 2009 le suddette indagini sono state sospese senza che potessero identificarsi persone sospette.

16      Il giudice del rinvio spiega che nei confronti del sig. Milev sussistono altri due procedimenti penali attualmente pendenti.

17      Nell’ambito del primo di tali due procedimenti, relativo ad una rapina in una banca, il giudice del rinvio riferisce che un giudice bulgaro ha respinto la richiesta di sottoporre il sig. Milev alla misura della custodia cautelare, in quanto le deposizioni del principale testimone a carico, il sig. BP, non erano credibili. In detto procedimento non è stata ancora emessa alcuna decisione giudiziaria sul merito.

18      Nell’ambito del secondo procedimento, concernente la direzione di un’associazione a delinquere con il fine di compiere rapine, in cui il sig. BP è parimenti il principale testimone a carico, il giudice del rinvio riferisce che il sig. Milev è stato trattenuto dal 24 novembre 2013 al 9 gennaio 2018, data in cui è stato assolto da tutti i capi d’accusa nei suoi confronti in quanto il giudice bulgaro non ha considerato credibile la deposizione del sig. BP. Il sig. Milev tuttavia non è stato rimesso in libertà.

19      L’11 gennaio 2018 è stato riaperto il procedimento relativo alla rapina commessa nel 2008. Il sig. BP è stato nuovamente sentito in qualità di testimone.

20      Lo stesso giorno, il sig. Milev è stato arrestato in vista della sua comparizione dinanzi al giudice chiamato a decidere in merito all’adozione nei suoi confronti della misura della custodia cautelare.

21      In primo grado, la richiesta del pubblico ministero di applicare al sig. Milev la misura della custodia cautelare è stata accolta, in quanto, «a prima vista», la deposizione del testimone, il sig. BP, erano credibili. In secondo grado, la custodia cautelare è stata confermata sulla base della deposizione dettagliata del sig. BP e in considerazione del fatto che quest’ultimo avrebbe potuto essere dichiarato penalmente responsabile per falsa testimonianza. Ad avviso del giudice del rinvio, i due giudici investiti dei procedimenti penali hanno esaminato le dichiarazioni rese dal sig. BP considerate in modo isolato, senza operare un raffronto con altri elementi di prova a discarico del sig. Milev. Inoltre, i giudici in questione avrebbero omesso di pronunciarsi sui motivi dedotti al riguardo dall’avvocato di quest’ultimo.

22      Il giudice del rinvio sottolinea che, in sede di controllo del mantenimento della misura detentiva, il giudice di primo grado, ritenendo non necessaria un’analisi approfondita degli elementi di prova, ha esaminato esclusivamente le dichiarazioni di BP. Quest’ultimo giudice ha del pari ritenuto che la misura della custodia cautelare adottata nei confronti del sig. Milev potesse essere confermata sulla base di indizi di reità muniti di una valenza probatoria inferiore. Il giudice di secondo grado ha confermato tale valutazione, avendo esaminato, in modo molto generale, le deposizioni dei testimoni e avendo rilevato che gli elementi di prova, «sebbene sommari, (…) [avvaloravano] la tesi di un’imputazione (…); tenuto conto che non [erano] smentiti da altri elementi di prova».

23      In occasione del secondo controllo della misura di custodia cautelare, il giudice di secondo grado ha considerato che, in applicazione dell’NPK, come modificato, le deposizioni e gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dovevano essere oggetto di un esame non già approfondito, bensì molto generale, nel cui ambito sarebbe stato sufficiente constatare una generica probabilità e il sospetto che il sig. Milev fosse coinvolto nella commissione del reato di cui trattasi.

24      Il giudice del rinvio rileva che i motivi dedotti dall’avvocato dell’accusato in merito alla parzialità e alla mancanza di credibilità delle deposizioni del sig. BP non sono stati oggetto di esame contraddittorio da parte del giudice di secondo grado, il quale inoltre non si è pronunciato su tali motivi.

25      Il giudice del rinvio riporta di aver ricevuto dal sig. Milev un’istanza di riesame della legittimità della custodia cautelare di quest’ultimo.

26      Esso spiega che il sig. Milev ritiene che il requisito stabilito dalla normativa nazionale, al quale sono subordinati l’adozione e il mantenimento in vigore di una misura di custodia cautelare e relativo all’esistenza di «motivi plausibili» per ritenere che l’accusato abbia commesso un reato, debba essere interpretato conformemente alla definizione datane nella sentenza della Corte EDU del 30 agosto 1990, Fox, Campbell e Hartley c. Regno Unito (CE:ECHR:1990:0830JUD001224486). Il sig. Milev sostiene quindi che tale requisito impone la sussistenza di dati oggettivi atti a persuadere un osservatore obiettivo del fatto che la persona interessata abbia probabilmente commesso il reato di cui trattasi. Il sig. Milev ha altresì addotto argomenti concreti riguardanti la mancanza di credibilità del testimone, il sig. BP, e il suo avvocato ha depositato numerose richieste di acquisizione di prove al fine di verificare la credibilità delle dichiarazioni del sig. BP.

27      Il giudice del rinvio osserva che lo stato del diritto nazionale e la giurisprudenza nazionale in tale materia hanno registrato un’evoluzione.

28      In conseguenza di ciò, è stata elaborata una nuova giurisprudenza nazionale sull’esame dei «motivi plausibili», in forza della quale il giudice investito del procedimento, nella fase sia predibattimentale che nella fase dibattimentale, deve pronunciarsi dopo avere esaminato gli elementi di prova «a prima vista» e non in modo dettagliato.

29      Il giudice del rinvio è del parere che le decisioni in merito al mantenimento di una misura di custodia cautelare siano «decisioni preliminari di natura procedurale», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2016/343, ma che presentino anche le peculiarità delle decisioni «sulla colpevolezza», di cui alla prima frase di tale disposizione.

30      Pertanto, esso si chiede altresì quale debba essere il livello del controllo che deve effettuare dei principali elementi di prova a carico e in che misura debba dare una risposta chiara e concreta agli argomenti dell’accusato, alla luce degli elementi dei diritti della difesa di cui all’articolo 10 della direttiva 2016/343 e all’articolo 47, paragrafo 1, della Carta. Infine, detto giudice chiede se il fatto che il considerando 16 di tale direttiva stabilisca che la decisione preliminare di natura procedurale «potrebbe contenere un riferimento» agli elementi di prova a carico significhi che tali elementi possano essere oggetto di contraddittorio dinanzi al giudice o che quest’ultimo possa solo menzionarli.

31      In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una giurisprudenza nazionale che subordini il mantenimento di una misura coercitiva di “custodia cautelare” (quattro mesi dopo l’arresto dell’accusato) all’esistenza di “motivi plausibili”, intesi come la mera constatazione “a prima vista” che l’accusato abbia potuto commettere il reato in questione, sia compatibile con l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l’articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343, nonché con gli articoli 47 e 48 della Carta.

Oppure, qualora non lo sia, se una giurisprudenza nazionale che intenda quali “motivi plausibili” una forte probabilità che l’accusato abbia commesso il reato in questione sia compatibile con le disposizioni summenzionate.

2)      Se una giurisprudenza nazionale che imponga al giudice che decide su una domanda di modifica di una misura coercitiva quale la “custodia cautelare” già adottata di motivare la sua decisione senza confrontare gli elementi di prova a carico e discarico, sebbene la difesa dell’accusato abbia dedotto argomenti in tal senso – quando l’unico motivo di tale limitazione è dato dall’esigenza che il giudice salvaguardi la propria imparzialità nel caso in cui il procedimento gli sia assegnato per l’esame del merito – sia compatibile con l’articolo 4, paragrafo 1, seconda frase, l’articolo 10, il considerando 16, quarta e quinta frase, e il considerando 48 della direttiva 2016/343 nonché con l’articolo 47 della Carta.

Se non lo è, se una giurisprudenza nazionale secondo cui il giudice procede a un esame più analitico e preciso degli elementi di prova e fornisce una risposta chiara agli argomenti della difesa dell’accusato, anche se in tal modo si assume il rischio di non potere né esaminare la causa né pronunciare una decisione definitiva sulla colpevolezza nel caso in cui la causa gli sia assegnata per l’esame del merito – il che comporterebbe che sia un altro giudice a trattare detta causa nel merito – sia compatibile con le disposizioni summenzionate».

 Sul procedimento pregiudiziale d’urgenza

32      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

33      A sostegno della sua domanda, tale giudice adduce il fatto che il sig. Milev si trova attualmente in custodia cautelare e che esso risolverà la questione della legittimità della proroga di tale misura detentiva in base alla risposta della Corte.

34      A tal proposito occorre sottolineare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2016/343, la quale rientra nell’ambito del titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Esso è quindi idoneo a essere trattato con procedimento pregiudiziale d’urgenza.

35      In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, secondo la giurisprudenza della Corte si deve prendere in considerazione la circostanza che la persona di cui trattasi nel procedimento principale sia attualmente privata della libertà e che il suo mantenimento in stato di detenzione dipenda dalla soluzione della controversia principale (sentenza del 28 luglio 2016, JZ, C‑294/16 PPU, EU:C:2016:610, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).

36      Nel caso di specie, dagli elementi comunicati dal giudice del rinvio e ricordati ai punti da 19 a 25 della presente sentenza si evince che il sig. Milev è attualmente privato della libertà e che la sua permanenza in stato di detenzione dipende dalla decisione della Corte, in quanto la risposta di quest’ultima alle questioni poste potrebbe determinarne l’immediata rimessione in libertà (v., in tale senso, sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 59).

37      Alla luce di tali circostanze, il 5 giugno 2018, su proposta del giudice relatore e sentito l’avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

38      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, l’articolo 4, paragrafo 1, e l’articolo 10 della direttiva 2016/343, letti alla luce dei considerando 16 e 48 di tale direttiva nonché degli articoli 47 e 48 della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, allorché un giudice nazionale verifica la sussistenza dei «motivi plausibili», ai sensi della normativa nazionale, per ritenere che una persona abbia commesso un reato, ai quali è subordinato il mantenimento di quest’ultima in stato di detenzione, tale giudice possa limitarsi a rilevare che, prima facie, detta persona abbia potuto commettere tale reato o se il suddetto giudice debba verificare la sussistenza di una forte probabilità che la persona di cui trattasi abbia commesso detto reato. Il giudice nazionale si chiede inoltre se le succitate disposizioni debbano essere interpretate nel senso che un giudice nazionale che statuisce su una domanda di modifica di una misura di custodia cautelare possa motivare la propria decisione senza operare alcun raffronto tra gli elementi di prova a carico e a discarico o se detto giudice debba procedere ad un esame più approfondito di tali elementi e fornire una risposta chiara agli argomenti presentati dalla persona detenuta.

39      In via preliminare, si deve osservare che l’articolo 2 della direttiva 2016/343 stabilisce che essa si applichi alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento penale, in ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.

40      Poiché il giudice del rinvio deve pronunciarsi sulla legittimità del mantenimento della custodia cautelare disposta nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Milev in base al fatto che esistono motivi plausibili per ritenere che quest’ultimo abbia commesso un reato, si deve constatare che la direttiva 2016/343 è applicabile al sig. Milev e al procedimento nazionale di cui trattasi.

41      Tuttavia, dato che dalla decisione di rinvio non risulta che il procedimento principale riguardi l’esistenza di un mezzo di ricorso effettivo quale previsto dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 o una delle materie disciplinate dall’articolo 10, paragrafo 2, di tale direttiva, l’articolo in parola non è rilevante ai fini della risposta che la Corte è chiamata a fornire nella presente causa.

42      Per quanto attiene alle altre disposizioni della direttiva 2016/343 menzionate dal giudice del rinvio, si deve osservare che l’articolo 3 della direttiva prevede che gli Stati membri assicurino che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza.

43      A tale riguardo, l’articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva dispone che gli Stati membri debbano adottare le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, tra le altre, le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole, restando impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie e fondate sul sospetto o su indizi di reità.

44      Tale disposizione deve essere letta alla luce del considerando 16 della direttiva 2016/343, secondo il quale il rispetto della presunzione di innocenza non pregiudica le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l’indagato o imputato come colpevole. Ai sensi dello stesso considerando, prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l’autorità competente potrebbe anzitutto dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell’indagato o imputato tali da giustificare la decisione e quest’ultima potrebbe contenere un riferimento a tali elementi.

45      Va inoltre osservato che l’obiettivo della direttiva 2016/343 è, come risulta dall’articolo 1 e dal considerando 9 della stessa, stabilire norme minime comuni applicabili nei procedimenti penali relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

46      Inoltre, secondo il considerando 10 della direttiva 2016/343, questa si limita a stabilire norme minime comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, al fine di rafforzare la fiducia degli Stati membri nei reciproci sistemi di giustizia penale e, quindi, a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale.

47      Pertanto, tenuto conto del carattere minimo dell’armonizzazione perseguita dalla direttiva 2016/343, essa non può essere interpretata come uno strumento completo ed esaustivo avente lo scopo di stabilire la totalità dei requisiti per l’adozione di una decisione di custodia cautelare.

48      Da quanto precede risulta che, nell’ambito dei procedimenti penali, la direttiva 2016/343 e, in particolare, il suo articolo 3 e il suo articolo 4, paragrafo 1, non ostano all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia cautelare adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. Inoltre, nella misura in cui, con le sue questioni, il giudice del rinvio chiede quali siano le condizioni in cui una decisione di custodia cautelare possa essere adottata e si interroga, in particolare, sul grado di convincimento che esso debba nutrire circa l’autore del reato, sulle modalità dell’esame dei diversi elementi di prova e sulla portata della motivazione che è tenuto a fornire in risposta agli argomenti addotti dinanzi ad esso, tali questioni non sono disciplinate dalla direttiva in discorso, ma ricadono esclusivamente nel diritto nazionale.

49      Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 3 e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia cautelare adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. Invece, tale direttiva non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, e l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano all’adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia cautelare adottata da un’autorità giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole. Invece, tale direttiva non disciplina le condizioni in cui possono essere adottate le decisioni di custodia cautelare.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.