Language of document : ECLI:EU:C:2016:418

Causa C‑470/14

Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) e altri

contro

Administración del Estado

e

Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los contenidos Digitales (AMETIC)

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Copia privata – Equo compenso – Finanziamento a carico del bilancio generale dello Stato – Ammissibilità – Presupposti»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 9 giugno 2016

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Margine di discrezionalità degli Stati membri – Obiettivo – Protezione dei titolari del diritto d’autore

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 35 e 38 e art. 5, § 2, b)]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Normativa nazionale che pone il finanziamento del compenso a carico del bilancio generale dello Stato senza possibilità di esonerare le persone giuridiche – Inammissibilità

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 4 e 9 e art. 5, § 2, b)]

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Equo compenso – Nozione autonoma di diritto dell’Unione

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2, b)]

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 19‑28)

2.        L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che osta a un sistema di equo compenso per copia privata che è finanziato dal bilancio generale dello Stato, cosicché non è possibile garantire che il costo di tale equo compenso sia sopportato dagli utenti di copie private.

Infatti, da un lato, risulta dal tenore letterale univoco di tale disposizione che l’eccezione per copia privata è concepita a esclusivo beneficio delle persone fisiche che effettuano o possono effettuare riproduzioni di opere o di altri materiali protetti per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. Ne consegue che, a differenza delle persone fisiche che rientrano nell’eccezione per copia privata alle condizioni precisate dalla direttiva 2001/29, le persone giuridiche sono in ogni caso escluse dal beneficio di tale eccezione, cosicché esse non hanno diritto di effettuare copie private senza ottenere la previa autorizzazione dei titolari di diritti sulle opere o sui materiali interessati.

Dall’altro, se è vero che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, agli Stati membri è consentito istituire un sistema ai sensi del quale talune persone giuridiche sono assoggettate, a determinate condizioni, al prelievo destinato a finanziare l’equo compenso di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, tali persone giuridiche non possono, in ogni caso, rimanere in definitiva debitrici effettive del predetto onere, e ciò indipendentemente dalla questione se lo Stato membro che ha introdotto l’eccezione per copia privata abbia istituito un sistema di equo compenso finanziato tramite un prelievo o dal suo bilancio generale.

In tali condizioni, non è idoneo a garantire che il costo di tale compenso sia sopportato, in definitiva, dai soli utenti di copie private un sistema di finanziamento dell’equo compenso da parte del bilancio generale di uno Stato membro sulla base del quale, da un lato, non vi è destinazione di entrate concrete a spese determinate, con la conseguenza che si deve considerare che la voce di bilancio destinata al pagamento dell’equo compenso è alimentata dall’insieme delle risorse iscritte al bilancio generale dello Stato e, quindi, anche dall’insieme dei contribuenti, comprese le persone giuridiche, e, dall’altro, non esiste un qualsiasi dispositivo che consenta alle persone giuridiche di chiedere di essere esentate dall’obbligo di contribuire al finanziamento del predetto compenso o, almeno, di chiederne il rimborso.

(v. punti 29, 30, 36, 37, 39‑42 e dispositivo)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 38)