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Ricorso proposto il 21 dicembre 2012 - Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-600/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e D. Düsterhaus, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica ellenica, mantenendo in funzione una discarica mal funzionate e satura (situata a Zacinto, nella regione di Kalamaki, in località Griparaiika) che non risponde alle condizioni e ai requisiti posti dalla normativa ambientale dell'UE, ha violato gli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE 2 relativa ai rifiuti, nonché gli articoli 8,9,11, paragrafo 1, lettera a), 12 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Inoltre, avendo rinnovato l'autorizzazione al funzionamento della discarica senza applicare la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, del consiglio del 21 maggio 1992,

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le autorità greche hanno tollerato che rimanga in funzione una discarica ormai più che satura e non hanno adottato i provvedimenti necessari per assicurare il necessario aumento di capacità della discarica (o una soluzione diversa del problema) entro il 31 dicembre 2015 (scadenza dei rinnovati parametri ambientali) o fintantoché non sia entrata in funzione la nuova discarica di Zacinto.

Le autorità greche non hanno adottato tutti i provvedimenti correttivi necessari alla risoluzione di un numero rilevante di problemi che sono emersi da diversi verbali di sopralluogo (25 ottobre 2011, 26 gennaio 2010, 26 ottobre 2009, 11 maggio 2009, 6 febbraio 2009, 26 agosto 2008, 13 aprile 2007, 8 dicembre 2005, 7 gennaio 2005 e 14 dicembre 1999), e consentono che tale discarica continui a funzionare, nonostante i problemi.

Le autorità greche non hanno ancora elaborato e approvato il necessario piano di riassetto della discarica di Zacinto, e non hanno neppure presentato domanda di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento del deposito di stoccaggio rifiuti in cui sia contenuto un piano di valutazione degli eventuali rischi.

Ne consegue che non si sono conformate agli obblighi derivanti dagli articoli 13 e 36, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti e degli articoli 8, 9, 11, paragrafo 1, lettera a), 12 e 14 della direttiva 99/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

Inoltre, le autorità greche, con il decreto interministeriale dell'8 giugno 2011, hanno prorogato l'estensione temporale dei parametri ambientali (che costituiscono il fondamento dell'autorizzazione al funzionamento) della discarica fino al 31 dicembre 2015, senza attuare un'opportuna valutazione dell'incidenza, come richiesto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.

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1 - GU L 312, pag. 3.

2 - GU L 182, pag. 1.

3 - GU L 206, pag. 7.