Language of document : ECLI:EU:F:2013:92

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

26 giugno 2013

Causa F‑116/11

Annalisa Vacca

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorso EPSO/AD/207/11 – Non ammissione alle prove di valutazione – Test di accesso – Neutralizzazione di domande – Informazioni ai candidati»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Vacca chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/207/11 di non ammetterla a partecipare alle prove di valutazione per l’assunzione di amministratori di grado AD 7 nel settore dell’amministrazione pubblica europea, e, dall’altra, la condanna della Commissione europea a risarcire il preteso danno morale da lei subito a seguito di tale decisione.

Decisione:      La Commissione europea è condannata a versare alla sig.ra Vacca la somma di EUR 500. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare due terzi delle spese sostenute dalla sig.ra Vacca. La sig.ra Vacca sopporterà un terzo delle proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Concorso per esami – Presupposti per il superamento – Determinazione mediante il bando di concorso – Obbligo di indicare i criteri di neutralizzazione di domande, il punteggio minimo necessario per essere invitati alle prove di valutazione e il numero di candidati cui può essere rivolto tale invito – Insussistenza

[Statuto dei funzionari, allegato III, art. 1, § 1, e)]

2.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione – Portata – Intervento prima della scadenza del termine di ricorso

(Art. 296 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 25)

1.      In forza dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto, il bando di concorso deve specificare, nel caso di concorso per esami, la natura degli esami e la loro rispettiva valutazione.

A questo proposito, la neutralizzazione di domande nelle prove scritte riguarda il numero di domande che figurano in un esame, nonché la singola valutazione di ciascuna domanda. Siffatti elementi non rientrano quindi nella nozione di «valutazione degli esami» di cui sopra e non debbono figurare obbligatoriamente in un bando di concorso, di modo che la loro eventuale adozione o modifica da parte della commissione giudicatrice di un concorso dopo l’inizio delle prove non modifica assolutamente il bando di concorso.

Lo stesso vale per l’indicazione relativa al punteggio minimo necessario per essere invitati alle prove di valutazione e al numero massimo di candidati che possono formare oggetto del detto invito. Infatti, una semplice interpretazione letterale del testo dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), dell’allegato III dello Statuto esclude che siffatte indicazioni rientrino nelle nozioni di «natura degli esami» e di «valutazione degli esami».

(v. punti 35, 36 e 38)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 13 marzo 2013, Mendes/Commissione, F‑125/11 (punti 58 e 81, e giurisprudenza ivi citata)

2.      L’obbligo di motivare ogni decisione che arreca pregiudizio, previsto dall’articolo 25, secondo comma, dello Statuto, il quale costituisce solo il ribadimento, nel contesto specifico dei rapporti tra le istituzioni e i loro dipendenti, dell’obbligo generale sancito dall’articolo 296 TFUE, ha lo scopo di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per stabilire se la decisione sia ben fondata o se essa sia inficiata da un vizio che permetta di contestarne la legittimità e di consentire al giudice dell’Unione di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione impugnata.

Per quanto riguarda le decisioni delle commissioni giudicatrici di concorso, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle varie prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Tuttavia, qualora ad irregolarità o ad errori intervenuti nello svolgimento di un concorso non possa essere ovviato attraverso una ripetizione delle prove, di modo che non resti altra alternativa che l’applicazione di un fattore correttivo al momento della valutazione delle prove, tale compensazione dev’essere effettuata in maniera inequivocabile e l’interessato ha il diritto di essere informato dei criteri applicati.

Si deve procedere ad una siffatta informativa prima della scadenza del termine statutario per la proposizione del ricorso al fine di permettere ad un candidato che non abbia superato i test di accesso di esaminare con piena cognizione di causa la legittimità della decisione che pone fine alla sua partecipazione al concorso.

(v. punti 53, 54 e 60)

Riferimento:

Corte: 14 luglio 1983, Detti/Corte di giustizia, 144/82 (punto 29)

Tribunale di primo grado: 25 ottobre 2007, Lo Giudice/Commissione, T‑154/05 (punto 160)

Tribunale della funzione pubblica: 18 settembre 2012, Cuallado Martorell/Commissione, F‑96/09 (punti 46 e 47)