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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad - Varna (Bulgaria) il 25 febbraio 2020 – “VARCHEV FINANS”EOOD / Komisia za finansov nadzor

(Causa C-95/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad - Varna

Parti

Ricorrente: “VARCHEV FINANS” EOOD

Resistente: Komisia za finansov nadzor

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 56, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 1 DELLA COMMISSIONE, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, imponga che:

- le imprese di investimento mantengano (quale banca dati) un unico registro separato contenente le registrazioni (aggiornate) delle valutazioni relative all'adeguatezza e idoneità condotte per ogni singolo cliente, contenenti quanto previsto dall'articolo 25, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 50 del REGOLAMENTO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016,

ovvero se sia sufficiente che i dati indicati supra siano disponibili presso l'impresa di investimento e siano allegati alla registrazione [in bulgaro testualmente: fascicolo] di ciascun cliente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/CE e che tali informazioni siano conservate in modo da poter essere successivamente recuperate dall'autorità competente e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato.

2. Se l'articolo 72, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva, imponga che:

- le imprese di investimento mantengano (quale banca dati) un unico registro separato contenente le registrazioni (aggiornate) relative ai costi e oneri comunicate a ciascun cliente, contenenti quanto previsto dall'articolo 45 del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565 DELLA COMMISSIONE del 25 aprile 2016,

ovvero se sia sufficiente che i dati indicati supra siano disponibili presso l'impresa di investimento e siano allegati alla registrazione [in bulgaro testualmente: fascicolo] di ciascun cliente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, della direttiva 2014/65/CE e che tali informazioni siano conservate in modo da poter essere successivamente recuperate dall'autorità competente e rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato.

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1 GU 2017, L 87, pag. 1.